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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01171/2022

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la seguente ((P SENTENZA sul ricorso n. 18658/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 5, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] "Roma 3", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 7, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 12 dicembre 2018 n. 8063; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA].G.N. 18653/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021

1. Nel 2002 la Asl "Roma 3" affidò ad una associazione temporanea di imprese il servizio di "cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero, con l'utilizzazione della camera mortuaria" dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Ostia.

L'affidamento del servizio prevedeva a carico delle imprese affidatarie l'onere di pagamento di un canone per la locazione della camera mortuaria.

2. L'associazione temporanea di imprese affidataria del servizio era rappresentata, nei confronti della stazione appaltante, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e raggruppava sei aziende.

Fra queste vi era la società "Azeta 2000 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", che successivamente si trasformerà dapprima in "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", e quindi in "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.".

Tale ultima società ebbe quale socio unico ed amministratore l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

3. Nel 2007 la Asl, allegando il mancato pagamento del canone dovuto per la locazione della camera mortuaria, chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., "quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese", per l'importo di euro 247.889,30.

La società intimata propose opposizione al decreto che venne rigettata con sentenza 27 aprile 2010 n. 9218.

4. [OSCURATO:PERSONA] mise in esecuzione la suddetta sentenza nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Rivelatasi infruttuosa tale esecuzione, con atto di precetto notificato il 30 luglio 2014 la Asl intimò alla "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA]" il pagamento dell'obbligazione, sul presupposto che tutte le società che costituirono l'associazione temporanea di imprese dovessero rispondere in solido per il pagamento dell'obbligazione suddetta.

R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021

5. La "[OSCURATO:PERSONA] 2000" propose opposizione all'esecuzione, eccependo che: -) non esisteva - né per legge, né per contratto - alcun vincolo di solidarietà fra le varie imprese partecipanti all'associazione temporanea; -) il titolo esecutivo si era formato unicamente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].

6. Con sentenza n. 17318 del 2017 il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione.

Il giudice dell'esecuzione ritenne che: -) la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" aveva qualificato come "appalto di servizi" il rapporto contrattuale intercorso fra la Asl e la associazione temporanea di imprese; -) il suddetto rapporto era dunque disciplinato dall'articolo 13, comma 2, della legge 109/94, in virtù del quale tutte le imprese partecipanti alla associazione temporanea di imprese rispondono in solido nei confronti del committente.

La sentenza venne impugnata dalla parte soccombente.

7. La Corte d'appello di Roma con sentenza 12 dicembre 2018 n. 8063 rigettò il gravame.

La Corte d'appello ritenne che: -) il contratto fonte dell'obbligazione azionata dalla ASL era stato stipulato fra quest'ultima e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale aveva dichiarato di presentare l'offerta "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (e cioè delle altre imprese partecipanti all'associazione temporanea di imprese); -) di conseguenza la società "[OSCURATO:PERSONA]" si doveva ritenere rappresentante sostanziale e processuale di tutte le altre imprese dell'ATI, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 584/77; -) il titolo esecutivo ottenuto dalla Asl a nei confronti della agenzia funebre [OSCURATO:PERSONA] "quale impresa capogruppo" legittimava pertanto l'esecuzione nei confronti di tutte le imprese rappresentate.R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021

8. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su sei motivi; la Asl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni tra loro connesse.

Con essi la società ricorrente prospetta il vizio di nullità processuale.

Sostiene tale censura esponendo che la società "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA]" venne posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 22 maggio 2018; che tale circostanza venne "rappresentata all'udienza collegiale" del 12 dicembre 2018 dinanzi alla Corte d'appello di Roma, ma quest'ultima trascurò di dichiarare interrotto il processo.

1.1. I motivi sono infondati.

È in atti il verbale dell'udienza del 12 dicembre 2018 dinanzi alla Corte d'appello.

Ivi si legge che nella suddetta udienza la società appellante (odierna ricorrente) venne rappresentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; segue la dicitura secondo cui "la Corte invita le parti alla discussione orale ex articolo 281 sexies e, quindi) I a chiusura del verbale.

Non risulta, dunque, che l'evento interruttivo rappresentato dallo scioglimento della società appellante venne ritualmente dichiarato, né risulta che il procuratore della società appellante abbia formulato istanza di interruzione del processo.

2. Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, a causa della coincidenza delle questioni da essi agitate.

Con questi motivi la società ricorrente lamenta la violazione in particolare dell'articolo 22, comma 2, della legge 584/77.

Deduce che la Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di Taffo R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 Giuseppe" affermandone la responsabilità solidale sulla base d'una disposizione abrogata e comunque inapplicabile, e cioè l'articolo 22 della legge 584/77.

Tale norma, infatti, era stata abrogata sin dal 1991, e comunque quella norma disciplinava unicamente l'appalto di lavori z. e non l'appalto di servizi.

2.1. I tre motivi suddetti sono inammissibili per difetto di rilevanza; e comunque sarebbero infondati.

In primo luogo» motivi sono inammissibili per difetto di rilevanza perché la Corte d'appello ha fondato la propria decisione su due rationes decidendi diverse.

Ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] 2000 fosse obbligata al pagamento in quanto debitrice solidale; e che fosse debitrice solidale perché il contratto fonte dell'obbligazione era stato stipulato dalla società [OSCURATO:PERSONA] anche in suo nome e per suo conto.

La Corte d'appello, dunque, ha ritenuto che fonte dell'obbligazione solidale fosse innanzitutto il contratto di appalto stipulato per il tramite di un mandatario; e poi ha aggiunto ad abundantiam che tale solidarietà era prevista dalla legge 584/77.

2.2. In ogni caso le censure contenute nei motivi terzo, quarto e quinto sarebbero comunque infondate nel merito.

E' pacifico che il rapporto contrattuale tra la associazione temporanea di imprese e la ASL ebbe inizio nel 2002.

A quell'epoca il precetto contenuto nell'articolo 22 della legge 584/77 era stato sì abrogato, ma reiterato nell'art. 9, comma terzo, del d.

Igs. 25.2.2000 n. 65 (recante "Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione").

Tale norma (abrogata nel 2006) stabiliva che "l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate".

R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 Tale decreto si applicava a tutti gli appalti di servizi di valore superiore a 200.000 [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo (DSP), ovvero - all'epoca dei fatti - euro 245.353, importo inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo.

3. Col sesto motivo la ricorrente - lamentando formalmente la violazione dell'articolo 615 c.p.c. e di altre norme (in verità non del tutto pertinenti) - deduce che la sentenza messa in esecuzione dalla ASL era stata pronunciata unicamente nei confronti della società capogruppo ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), sia pure in tale sua qualità.

Quella sentenza, tuttavia, non aveva accertato e dichiarato né la sussistenza di una responsabilità solidale delle singole imprese partecipanti all'ATI, né aveva accertato e dichiarato la misura dell'obbligazione ricadente su ciascuna delle imprese associate: ed in assenza di tali statuizioni quel titolo non poteva essere messo in esecuzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2000, in quanto l'esistenza di un rapporto di rappresentanza non comporta ipso facto la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra rappresentante e rappresentato.

3.1. Il motivo è inammissibile, e sarebbe comunque infondato.

Innanzitutto,il ricorso non trascrive o riassume - in violazione dell'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale - né il contenuto del contratto stipulato dalla ASL con l'ATI, né il contenuto o il dispositivo della sentenza messa in esecuzione.

Tale carenza concerne documenti (il contratto di appalto e la sentenza messa in esecuzione) sui quali il ricorso "si fonda", per usare le parole dell'art. 366, n. 6, c.p.c., e rende impossibile vagliare, sulla base del solo ricorso, la fondatezza della censura.

3.2. In ogni caso, ed è quel che appare decisivo, la Corte d'appello (cui spettava funzionalmente quale giudice dell'opposizione all'esecuzione il compito di interpretare il titolo esecutivo) con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, perché scevro da vizi logici o giuridici, ha stabilito che: R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 -) la società Lorenzetti, capogruppo dell'ATI, era per contratto mandataria con rappresentanza (sostanziale e processuale) di tutte le altre imprese (p. 7, secondo capoverso, della sentenza d'appello); -) essa venne convenuta in giudizio in tale veste; -) le imprese associate, nel partecipare alla gara e formulare l'offerta, si erano espressamente impegnate in caso di aggiudicazione a "conformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 65", e cioè la norma che, ratíone temporis, prevedeva la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione committente di tutte le imprese partecipanti all'ATI.

3.3. Alla luce di questo accertamento di fatto, corretta fu la decisione d'appello di ammettere l'efficacia extrasoggettiva del titolo esecutivo.

In primo luogo quella decisione fu corretta perché una sentenza che condanni taluno "anche quale rappresentante" di qualcun altro, dal punto di vista della logica formale costituisce una pronuncia di condanna sia del rappresentante, sia del rappresentato.

3.4. In secondo luogo,la censura prospettata dal ricorrente è infondata perché negare efficacia extrasoggettiva al titolo esecutivo formatosi contro la società capogruppo di una associazione temporanea di imprese dell'ATI, /che sia stata convenuta anche "nella qualità" (e cioè in nome e per conto delle altre associate), significherebbe tradire la ratio dell'intero sistema normativo in tema di appalti affidati a raggruppamenti di imprese.

Questo sistema si basa infatti su due capisaldi: da un lato favorire i raggruppamenti di imprese, in modo da consentire anche ad imprenditori meno attrezzati di partecipare, viribus unitis, a gare aventi ad oggetto lavori o servizi di rilevante entità; dall'altro lato, però, evitare che l'amministrazione appaltante sia costretta, in caso di inadempimento, a far valere le proprie ragioni contro una pluralità di soggetti, moltiplicando oneri e spese.

A tal fine la legge (con perfetto parallelismo tra appalti di servizi ed appalti di lavori) ha previsto che l'interlocutore della stazione appaltante sia sempre e soltanto l'impresa capogruppo; e che tutte le imprese associate rispondano R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 solidamente nei confronti dell'appaltante, se non diversamente previsto dal contratto.

È dunque coerente e funzionale rispetto a tale sistema che l'amministrazione, in caso di inadempimento del contratto di appalto, possa azionare le proprie pretese nei confronti della sola capogruppo, nella sua veste di rappresentante ex lege di tutte le imprese associate.

Ed in applicazione di tali princìpi, infatti, questa Corte ha già stabilito che "al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto sicché l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione" (Sez. 1 - , Ordinanza n. 11949 del 16/05/2018, Rv. 648563 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5526 del 05/04/2012, Rv. 622171 - 01).

3.5. Da quanto esposto discende che non possono essere condivise, in quanto non decisive nel caso di specie, le osservazioni poste dal Pubblico Ministero a fondamento delle proprie conclusioni.

È, infatti, indiscutibile che una sentenza esecutiva di condanna pronunciata nei confronti di un coobbligato solidale non possa essere messa in esecuzione nei confronti degli altri condebitori, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale.

Ma nel caso di specie, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata (e non validamente contrastato dal ricorrente), il titolo esecutivo è stato pronunciato nei confronti dell'impresa capogruppo "in proprio e nella qualità" di rappresentante delle altre imprese associate.

"Nella qualità di rappresentante" è un complemento predicativo dell'oggetto, il quale come noto completa il significato del verbo ed esprime un modo di essere del complemento oggetto.

Dunque condannare qualcuno "nella qualità di rappresentante" sintatticamente vuol dire, a meno di non voler tradire la sintassi della lingua italiana, condannare il rappresentato.

R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 Principio, del resto, già affermato da questa Corte - ad esempio - in materia di assicurazione della r.c.a., allorché si è stabilito che la sentenza pronunciata nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio d'un altro assicuratore posto in liquidazione coatta amministrativa, ex art. 4 d.l. 578/78 (impresa che è un mero rappresentante ex lege del Fondo di garanzia per le vittime della strada), deve essere messa in esecuzione di quest'ultimo - e dunque del "rappresentato" -, se pronunciata nei confronti del rappresentante "nella qualità" (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15428 del 10/08/2004, Rv. 575945 - 01).

