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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01798/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 29 gennaio 2020, ha ordinato la trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata estorsione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 ha puntualmente ricostruito i fatti, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, evidenziando la condotta minatoria posta in essere dal prevenuto accompagnata dalla richiesta di denaro, così da escludere l'invocata derubricazione nei più lievi delitti di minaccia aggravata o violenza privata; Considerato, inoltre, che in ordine tale censura la Corte di appello -evidenziando che la richiesta di soldi è stata effettuata nello stesso contesto in cui l'imputato ha proferito le minacce, così risultando anche se avanzata in un momento nel quale l'iniziale violenza andava scemando- ha adeguatamente anche se implicitamente risposto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 29 gennaio 2020, ha ordinato la trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata estorsione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 ha puntualmente ricostruito i fatti, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, evidenziando la condotta minatoria posta in essere dal prevenuto accompagnata dalla richiesta di denaro, così da escludere l'invocata derubricazione nei più lievi delitti di minaccia aggravata o violenza privata; Considerato, inoltre, che in ordine tale censura la Corte di appello -evidenziando che la richiesta di soldi è stata effettuata nello stesso contesto in cui l'imputato ha proferito le minacce, così risultando anche se avanzata in un momento nel quale l'iniziale violenza andava scemando- ha adeguatamente anche se implicitamente risposto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
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