CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21938/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce a l controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 1131 / 65 / 1 6 , depositata il 25febbraio 2016. Oggetto: Tributi -Cessazione della materia del contendere - Questioni.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 24gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1131/65 /1 6 del 2 5 / 0 2 /201 6 la C ommissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) dichiarava estinto il giudizio , con compensazione delle spese,sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 186 / 1 5 / 1 6 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), la quale aveva accolto solo in parte il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPE S , IRAP e IVA relativ e agli anni d’imposta 2007e 2008. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione del recupero a tassazione di costi non deducibili. 1.2. La CTR dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese,in quanto, a seguito della rideterminazione del dovuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’appellante aveva dichiarato essere venute meno le ragioni dell’impugnazione. 2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate (di seguito AE)proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi . 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 36, comma 2, n. 4, 44, 46, 53, 54, 61 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art.Cons. est. G.M. Nonno 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 21 octies e 21 nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 2 quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. con modif. nella l. 30 novembre 1994, n. 656, e dell’art. 4 del d.m. n. 37 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, che presuppone una carenza di interesse di entrambe le parti e il venir meno della sentenza di primo grado, anziché l’improcedibilità dell’impugnazione per carenza di interesse ovvero l’estinzione del giudizio per rinuncia all’impugnazione, che determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, tenuto conto che gli estratti di ruolo prodotti da [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono a carichi iscritti a ruolo in misura ridotta e a titolo provvisorio, a seguito di quanto statuito dalla sentenza di primo grado. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 44, 46 e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 21 octies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990, dell’art. 2 quater del d.l. n. 564 del 1994 e del d.m. n. 37 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere in assenza dei presupposti legittimanti la pronuncia e senza considerare che le iscrizioni a ruolo sono state effettuate dall’Ufficio a titolo provvisorio. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame su di un fatto decisivo e controverso costituito dalla circostanza che i ruoli emessi da AE non costituivano una rideterminazione della pretesa, ma semplicemente delle iscrizioni a titolo provvisorio. 2. Il primo motivo è fondato e gli altri motivi restano assorbiti.Cons. est. G.M. Nonno 2.1. La CTR ha così motivato: «Parte contribuente ha prodotto memoria con allegati gli estratti di ruolo afferenti entrambi gli avvisi di accertamento in contestazione e dai quali risulta una nuova quantificazione del debito residuo, determinato dall’Ufficio in misura inferiore al carico iscritto a ruolo. Alla luce della rideterminazione degli importi, l’appellante ritieneessere venute meno le ragioni della propria impugnazione e per l’effetto della materia del contendere. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione di spese ex art. 46 D.Lgs. 546/92». 2.2. Orbene, la cessazione dell a materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma esclusivamente in una valutazione dell'interesse ad agire (cfr., da ultimo, Cass. n. 21757 del 29/07/2021; conf. Cass. n. 11962 del 08/06/2005). 2.3. Nel caso di specie, non si è verificato il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere(che, peraltro, fa venire meno anche la sentenza di primo grado): da un lato, AE nulla ha dedotto in proposito, trattandosi di iniziativa della sola parte appellante; dall’altro, il credito è stato richiesto in misura inferiore dall’Amministrazione finanziaria in ragione della soccombenza del contribuente nel giudizio di primo grado e, quindi, della possibilità di procedere, nelle more del giudizio, ad escussione parziale. 2.4. Ne consegue che la causa va cassata affinché il giudice del rinvio valuti se il comportamento unilaterale tenuto dal contribuente Cons. est. G.M. Nonno integri una formale rinuncia all’impugnazione ovvero una carenza di interesse ad una decisione sul merito della pretesa. 3. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Ca