CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 46528/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 9143/2018, ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni due di reclusione e C 3.000 di multa, per il reato di cui all'ad 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva e con la riduzione per il reato abbreviato. Fatto commesso il 17/04/2014. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge processuale in relazione all'art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e 601 cod.proc.pen. per mancanza nel decreto di citazione a giudizio in appello dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e in violazione del divieto di reformatio in peius. I - Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché contrario alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo (Sez. 4, n. 5017 del 19/12/2018, Severino, Rv. 275116 - 01; Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017, F., Rv. 271497 - 01). Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Lamenta il ricorrente che il giudice del rinvio avrebbe applicato una pena eccessiva e in violazione del divieto di reformatio in peius. Entrambe le prospettazioni sono manifestamente infondate. Sotto il primo profilo la corte territoriale ha riconosciuto il fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed ha applicato la pena prevista per tale ipotesi di reato muovendo da una pena base di anni tre di reclusione e C 4.500,00 di multa, che ha argomentato congrua in ragione del quantitativo e della diversità di sostanze stupefacenti detenute, pena ridotta per la scelta del rito a quella sopra indicata. Nessuna violazione di legge nella determinazione della pena è configurabile. Né è prospettabile la violazione del principio di reformatio in peius che è manifestamente infondata. La pena in precedenza irrogata al ricorrente, per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, moveva dall'allora limite minimo edittale di anni otto di reclusione (prima dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2019) ridotto per il rito ad anni cinque e mesi quattro di reclusione. Ora, la corte territoriale ha riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit., e ha irrogato una pena che sebbene determinata in misura superiore al minimo edittale non viola il principio di reformatio in peius. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio costantemente ribadito secondo cui in tema di stupefacenti, il giudice dì appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole sia essa determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette "droghe leggere", sia essa per effetto del riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, Rv. 266105 - 01). Allo stesso modo è stato affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di stupefacenti, conseguente alla sentenza della Corte cost., n. 40 del 2019, ma il principio vala anche nel caso di riconoscimento dell'ipotesi lieve, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, a condizione che non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 6, n. 51130 del 15/11/2019, Rv. 278184 - 01) ed, ancora, non viola il divieto dì "reformatio in peius" il giudice di appello che, applicato dal primo giudice il minimo edittale secondo la previgente disposizione, abbia tenuto conto della riduzione per novella legislativa di quel parametro, applicando tuttavia una pena superiore al minimo stabilito dalla nuova disciplina (Sez. 6, n. 45926 del 22/10/2015, Rv. 265066 - 01). Ritiene, in conclusione, il Collegio che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per effetto della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur non potendo applicare una pena maggiore di quella già inflitta in primo grado senza violare il divieto dì cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., non era vincolata, all'apprezzamento di congruità della pena effettuata dal primo Giudice nella misura del minimo edittale in allora vigente per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre