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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 09840/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano , con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la qualeil T ribunale di Milano , all’esito di giudizio abbreviato,aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui a gli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 7, comma 15 - bis , d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Milano il 20 novembre 2021, il 4 dicembre 2021, il 7 dicembre 2021 e l’11 dicembre 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primomotivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stato omesso l’invio al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Il difensore allega, in particolare, che il decreto di citazione a giudizio inappello è stato comunicato a un collega omonimo.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato in quanto le prove poste a fondamento della condanna non sarebbero univocamente indicative dell’esercizio abusivo dell’attività di guardiamacchine o parcheggiatore, non essendo possibile escludere che si trattasse di mera richiesta di elemosina.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamentocon rinvio.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende ultronea la disamina del secondo.

5. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del primomotivo di ricorso, emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato comunicato per via telematica il 10/ 04 /202 5 all’indirizzo email [OSCURATO:EMAIL], ossia a un indirizzo che corrisponde a un professionista diverso da quello nominato di fiducia dall’imputato con atto depositato in cancelleria, identificabile nell’avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Milano con indirizzopec [OSCURATO:EMAIL] e con codice fiscale diverso da quello indicato nella ricevuta di notificazione.

6. L’omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello, che dal verbale del 4 giugno 2025risulta essersi svolt o con rito cartolare in difetto di diversa istanza di parte, determina la nullità del medesimo atto, assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179, comma 1, in relazione all'art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01 ) , imponendo l’ annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano , con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la qualeil T ribunale di Milano , all’esito di giudizio abbreviato,aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui a gli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 7, comma 15 - bis , d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Milano il 20 novembre 2021, il 4 dicembre 2021, il 7 dicembre 2021 e l’11 dicembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primomotivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stato omesso l’invio al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il difensore allega, in particolare, che il decreto di citazione a giudizio inappello è stato comunicato a un collega omonimo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato in quanto le prove poste a fondamento della condanna non sarebbero univocamente indicative dell’esercizio abusivo dell’attività di guardiamacchine o parcheggiatore, non essendo possibile escludere che si trattasse di mera richiesta di elemosina. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamentocon rinvio. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende ultronea la disamina del secondo. 5. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del primomotivo di ricorso, emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato comunicato per via telematica il 10/ 04 /202 5 all’indirizzo email [OSCURATO:EMAIL], ossia a un indirizzo che corrisponde a un professionista diverso da quello nominato di fiducia dall’imputato con atto depositato in cancelleria, identificabile nell’avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Milano con indirizzopec [OSCURATO:EMAIL] e con codice fiscale diverso da quello indicato nella ricevuta di notificazione. 6. L’omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello, che dal verbale del 4 giugno 2025risulta essersi svolt o con rito cartolare in difetto di diversa istanza di parte, determina la nullità del medesimo atto, assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179, comma 1, in relazione all'art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen.(Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01 ) , imponendo l’ annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così è deciso, 27/