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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29039/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28390-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 28390/2020 Cron.

Rep.

Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 465/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 839/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 8 giugno 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice, indicata in epigrafe, di impugnazione del licenziamento per giusta causa intimatole il 2 aprile 2012 dalla datrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di risarcimento del danno non patrimoniale per effetto del licenziamento illegittimo, perché proposto ai sensi dell’art.414 c.p.c., anziché dell’art. 1, comma 47 legge n. 92/2012: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto le sue domande;

2. preliminarmente, la Corte territoriale ha ravvisato: a) la tempestività dell’appello della società – in quanto depositato (il 5 luglio 2018) nel termine semestrale dalla pubblicazione (il 24 aprile 2018, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC il 27 aprile 2018) della sentenza del Tribunale (di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice e di condanna della società alla sua reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, in misura di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e della somma di € 25.000,00, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale), per l’esperibilità del rimedio impugnatorio ordinario, e non già del reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 57 legge n. 92/2012, avverso la sentenza emessa in esito a rito ordinario; b ) l’ammissibilità dello stesso, per conformità al paradigma previsto dall’art. 434 c.p.c.;

3. la Corte territoriale ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo della lavoratrice, per la formazione del giudicato sull’ordinanza 27 febbraio 2013 (dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso medesimo e pertanto avente contenuto decisorio), non impugnata con l’appello (per la prevalenza della sostanza di sentenza, per la definizione di una questione preliminare del giudizio, sulla forma di ordinanza), ma con l’opposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012 (a propria volta inammissibile, in assenza di un’ordinanza, ai sensi dell’art. 1, comma 47 legge), esitata nell’erronea adozione di un’ordinanza di revoca della prima, non revocabile in quanto non endoprocedimentale, a norma dell’art. 177 c.p.c.;

4. infine, essa ha pure rilevato l’inidoneità dell’originario ricorso, dichiarato inammissibile con l’ordinanza 27 febbraio 2013, ad evitare, ai sensi dell’art. 2966 c.c., la decadenza prescritta dall’art. 6, secondo comma legge n. 604/1966 nella formulazione applicabile ratione temporis (di fissazione del termine di 270 giorni dall’impugnazione stragiudiziale per il deposito del ricorso giudiziale), comportante l’inammissibilità per tardività dell’ulteriore ricorso depositato il 19 marzo 2013 (a 343 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del 10 aprile 2012);

5. con atto notificato il 30 ottobre 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso.

6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per la decisione della causa con trattazione cartolare, con provvedimento presidenziale 7 (comunicato il 9) maggio 2020, all’udienza (già fissata con provvedimento all’udienza del 23 maggio 2019) del 21 maggio 2020, in violazione dell’art. 83, settimo comma d.l. 18/2020, conv. con mod. in legge n. 20/2020, per il deposito dalla sola società appellante di note non rientranti nelle note previste dall’articolo citato, non contenendo “sole istanze e conclusioni” né riferimento alcuno al provvedimento del 7 maggio 2020, quanto piuttosto un’articolata difesa ascrivibile al paradigma delle note “autorizzate” del rito lavoristico, erroneamente intese dalla Corte come le note proprie della trattazione cartolare: non valendo esse pertanto a manifestare il proprio consenso alla decisione della causa ed avendo anzi, per tale ragione, la difesa della ricorrente optato per il differimento della decisione, attesa la delicatezza della controversia.

Sicché, ella si è doluta dell’evidente lesione del proprio diritto di difesa, anche sotto il profilo della decisione della causa, senza assegnazione alle parti del termine per le difese finali, integrante nullità della sentenza (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il motivo difetta, infatti, di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. – anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, secondo cui esso non deve essere in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, né potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.

S.U. 18 marzo 2022, n. 8950) – per la mancata trascrizione delle note difensive della società, così da non consentirne la verifica a questa Corte essendo la disposizione applicabile anche nell’ipotesi di denuncia di error in procedendo (Cass. 10 novembre 2011, n. 23420; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 25 settembre 2019, n.23834);

3.1. peraltro, la previsione dell’art. 83, settimo comma, lett. h) d.l. 18/2020 cit. è stata pienamente rispettata con il deposito tempestivo delle note difensive finali di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui ha dato espressamente atto la Corte territoriale (al secondo capoverso di pg. 8 della sentenza, in particolare rilevando come con esse la società abbia “chiesto la decisione della causa, dopo l’emissione del decreto del Presidente di Sezione”): in assenza in ogni caso, di alcuna lesione, per effetto della decisione di merito, del diritto di difesa o di altro pregiudizio (non tutelando la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, garantendo solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419) per la lavoratrice, che ha ritenuto di non comunicare note finali, pure avendo avuto tempestiva comunicazione del provvedimento presidenziale di trattazione cartolare della controversia;

4. nel rispetto dell’ordine pregiudiziale delle questioni poste, la ricorrente ha dedotto quindi la nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per inammissibilità dell’appello della società datrice in quanto tardivo – dovendo la sentenza impugnata essere ritenuta (secondo il criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, applicato, sia pure erroneamente, dalla Corte territoriale in riferimento all’ordinanza del Tribunale 27 febbraio 2013) emessa (non già secondo le norme del processo del lavoro per la sola indicazione in epigrafe dell’art. 429 c.p.c., ma) con rito Fornero –in quanto notif icato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria prescritto dall’art. 1, comma 58 legge n. 92/2012 (terzo motivo);

5. esso è infondato;

6. è noto che, ai fini di individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, debba contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame, rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge, con quello che impone invece di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il “principio dell'apparenza” (che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione) deve prevalere sul contrario principio cd.

“sostanzialistico” nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da una consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole de lla parte in ordine al regime di impugnazione (Cass.7 ottobre 2010, n. 20811; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2948; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23390; Cass. 21 giugno 2021, n. 17646; Cass. 24 giugno 2021, n. 18182; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38587);

6.1. la Corte territoriale ha esattamente applicato il suenunciato principio, avendo giustificato la tempestività dell’impugnazione, siccome da qualificare appello e non già reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 57 legge n. 92/2012, sulla base di un’argomentata e critica disamina della vicenda processuale di primo grado, svolta secondo il rito lavoristico del codice (dal penultimo capoverso di pg. 10 al terz’ultimo di pg. 11 della sentenza);

7. la ricorrente ha inoltre dedotto nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito all’ordinanza del Tribunale 27 febbraio 2013 (di inammissibilità del ricorso introduttivo della lavoratrice), valore sostanziale di sentenza, come tale appellabile e non opponibile, ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012; avendo essa invece natura di ordinanza (in quanto non decisoria sotto alcun profilo idoneo alla definizione del giudizio, ma relativa unicamente al rito processuale), pertanto non impugnabile, analogamente a quella prevista dagli artt. 702bis e 702ter c.p.c., e quindi revocabile: avendo ciò correttamente fatto il primo giudice, in ragione di una sostanziale istanza rappresentata, nella sostanza, dall’opposizione proposta ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012 la (secondo motivo);

8. anch’esso è infondato;

9. in via preliminare, giova chiarire l’odierna vicenda processuale di primo grado, ripercorrendone ordinatamente la scansione, essenzialmente articolata, per quanto qui interessa, nella seguente sequenza: a) emissione dell’ordinanza 27 febbraio 2013, con la quale il Giudice del Lavoro aveva dichiarato inammissibile il ricorso (rubricato R.G. 1795/2012) della lavoratrice, ai sensi dell’art.414 c.p.c., perché non proposto ai sensi del rito Fornero (ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza); b) deposito il 19 marzo 2013 di altro ricorso (rubricato R.G. 568/2013), qualificato opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012, con il quale la medesima lavoratrice ha riproposto le domande già formulate con il primo dichiarato inammissibile (primo periodo di pg. 9 della sentenza), in particolare chiedendo l’annullamento o la riforma del“l’impugnata ordinanza emessa in data 27 febbraio 2013, nel giudizio iscritto al n.

R.G. 1795/2012, dichiarando la regolarità del” ricorso con “rito ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23 luglio 2012 e disponendo la trattazione della causa nella forma proposta, dando termine per la riassunzione” (quinto capoverso, lett.

A di pg. 9 della sentenza); c) revoca dell’ordinanza 27 febbraio 2013, in sede di opposizione detta, con ordinanza del 20 – 22 maggio 2013, con la quale il Giudice del Lavoro ha contestualmente dichiarato ammissibile il suddetto ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., atteso che “la parte poteva scegliere di seguire il rito ordinario ex art. 414 c.p.c. perché ha inteso proporre domande ulteriori” e disposto l’istruzione della causa (ultimi due capoversi di pg. 10 della sentenza) al cui esito, essa è stata decisa con una sentenza emessa a norma dell’art.429 c.p.c. (terz’ultimo capoverso di pg. 11 della sentenza);

9.1. l’ordinanza 27 febbraio 2013, con la quale il Giudice del Lavoro aveva dichiarato inammissibile il primo ricorso (rubricato R.G. 1795/2012) della lavoratrice, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., pure statuendo sulle spese del giudizio, come indicato nell’esposizione dell’appello della società (al primo capoverso, sub p.to 1 di pg. 3) della sentenza impugnata e ribadito da entrambe le parti (dalla lavoratrice al secondo capoverso di pg. 2 del ricorso; dalla società all’ultimo capoverso di pg. 4 del controricorso), al di là della sua forma, ha natura di sentenza (Cass. 15 luglio 2009, n. 16741; Cass. 23 giugno 2014, n. 14208; Cass. 6 luglio 2015, n. 13923; Cass. 2 febbraio 2016, n. 1914), come esattamente ritenuto dalla Corte d’appello (al secondo capoverso di pg. 13 della sentenza);

9.2. essa ha, infatti, natura (non già meramente ordinatoria, ma) decisoria, posto che la pronuncia “in rito”, pur non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, dà comunque luogo a un giudicato formale, con la conseguenza della produzione di un effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito sia stata emessa (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26377; Cass. 19 maggio 2021, n. 13603; Cass.

S.U. 17 novembre 2021, n. 35110), avendo pure, in quanto recante un provvedimento sulle spese di giudizio, natura definitiva in ordine ad esso (Cass.

S.U. 28 aprile 2011, n. 9441; Cass. 19 dicembre 2013, n. 28467; Cass. 9 giugno 2021, n. 16152);

9.3. quanto alla revoca dell’ordinanza (in senso solo formale) del 27 febbraio 2013, disposta con l’ordinanza del 20 – 22 maggio 2013, essa è inammissibile per l’accertata natura decisoria e non ordinatoria della prima, pertanto non suscettibile di un tale provvedimento, a norma dell’art. 177, secondo comma c.p.c., nemmeno assunto dal medesimo giudice, ma da quello di un altro giudizio, introdotto quale opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012: pure inammissibile, in mancanza di un’ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 47 ss. legge n. 92/2012, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello (al penultimo capoverso di pg. 13 della sentenza);

9.4. infine, deve essere pure sottolineata l’assenza di alcuna ordinanza di mutamento di rito (dall’ordinario lavoristico a quello speciale cd.

Fornero, né viceversa), nemmeno la vicenda processuale illustrata potendo essere fondatamente assimilata a tale ipotesi: con la conseguente inconferenza della giurisprudenza in materia, relativa al contenuto decisorio di tali ordinanze (Cass. 31 maggio 2019, n. 15011, in motivazione sub p.to 5);

10. la ricorrente ha poi dedotto nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per l’inconciliabilità, comportante una decisione intimamente contraddittoria, dell’applicazione di due principi tra loro contrastanti: una prima volta, di prevalenza dell’apparenza sulla sostanza, a tutela dell’affidamento della parte, per l’ammissibilità dell’appello della società; una seconda, di prevalenza della natura sostanziale del provvedimento, in merito al rimedio impugnatorio adottabile avverso l’ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2013 (quarto motivo);11. anch’esso è infondato;

12. nessuna contraddizione ricorre nell’applicazione dalla Corte d’appello dei due diversi principi, in quanto fondati su presupposti diversi.

E pertanto, una prima volta (in ordine alla ravvisata tempestività dell’appello), di prevalenza del “principio dell'apparenza” (che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione) sul contrario principio cd.

“sostanzialistico”, trattandosi di ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento sono il risultato di una consapevole scelta del giudice (per le ragioni esposte al superiore p.to 6.1).

La seconda volta (in ordine alla ritenuta la natura decisoria del provvedimento del 27 febbraio 2013, ancorché assunto in forma di ordinanza), la Corte territoriale ha invece avuto corretto riguardo non già alla sua forma esteriore, né alla qualificazione ad esso attribuita dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso era destinato a produrre (Cass. 3 agosto 2001, n. 10731; Cass. 30 luglio 2004, n. 14637), sulla base delle ragioni illustrate ai superiori p.ti da 9.1 a 9.3;

13. la ricorrente ha infine dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2966 c.c. in relazione all’art. 6, secondo comma legge n. 604/1966, per erronea negazione dell’idoneità dell’originario ricorso, dichiarato inammissibile con l’ordinanza 27 febbraio 2013, ad evitare la decadenza prescritta dalla seconda norma denunciata, mantenendo il ricorso originario, ancorché (erroneamente) dichiarato inammissibile, l’efficacia sostanziale di atto interruttivo, esclusa soltanto per la diversa ipotesi di estinzione del giudizio (art. 310, secondo comma c.p.c.), non ricorrente nel caso di specie (quinto motivo);

14. esso è inammissibile;

15. pur vero che il ricorso dichiarato inammissibile è significativo della non dismessa volontà del ricorrente di ottenere una pronuncia giudiziale, cui si riconnette, quale atto di esercizio giudiziale del diritto fatto valere, l'instaurazione di un rapporto processuale diretto a ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali, come tale idoneo ad impedire la decadenza: in conformità ai principi enunciati nella decisione della Corte Costituzionale n. 212/2020 (di contemperamento della ratio dell'art. 6, secondo comma legge n. 604/1966 dell'esigenza di emersione in tempi brevi del contenzioso sull’atto datoriale con la natura eccezionale delle norme contenute nell'art. 6, primo e secondo comma legge cit., atte a condizionare l'azione alla previa proposizione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, poi coltivata in sede giudiziaria, o analoga, entro un termine di decadenza) (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2312, in motivazione sub p.ti 7 e 8), nel caso di specie l’applicazione del principio è tuttavia irrilevante;

15.1. la Corte d’appello ha, infatti, ritenuto inammissibile l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ossia il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012 (così al penultimo capoverso di pg. 13 della sentenza); soltanto “per completezza” avendo essa aggiunto l’inidoneità, ai fini interruttivi previsti dall’art. 2966 c.c., del ricorso originario (così all’ultimo capoverso di pg. 13 della sentenza).

Sicché, l’argomentazione ha un mero valore di obiter dictum, ininfluente sul dispositivo della decisione, non costituendone ratio che la sorregga (Cass. 18 dicembre 2017, n. 30354; Cass. 25 settembre 2018, n. 22782; Cass. 11 marzo 2022, n. 7995);

16. dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28390-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 28390/2020 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 465/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 839/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 8 giugno 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice, indicata in epigrafe, di impugnazione del licenziamento per giusta causa intimatole il 2 aprile 2012 dalla datrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di risarcimento del danno non patrimoniale per effetto del licenziamento illegittimo, perché proposto ai sensi dell’art.414 c.p.c., anziché dell’art. 1, comma 47 legge n. 92/2012: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto le sue domande; 2. preliminarmente, la Corte territoriale ha ravvisato: a) la tempestività dell’appello della società – in quanto depositato (il 5 luglio 2018) nel termine semestrale dalla pubblicazione (il 24 aprile 2018, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC il 27 aprile 2018) della sentenza del Tribunale (di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice e di condanna della società alla sua reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, in misura di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e della somma di € 25.000,00, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale), per l’esperibilità del rimedio impugnatorio ordinario, e non già del reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 57 legge n. 92/2012, avverso la sentenza emessa in esito a rito ordinario; b ) l’ammissibilità dello stesso, per conformità al paradigma previsto dall’art. 434 c.p.c.; 3. la Corte territoriale ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo della lavoratrice, per la formazione del giudicato sull’ordinanza 27 febbraio 2013 (dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso medesimo e pertanto avente contenuto decisorio), non impugnata con l’appello (per la prevalenza della sostanza di sentenza, per la definizione di una questione preliminare del giudizio, sulla forma di ordinanza), ma con l’opposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012 (a propria volta inammissibile, in assenza di un’ordinanza, ai sensi dell’art. 1, comma 47 legge), esitata nell’erronea adozione di un’ordinanza di revoca della prima, non revocabile in quanto non endoprocedimentale, a norma dell’art. 177 c.p.c.; 4. infine, essa ha pure rilevato l’inidoneità dell’originario ricorso, dichiarato inammissibile con l’ordinanza 27 febbraio 2013, ad evitare, ai sensi dell’art. 2966 c.c., la decadenza prescritta dall’art. 6, secondo comma legge n. 604/1966 nella formulazione applicabile ratione temporis (di fissazione del termine di 270 giorni dall’impugnazione stragiudiziale per il deposito del ricorso giudiziale), comportante l’inammissibilità per tardività dell’ulteriore ricorso depositato il 19 marzo 2013 (a 343 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del 10 aprile 2012); 5. con atto notificato il 30 ottobre 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso. 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per la decisione della causa con trattazione cartolare, con provvedimento presidenziale 7 (comunicato il 9) maggio 2020, all’udienza (già fissata con provvedimento all’udienza del 23 maggio 2019) del 21 maggio 2020, in violazione dell’art. 83, settimo comma d.l. 18/2020, conv. con mod. in legge n. 20/2020, per il deposito dalla sola società appellante di note non rientranti nelle note previste dall’articolo citato, non contenendo “sole istanze e conclusioni” né riferimento alcuno al provvedimento del 7 maggio 2020, quanto piuttosto un’articolata difesa ascrivibile al paradigma delle note “autorizzate” del rito lavoristico, erroneamente intese dalla Corte come le note proprie della trattazione cartolare: non valendo esse pertanto a manifestare il proprio consenso alla decisione della causa ed avendo anzi, per tale ragione, la difesa della ricorrente optato per il differimento della decisione, attesa la delicatezza della controversia. Sicché, ella si è doluta dell’evidente lesione del proprio diritto di difesa, anche sotto il profilo della decisione della causa, senza assegnazione alle parti del termine per le difese finali, integrante nullità della sentenza (primo motivo); 2. esso è inammissibile; 3. il motivo difetta, infatti, di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. – anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, secondo cui esso non deve essere in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, né potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. 18 marzo 2022, n. 8950) – per la mancata trascrizione delle note difensive della società, così da non consentirne la verifica a questa Corte essendo la disposizione applicabile anche nell’ipotesi di denuncia di error in procedendo (Cass. 10 novembre 2011, n. 23420; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 25 settembre 2019, n.23834); 3.1. peraltro, la previsione dell’art. 83, settimo comma, lett. h) d.l. 18/2020 cit. è stata pienamente rispettata con il deposito tempestivo delle note difensive finali di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui ha dato espressamente atto la Corte territoriale (al secondo capoverso di pg. 8 della sentenza, in particolare rilevando come con esse la società abbia “chiesto la decisione della causa, dopo l’emissione del decreto del Presidente di Sezione”): in assenza in ogni caso, di alcuna lesione, per effetto della decisione di merito, del diritto di difesa o di altro pregiudizio (non tutelando la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, garantendo solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419) per la lavoratrice, che ha ritenuto di non comunicare note finali, pure avendo avuto tempestiva comunicazione del provvedimento presidenziale di trattazione cartolare della controversia; 4. nel rispetto dell’ordine pregiudiziale delle questioni poste, la ricorrente ha dedotto quindi la nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per inammissibilità dell’appello della società datrice in quanto tardivo – dovendo la sentenza impugnata essere ritenuta (secondo il criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, applicato, sia pure erroneamente, dalla Corte territoriale in riferimento all’ordinanza del Tribunale 27 febbraio 2013) emessa (non già secondo le norme del processo del lavoro per la sola indicazione in epigrafe dell’art. 429 c.p.c., ma) con rito Fornero –in quanto notif icato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria prescritto dall’art. 1, comma 58 legge n. 92/2012 (terzo motivo); 5. esso è infondato; 6. è noto che, ai fini di individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, debba contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame, rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge, con quello che impone invece di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il “principio dell'apparenza” (che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione) deve prevalere sul contrario principio cd. “sostanzialistico” nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da una consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole de lla parte in ordine al regime di impugnazione (Cass.7 ottobre 2010, n. 20811; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2948; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23390; Cass. 21 giugno 2021, n. 17646; Cass. 24 giugno 2021, n. 18182; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38587); 6.1. la Corte territoriale ha esattamente applicato il suenunciato principio, avendo giustificato la tempestività dell’impugnazione, siccome da qualificare appello e non già reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 57 legge n. 92/2012, sulla base di un’argomentata e critica disamina della vicenda processuale di primo grado, svolta secondo il rito lavoristico del codice (dal penultimo capoverso di pg. 10 al terz’ultimo di pg. 11 della sentenza); 7. la ricorrente ha inoltre dedotto nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito all’ordinanza del Tribunale 27 febbraio 2013 (di inammissibilità del ricorso introduttivo della lavoratrice), valore sostanziale di sentenza, come tale appellabile e non opponibile, ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012; avendo essa invece natura di ordinanza (in quanto non decisoria sotto alcun profilo idoneo alla definizione del giudizio, ma relativa unicamente al rito processuale), pertanto non impugnabile, analogamente a quella prevista dagli artt. 702bis e 702ter c.p.c., e quindi revocabile: avendo ciò correttamente fatto il primo giudice, in ragione di una sostanziale istanza rappresentata, nella sostanza, dall’opposizione proposta ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012 la (secondo motivo); 8. anch’esso è infondato; 9. in via preliminare, giova chiarire l’odierna vicenda processuale di primo grado, ripercorrendone ordinatamente la scansione, essenzialmente articolata, per quanto qui interessa, nella seguente sequenza: a) emissione dell’ordinanza 27 febbraio 2013, con la quale il Giudice del Lavoro aveva dichiarato inammissibile il ricorso (rubricato R.G. 1795/2012) della lavoratrice, ai sensi dell’art.414 c.p.c., perché non proposto ai sensi del rito Fornero (ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza); b) deposito il 19 marzo 2013 di altro ricorso (rubricato R.G. 568/2013), qualificato opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012, con il quale la medesima lavoratrice ha riproposto le domande già formulate con il primo dichiarato inammissibile (primo periodo di pg. 9 della sentenza), in particolare chiedendo l’annullamento o la riforma del“l’impugnata ordinanza emessa in data 27 febbraio 2013, nel giudizio iscritto al n. R.G. 1795/2012, dichiarando la regolarità del” ricorso con “rito ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23 luglio 2012 e disponendo la trattazione della causa nella forma proposta, dando termine per la riassunzione” (quinto capoverso, lett. A di pg. 9 della sentenza); c) revoca dell’ordinanza 27 febbraio 2013, in sede di opposizione detta, con ordinanza del 20 – 22 maggio 2013, con la quale il Giudice del Lavoro ha contestualmente dichiarato ammissibile il suddetto ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., atteso che “la parte poteva scegliere di seguire il rito ordinario ex art. 414 c.p.c. perché ha inteso proporre domande ulteriori” e disposto l’istruzione della causa (ultimi due capoversi di pg. 10 della sentenza) al cui esito, essa è stata decisa con una sentenza emessa a norma dell’art.429 c.p.c. (terz’ultimo capoverso di pg. 11 della sentenza); 9.1. l’ordinanza 27 febbraio 2013, con la quale il Giudice del Lavoro aveva dichiarato inammissibile il primo ricorso (rubricato R.G. 1795/2012) della lavoratrice, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., pure statuendo sulle spese del giudizio, come indicato nell’esposizione dell’appello della società (al primo capoverso, sub p.to 1 di pg. 3) della sentenza impugnata e ribadito da entrambe le parti (dalla lavoratrice al secondo capoverso di pg. 2 del ricorso; dalla società all’ultimo capoverso di pg. 4 del controricorso), al di là della sua forma, ha natura di sentenza (Cass. 15 luglio 2009, n. 16741; Cass. 23 giugno 2014, n. 14208; Cass. 6 luglio 2015, n. 13923; Cass. 2 febbraio 2016, n. 1914), come esattamente ritenuto dalla Corte d’appello (al secondo capoverso di pg. 13 della sentenza); 9.2. essa ha, infatti, natura (non già meramente ordinatoria, ma) decisoria, posto che la pronuncia “in rito”, pur non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, dà comunque luogo a un giudicato formale, con la conseguenza della produzione di un effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito sia stata emessa (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26377; Cass. 19 maggio 2021, n. 13603; Cass. S.U. 17 novembre 2021, n. 35110), avendo pure, in quanto recante un provvedimento sulle spese di giudizio, natura definitiva in ordine ad esso (Cass. S.U. 28 aprile 2011, n. 9441; Cass. 19 dicembre 2013, n. 28467; Cass. 9 giugno 2021, n. 16152); 9.3. quanto alla revoca dell’ordinanza (in senso solo formale) del 27 febbraio 2013, disposta con l’ordinanza del 20 – 22 maggio 2013, essa è inammissibile per l’accertata natura decisoria e non ordinatoria della prima, pertanto non suscettibile di un tale provvedimento, a norma dell’art. 177, secondo comma c.p.c., nemmeno assunto dal medesimo giudice, ma da quello di un altro giudizio, introdotto quale opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012: pure inammissibile, in mancanza di un’ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 47 ss. legge n. 92/2012, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello (al penultimo capoverso di pg. 13 della sentenza); 9.4. infine, deve essere pure sottolineata l’assenza di alcuna ordinanza di mutamento di rito (dall’ordinario lavoristico a quello speciale cd. Fornero, né viceversa), nemmeno la vicenda processuale illustrata potendo essere fondatamente assimilata a tale ipotesi: con la conseguente inconferenza della giurisprudenza in materia, relativa al contenuto decisorio di tali ordinanze (Cass. 31 maggio 2019, n. 15011, in motivazione sub p.to 5); 10. la ricorrente ha poi dedotto nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per l’inconciliabilità, comportante una decisione intimamente contraddittoria, dell’applicazione di due principi tra loro contrastanti: una prima volta, di prevalenza dell’apparenza sulla sostanza, a tutela dell’affidamento della parte, per l’ammissibilità dell’appello della società; una seconda, di prevalenza della natura sostanziale del provvedimento, in merito al rimedio impugnatorio adottabile avverso l’ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2013 (quarto motivo);11. anch’esso è infondato; 12. nessuna contraddizione ricorre nell’applicazione dalla Corte d’appello dei due diversi principi, in quanto fondati su presupposti diversi. E pertanto, una prima volta (in ordine alla ravvisata tempestività dell’appello), di prevalenza del “principio dell'apparenza” (che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione) sul contrario principio cd. “sostanzialistico”, trattandosi di ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento sono il risultato di una consapevole scelta del giudice (per le ragioni esposte al superiore p.to 6.1). La seconda volta (in ordine alla ritenuta la natura decisoria del provvedimento del 27 febbraio 2013, ancorché assunto in forma di ordinanza), la Corte territoriale ha invece avuto corretto riguardo non già alla sua forma esteriore, né alla qualificazione ad esso attribuita dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso era destinato a produrre (Cass. 3 agosto 2001, n. 10731; Cass. 30 luglio 2004, n. 14637), sulla base delle ragioni illustrate ai superiori p.ti da 9.1 a 9.3; 13. la ricorrente ha infine dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2966 c.c. in relazione all’art. 6, secondo comma legge n. 604/1966, per erronea negazione dell’idoneità dell’originario ricorso, dichiarato inammissibile con l’ordinanza 27 febbraio 2013, ad evitare la decadenza prescritta dalla seconda norma denunciata, mantenendo il ricorso originario, ancorché (erroneamente) dichiarato inammissibile, l’efficacia sostanziale di atto interruttivo, esclusa soltanto per la diversa ipotesi di estinzione del giudizio (art. 310, secondo comma c.p.c.), non ricorrente nel caso di specie (quinto motivo); 14. esso è inammissibile; 15. pur vero che il ricorso dichiarato inammissibile è significativo della non dismessa volontà del ricorrente di ottenere una pronuncia giudiziale, cui si riconnette, quale atto di esercizio giudiziale del diritto fatto valere, l'instaurazione di un rapporto processuale diretto a ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali, come tale idoneo ad impedire la decadenza: in conformità ai principi enunciati nella decisione della Corte Costituzionale n. 212/2020 (di contemperamento della ratio dell'art. 6, secondo comma legge n. 604/1966 dell'esigenza di emersione in tempi brevi del contenzioso sull’atto datoriale con la natura eccezionale delle norme contenute nell'art. 6, primo e secondo comma legge cit., atte a condizionare l'azione alla previa proposizione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, poi coltivata in sede giudiziaria, o analoga, entro un termine di decadenza) (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2312, in motivazione sub p.ti 7 e 8), nel caso di specie l’applicazione del principio è tuttavia irrilevante; 15.1. la Corte d’appello ha, infatti, ritenuto inammissibile l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ossia il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51 legge n. 92/2012 (così al penultimo capoverso di pg. 13 della sentenza); soltanto “per completezza” avendo essa aggiunto l’inidoneità, ai fini interruttivi previsti dall’art. 2966 c.c., del ricorso originario (così all’ultimo capoverso di pg. 13 della sentenza). Sicché, l’argomentazione ha un mero valore di obiter dictum, ininfluente sul dispositivo della decisione, non costituendone ratio che la sorregga (Cass. 18 dicembre 2017, n. 30354; Cass. 25 settembre 2018, n. 22782; Cass. 11 marzo 2022, n. 7995); 16. dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura