CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha accolto la subordinata richiesta di applicazione della detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione in temini di inidoneità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale sarebbe carente e manifestamente illogica perché fondata esclusivamente sulla gravità dei reati e sulla pendenza di un procedimento, ciò senza considerare la relazione favorevole redatta dai servizi sociale, il fatto che i reati sono risalenti nel tempo (l’ultimo del 2016) e che il procedimento pendente è citato in termini assertivi; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al grave precedente penale in materia di armi e alla ricettazione, nonché al recente carico pendente del gennaio 2024, ha dato adeguato seppure sintetico conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione in termini di attualità della pericolosità sociale e ciò implicitamente evidenziando come sul punto non possono assumere rilievo dirimente le diverse considerazioni esposte nella relazione redatta dall’UEPE, dal quale il giudice delle sorveglianza si è motivatamente discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,