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c.; e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, ,y4/ n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] "Roma 3" delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ((P SENTENZA sul ricorso n. 18658/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 5, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] "Roma 3", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 7, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 12 dicembre 2018 n. 8063; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA].G.N. 18653/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 1. Nel 2002 la Asl "Roma 3" affidò ad una associazione temporanea di imprese il servizio di "cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero, con l'utilizzazione della camera mortuaria" dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Ostia. L'affidamento del servizio prevedeva a carico delle imprese affidatarie l'onere di pagamento di un canone per la locazione della camera mortuaria. 2. L'associazione temporanea di imprese affidataria del servizio era rappresentata, nei confronti della stazione appaltante, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e raggruppava sei aziende. Fra queste vi era la società "Azeta 2000 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", che successivamente si trasformerà dapprima in "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", e quindi in "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.". Tale ultima società ebbe quale socio unico ed amministratore l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nel 2007 la Asl, allegando il mancato pagamento del canone dovuto per la locazione della camera mortuaria, chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., "quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese", per l'importo di euro 247.889,30. La società intimata propose opposizione al decreto che venne rigettata con sentenza 27 aprile 2010 n. 9218. 4. [OSCURATO:PERSONA] mise in esecuzione la suddetta sentenza nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Rivelatasi infruttuosa tale esecuzione, con atto di precetto notificato il 30 luglio 2014 la Asl intimò alla "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA]" il pagamento dell'obbligazione, sul presupposto che tutte le società che costituirono l'associazione temporanea di imprese dovessero rispondere in solido per il pagamento dell'obbligazione suddetta. R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 5. La "[OSCURATO:PERSONA] 2000" propose opposizione all'esecuzione, eccependo che: -) non esisteva - né per legge, né per contratto - alcun vincolo di solidarietà fra le varie imprese partecipanti all'associazione temporanea; -) il titolo esecutivo si era formato unicamente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 17318 del 2017 il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione. Il giudice dell'esecuzione ritenne che: -) la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" aveva qualificato come "appalto di servizi" il rapporto contrattuale intercorso fra la Asl e la associazione temporanea di imprese; -) il suddetto rapporto era dunque disciplinato dall'articolo 13, comma 2, della legge 109/94, in virtù del quale tutte le imprese partecipanti alla associazione temporanea di imprese rispondono in solido nei confronti del committente. La sentenza venne impugnata dalla parte soccombente. 7. La Corte d'appello di Roma con sentenza 12 dicembre 2018 n. 8063 rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) il contratto fonte dell'obbligazione azionata dalla ASL era stato stipulato fra quest'ultima e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale aveva dichiarato di presentare l'offerta "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (e cioè delle altre imprese partecipanti all'associazione temporanea di imprese); -) di conseguenza la società "[OSCURATO:PERSONA]" si doveva ritenere rappresentante sostanziale e processuale di tutte le altre imprese dell'ATI, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 584/77; -) il titolo esecutivo ottenuto dalla Asl a nei confronti della agenzia funebre [OSCURATO:PERSONA] "quale impresa capogruppo" legittimava pertanto l'esecuzione nei confronti di tutte le imprese rappresentate.R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 8. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su sei motivi; la Asl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni tra loro connesse. Con essi la società ricorrente prospetta il vizio di nullità processuale. Sostiene tale censura esponendo che la società "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA]" venne posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 22 maggio 2018; che tale circostanza venne "rappresentata all'udienza collegiale" del 12 dicembre 2018 dinanzi alla Corte d'appello di Roma, ma quest'ultima trascurò di dichiarare interrotto il processo. 