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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 45613/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di CII1C132 in data 16 Marzo 2021 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata.

Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e delle deduzioni difensive - violazione di legge vizio di motivazione poiché la Corte ha ritenuto di ridimensionare la rilevanza di alcuni elementi di fatto che smentiscono la prospettazione accusatoria come il colore degli occhi del rapinatore chi è la persona offesa ha descritto come scuri mentre gli occhi della ricorrente sono chiari - violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come rapina anziché come furto poiché l'imputato non ha posto in essere alcuna minaccia o violenza - vizio di motivazione e violazione degli articoli 133, 62 bis e 62 numero 4cod.pen. poiché la sanzione avrebbe dovuto essere più contenuta.

Con nota depositata in cancelleria il 18 ottobre 2022 il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso venga assegnato alla seconda sezione e ha ribadito i motivi proposti.

La richiesta difensiva di assegnazione ad altra sezione va respinta poiché le caratteristiche del ricorso giustificano la scelta del rito non partecipato.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la valutazione del compendio probatorio è manifestamente infondato e generico poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata e congrua motivazione evidenziando nel dettaglio tutti gli elementi probatori che concorrono nel palesare la responsabilità dell'imputato. il secondo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha dato atto che secondo il ricordo della persona offesa il rapinatore non aveva gli occhi azzurri, ma ha considerato che la attribuibilità all'imputato del fatto delittuoso non discende dal riconoscimento dei due testi oculari, ma dallo smarrimento nel luogo della rapina della chiave della vettura a lui pacificamente in uso e dai dati emergenti dai tabulati telefonici. il terzo motivo è manifestamente infondato poiché è pacifico che l'imputato ha posto in essere un'evidente minaccia, impugnando un taglierino; il quarto motivo è manifestamente infondato poiché non si confronta con l'articolata motivazione resa dalla Corte la quale ha osservato che la pena è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale e che le attenuanti generiche non sono concedibili in ragione della gravità della condotta e dell'assenza di elementi apprezzabili.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di CII1C132 in data 16 Marzo 2021 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata. Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e delle deduzioni difensive - violazione di legge vizio di motivazione poiché la Corte ha ritenuto di ridimensionare la rilevanza di alcuni elementi di fatto che smentiscono la prospettazione accusatoria come il colore degli occhi del rapinatore chi è la persona offesa ha descritto come scuri mentre gli occhi della ricorrente sono chiari - violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come rapina anziché come furto poiché l'imputato non ha posto in essere alcuna minaccia o violenza - vizio di motivazione e violazione degli articoli 133, 62 bis e 62 numero 4cod.pen. poiché la sanzione avrebbe dovuto essere più contenuta. Con nota depositata in cancelleria il 18 ottobre 2022 il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso venga assegnato alla seconda sezione e ha ribadito i motivi proposti. La richiesta difensiva di assegnazione ad altra sezione va respinta poiché le caratteristiche del ricorso giustificano la scelta del rito non partecipato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la valutazione del compendio probatorio è manifestamente infondato e generico poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata e congrua motivazione evidenziando nel dettaglio tutti gli elementi probatori che concorrono nel palesare la responsabilità dell'imputato. il secondo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha dato atto che secondo il ricordo della persona offesa il rapinatore non aveva gli occhi azzurri, ma ha considerato che la attribuibilità all'imputato del fatto delittuoso non discende dal riconoscimento dei due testi oculari, ma dallo smarrimento nel luogo della rapina della chiave della vettura a lui pacificamente in uso e dai dati emergenti dai tabulati telefonici. il terzo motivo è manifestamente infondato poiché è pacifico che l'imputato ha posto in essere un'evidente minaccia, impugnando un taglierino; il quarto motivo è manifestamente infondato poiché non si confronta con l'articolata motivazione resa dalla Corte la quale ha osservato che la pena è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale e che le attenuanti generiche non sono concedibili in ragione della gravità della condotta e dell'assenza di elementi apprezzabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
Sentenza Cassazione n. 45613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris