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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 21743/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26360/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA - SEZ.DIST.

SALERNOn. 2934/ 05/ 15 depositata i l 25/06/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2934/05/15 del 25/06/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006. 2.Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso. 4.Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del decesso dell’allora difensore di parte ricorrente e, con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva disposto altro rinvio affinché l’Agenzia delle entrate deducesse in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha dedotto di avere provveduto all’integrale versamento delle somme dovute, così come quantificate dall’Amministrazione finanziaria, e ha comprovato l’intervenuto pagamento. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26360/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA - SEZ.DIST. SALERNOn. 2934/ 05/ 15 depositata i l 25/06/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2934/05/15 del 25/06/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006. 2.Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso. 4.Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del decesso dell’allora difensore di parte ricorrente e, con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva disposto altro rinvio affinché l’Agenzia delle entrate deducesse in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha dedotto di avere provveduto all’integrale versamento delle somme dovute, così come quantificate dall’Amministrazione finanziaria, e ha comprovato l’intervenuto pagamento. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estin
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