1.1. I motivi sono infondati. È in atti il verbale dell'udienza del 12 dicembre 2018 dinanzi alla Corte d'appello. Ivi si legge che nella suddetta udienza la società appellante (odierna ricorrente) venne rappresentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; segue la dicitura secondo cui "la Corte invita le parti alla discussione orale ex articolo 281 sexies e, quindi) I a chiusura del verbale. Non risulta, dunque, che l'evento interruttivo rappresentato dallo scioglimento della società appellante venne ritualmente dichiarato, né risulta che il procuratore della società appellante abbia formulato istanza di interruzione del processo. 2. Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, a causa della coincidenza delle questioni da essi agitate. Con questi motivi la società ricorrente lamenta la violazione in particolare dell'articolo 22, comma 2, della legge 584/77. Deduce che la Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] 2000 di Taffo R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 Giuseppe" affermandone la responsabilità solidale sulla base d'una disposizione abrogata e comunque inapplicabile, e cioè l'articolo 22 della legge 584/77. Tale norma, infatti, era stata abrogata sin dal 1991, e comunque quella norma disciplinava unicamente l'appalto di lavori z. e non l'appalto di servizi. 2.1. I tre motivi suddetti sono inammissibili per difetto di rilevanza; e comunque sarebbero infondati. In primo luogo» motivi sono inammissibili per difetto di rilevanza perché la Corte d'appello ha fondato la propria decisione su due rationes decidendi diverse. Ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] 2000 fosse obbligata al pagamento in quanto debitrice solidale; e che fosse debitrice solidale perché il contratto fonte dell'obbligazione era stato stipulato dalla società [OSCURATO:PERSONA] anche in suo nome e per suo conto. La Corte d'appello, dunque, ha ritenuto che fonte dell'obbligazione solidale fosse innanzitutto il contratto di appalto stipulato per il tramite di un mandatario; e poi ha aggiunto ad abundantiam che tale solidarietà era prevista dalla legge 584/77. 2.2. In ogni caso le censure contenute nei motivi terzo, quarto e quinto sarebbero comunque infondate nel merito. E' pacifico che il rapporto contrattuale tra la associazione temporanea di imprese e la ASL ebbe inizio nel 2002. A quell'epoca il precetto contenuto nell'articolo 22 della legge 584/77 era stato sì abrogato, ma reiterato nell'art. 9, comma terzo, del d. Igs. 25.2.2000 n. 65 (recante "Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione"). Tale norma (abrogata nel 2006) stabiliva che "l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate". R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 Tale decreto si applicava a tutti gli appalti di servizi di valore superiore a 200.000 [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo (DSP), ovvero - all'epoca dei fatti - euro 245.353, importo inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo. 3. Col sesto motivo la ricorrente - lamentando formalmente la violazione dell'articolo 615 c.p.c. e di altre norme (in verità non del tutto pertinenti) - deduce che la sentenza messa in esecuzione dalla ASL era stata pronunciata unicamente nei confronti della società capogruppo ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), sia pure in tale sua qualità. Quella sentenza, tuttavia, non aveva accertato e dichiarato né la sussistenza di una responsabilità solidale delle singole imprese partecipanti all'ATI, né aveva accertato e dichiarato la misura dell'obbligazione ricadente su ciascuna delle imprese associate: ed in assenza di tali statuizioni quel titolo non poteva essere messo in esecuzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2000, in quanto l'esistenza di un rapporto di rappresentanza non comporta ipso facto la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra rappresentante e rappresentato. 3.1. Il motivo è inammissibile, e sarebbe comunque infondato. Innanzitutto,il ricorso non trascrive o riassume - in violazione dell'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale - né il contenuto del contratto stipulato dalla ASL con l'ATI, né il contenuto o il dispositivo della sentenza messa in esecuzione. Tale carenza concerne documenti (il contratto di appalto e la sentenza messa in esecuzione) sui quali il ricorso "si fonda", per usare le parole dell'art. 366, n. 6, c.p.c., e rende impossibile vagliare, sulla base del solo ricorso, la fondatezza della censura. 3.2. In ogni caso, ed è quel che appare decisivo, la Corte d'appello (cui spettava funzionalmente quale giudice dell'opposizione all'esecuzione il compito di interpretare il titolo esecutivo) con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, perché scevro da vizi logici o giuridici, ha stabilito che: R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 -) la società Lorenzetti, capogruppo dell'ATI, era per contratto mandataria con rappresentanza (sostanziale e processuale) di tutte le altre imprese (p. 7, secondo capoverso, della sentenza d'appello); -) essa venne convenuta in giudizio in tale veste; -) le imprese associate, nel partecipare alla gara e formulare l'offerta, si erano espressamente impegnate in caso di aggiudicazione a "conformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 65", e cioè la norma che, ratíone temporis, prevedeva la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione committente di tutte le imprese partecipanti all'ATI. 3.3. Alla luce di questo accertamento di fatto, corretta fu la decisione d'appello di ammettere l'efficacia extrasoggettiva del titolo esecutivo. In primo luogo quella decisione fu corretta perché una sentenza che condanni taluno "anche quale rappresentante" di qualcun altro, dal punto di vista della logica formale costituisce una pronuncia di condanna sia del rappresentante, sia del rappresentato. 3.4. In secondo luogo,la censura prospettata dal ricorrente è infondata perché negare efficacia extrasoggettiva al titolo esecutivo formatosi contro la società capogruppo di una associazione temporanea di imprese dell'ATI, /che sia stata convenuta anche "nella qualità" (e cioè in nome e per conto delle altre associate), significherebbe tradire la ratio dell'intero sistema normativo in tema di appalti affidati a raggruppamenti di imprese. Questo sistema si basa infatti su due capisaldi: da un lato favorire i raggruppamenti di imprese, in modo da consentire anche ad imprenditori meno attrezzati di partecipare, viribus unitis, a gare aventi ad oggetto lavori o servizi di rilevante entità; dall'altro lato, però, evitare che l'amministrazione appaltante sia costretta, in caso di inadempimento, a far valere le proprie ragioni contro una pluralità di soggetti, moltiplicando oneri e spese. A tal fine la legge (con perfetto parallelismo tra appalti di servizi ed appalti di lavori) ha previsto che l'interlocutore della stazione appaltante sia sempre e soltanto l'impresa capogruppo; e che tutte le imprese associate rispondano R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 solidamente nei confronti dell'appaltante, se non diversamente previsto dal contratto. È dunque coerente e funzionale rispetto a tale sistema che l'amministrazione, in caso di inadempimento del contratto di appalto, possa azionare le proprie pretese nei confronti della sola capogruppo, nella sua veste di rappresentante ex lege di tutte le imprese associate. Ed in applicazione di tali princìpi, infatti, questa Corte ha già stabilito che "al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto sicché l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione" (Sez. 1 - , Ordinanza n. 11949 del 16/05/2018, Rv. 648563 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5526 del 05/04/2012, Rv. 622171 - 01). 3.5. Da quanto esposto discende che non possono essere condivise, in quanto non decisive nel caso di specie, le osservazioni poste dal Pubblico Ministero a fondamento delle proprie conclusioni. È, infatti, indiscutibile che una sentenza esecutiva di condanna pronunciata nei confronti di un coobbligato solidale non possa essere messa in esecuzione nei confronti degli altri condebitori, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale. Ma nel caso di specie, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata (e non validamente contrastato dal ricorrente), il titolo esecutivo è stato pronunciato nei confronti dell'impresa capogruppo "in proprio e nella qualità" di rappresentante delle altre imprese associate. "Nella qualità di rappresentante" è un complemento predicativo dell'oggetto, il quale come noto completa il significato del verbo ed esprime un modo di essere del complemento oggetto. Dunque condannare qualcuno "nella qualità di rappresentante" sintatticamente vuol dire, a meno di non voler tradire la sintassi della lingua italiana, condannare il rappresentato. R.G.N. 18658/19 Pubblica udienza del 4 novembre 2021 Principio, del resto, già affermato da questa Corte - ad esempio - in materia di assicurazione della r.c.a., allorché si è stabilito che la sentenza pronunciata nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio d'un altro assicuratore posto in liquidazione coatta amministrativa, ex art. 4 d.l. 578/78 (impresa che è un mero rappresentante ex lege del Fondo di garanzia per le vittime della strada), deve essere messa in esecuzione di quest'ultimo - e dunque del "rappresentato" -, se pronunciata nei confronti del rappresentante "nella qualità" (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15428 del 10/08/2004, Rv. 575945 - 01). 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c.; e sono liquidate nel dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, ,y4/ n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] "Roma 3" delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d
Sentenza Cassazione n. 01171/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris