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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06384/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi di ricorso, che contestano violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione esente da vizi logici; considerato, inoltre che l'assunto difensivo (della invalidità/inidoneità del riconoscimento sulla base di un'unica foto) è del tutto destituita di fondamento, come correttamente evidenziato, anche con la opportuna citazione di giurisprudenza, dalla Corte d'appello; osservato, in aggiunta, che il ricorso omette di considerare gli ulteriori elementi che hanno consentito di risalire all'imputato (dal modello dell'auto al parziale riconoscimento della relativa targa), incorrendo così in un paradigmatico esempio di aspecificità del motivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi di ricorso, che contestano violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione esente da vizi logici; considerato, inoltre che l'assunto difensivo (della invalidità/inidoneità del riconoscimento sulla base di un'unica foto) è del tutto destituita di fondamento, come correttamente evidenziato, anche con la opportuna citazione di giurisprudenza, dalla Corte d'appello; osservato, in aggiunta, che il ricorso omette di considerare gli ulteriori elementi che hanno consentito di risalire all'imputato (dal modello dell'auto al parziale riconoscimento della relativa targa), incorrendo così in un paradigmatico esempio di aspecificità del motivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre
Sentenza Cassazione n. 06384/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris