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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 28980/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16194/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] i n [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore – liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e soci della società cancellata [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Bergamo- sez. dist.Treviglio affinchè dichiarasse la simulazione assoluta o relativa o la dichiarazione di inefficacia ex art.2901 c.c. degli atti di compravendita stipulati dalla società convenuta, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con la madre ed i fratelli dello stesso.

Si costituivano in giudiziola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Dognini contestando le pretese di parte attrice.

Il Tribunale di Bergamo con sentenza n.2425/2015 rigettava le domande formulate da parte attrice nei confronti dei convenuti, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali nei confronti della convenuta società Dear.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado, denunciando l'omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie, omessa pronuncia e mancata valutazione circa l'inammissibilità della prova documentale utilizzata ai fini della decisione e conseguente errata ricostruzione del fatto.

Si costituivano nel giudizio di appello: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quali eredi delle sigg.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle more decedute, nonché quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] srl, i quali contestavano la domanda attorea.La Corte d’appello di Brescia con sentenza n. 97/2020 respingeva le doglianze contenute nell’atto di impugnazione e confermava la sentenza del giudice di primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della corte territoriale, articolando sei motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, hanno anche chiesto valutarsi se la condotta processuale di parte ricorrente integri una ipotesi di “abuso del processo”, con conseguente liquidazione della indennità prevista dall’art. 96 terzo comma c.p.c.

In vista dell’odierna udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società ricorrente con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. per evidente illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza della prova della partecipatio fraudis …della madre e dei fratelli del sig. [OSCURATO:PERSONA], atteso che la società appellante era al corrente dell’intera operazione immobiliare svolta dagli appellati (sentenza impugnata. pag. 11), pur avendoaffermato, poche righe prima, che: ..la prova della partecipatio fraudis (…) può essere ricavata con presunzioni semplici ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale (Cass. 18- 1-2019 n. 1286).. (sentenza impugnata, pag. 11).

Sostiene che la motivazione è illogica e incomprensibile nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di escludere la sussistenza di uno dei presupposti dell’azione revocatoria, la partecipatio fraudis, ricavandola dallo stato soggettivo - inteso come conoscenza di una determinata circostanza - del creditore laddove, di contro, la partecipatio fraudisè uno stato soggettivo riferibile solo alla figura del terzo acquirente.

In memoria aggiunge che, a differenza della Corte d’Appello, il Tribunale di Bergamo in tuttala sentenza non solo non aveva mai fatto alcun cenno alla partecipatio fraudis - quale requisito afferente esclusivamente alla figura del terzo – e/o alla eventuale assenza di prova di quel presupposto dell’azione, ma nemmeno aveva mai preso in considerazione nella propria sentenza gli eventuali stati soggettivi della società creditrice.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, la corte territoriale ha ponderato i vincoli parentali esistenti tra le parti delle compravendite impugnate, ma ha escluso che tale presunzione fosse sufficiente a superare la valenza dell’acquisita documentazione, indicativa del fatto che gli atti impugnati non erano stati posti in essere per pregiudicare le ragioni creditorie della ditta appaltatrice, maerano lo sviluppo di un ben preciso progetto imprenditoriale.

2. I motivi secondo, terzo,quarto, quinto e sesto (seconda parte) – articolati tutti in relazione all’art. 360 n.3 – ed il motivo quarto – articolato in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. –sono inammissibili.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c. nella parte in cui (p. 11) la Corte territoriale ha affermato che: … la società appellante non ha offerto la prova dell'eventus damni … , argomentando sul fatto che il ricavato del prezzo delle vendite sarebbe stato destinato a estinguere un debito scaduto.

Sostiene che detta affermazione risulta essere parziale e incoerente rispetto al contenuto dei documenti in atti, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha alienato la quasi totalità degli immobili, sia al proprio legale rappresentante che ai di lui parenti, tra il novembre del 2003 e il giugno del 2004, quindi ben prima della scadenza del debito contratto con la [OSCURATO:PERSONA].

In sede di memoria, aggiunge che, in tema di azione revocatoria e di debito scaduto, la Corte di merito non ha tenuto conto di alcuni principi affermati da questa Corte (in particolare Cass. n. 17776 del 2016 e Cass. n. 7747 del 2016).

Sottolinea l’assenza di argomenti idonei a giustificare le ragioni per le quali, in occasione dell’acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al prezzo di € 95.000,00, l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] si era resa terza datrice di ipoteca in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a garanzia dell’importo di € 113.500,00 che l’istituto di credito aveva mutuato a [OSCURATO:PERSONA] personalmente il medesimo giorno in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era spogliata dell’ultimo bene immobile di sua proprietà.

Si duole che l’esistenza e il significato di detta documentazione sono stati trascurati da entrambi i giudici di merito.

Con il terzo motivo la società ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. sempre nella parte in cui (p. 11) la corte territoriale ha affermato che: la società appellante non ha offerto la prova dell'eventus damni .

Sostiene che la Corte d'Appello, nel far ricadere su di essa le conseguenze derivanti dalla presunta mancata dimostrazione della sussistenza di uno dei requisiti dell'azione, abbia invertito l'onere probatorio, così violando l'art. 2697 c.c. e l'art. 2901 c.c.

In sede di memoria, si duole che la Corte di merito si sia immotivatamente e incoerentemente discostata dall'univoco e conforme indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in tema di riparto dell'onere della prova circa lo scrutinio della sussistenza dell'eventus damni, (Cass. n. 1902 e n. 21808 del 2015).

Sottolinea che il creditore non deve dimostrare di aver subito un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente la sussistenza di un mero pregiudizio e, quindi, basta il fatto che l’atto dispositivo compiuto dal debitore abbia reso più difficoltosa la tutela delle ragioni creditorie; con la conseguenza che anche le modifiche di carattere qualitativo, e non quantitativo, della consistenza patrimoniale del debitore legittimano l’azione revocatoria.

Richiama i principi espressi da questa Corte nell’ordinanze n. 1593 e n.8920 del 2020.

Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa valutazione di un fatto storico, che era stato allegato anche nella comparsa di costituzione degli appellati (che riproduce sul punto), e cioè che in data 22 marzo 2004 essa società aveva reclamato di essere titolare di credito, per cui la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il suo credito era posteriore rispetto agli atti di disposizione del giugno e del dicembre 2004, essendo sorto soltanto con la perizia tecnica arbitrale del 21 luglio 2005.

Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui (p. 12) la Corte di merito ha fatto coincidere ...il momento di accettazione delle opere, in cui è sorto il diritto di credito della [OSCURATO:PERSONA] (…), con il deposito della perizia tecnico arbitrale del 21 luglio 2005... , in tal modo facendo erronea applicazione dell'art. 1665 c.c.

Sostiene che, in conseguenza dell'erronea applicazione dell'art. 1665 cod. civ., la corte territoriale ha illogicamente motivato il rigetto della domanda revocatoria fondandolo sull'esistenza della perizia tecnica arbitrale del 21 luglio 2005.

Con il sesto motivo la società ricorrente denuncia in via subordinata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2901 c.c. in tema di ritenuta sussistenza del requisito della partecipatio fraudisnel caso di specie.Va anzitutto osservato che i motivi,articolati in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si risolvono, in realtà nella prospettazione di una valutazione e di un apprezzamento della vicenda fattuale che si colloca del tutto al di fuori non solo della logica della violazione delle norme di diritto evocate nella intestazione, ma anche al di fori della logica della c.d. falsa applicazione, che suppone l’assunzione della vicenda fattuale oggetto di giudizio nei termini indicati dal giudice di merito e l’addebito ad esso dell’averlo mal sussunto sotto una norma, oppure di non averlo erroneamente sussunto sotto di essa; -il motivo articolato in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata (confermativa della sentenza di primo grado) è stata emessa in giudizio introdotto dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, si applica l’art. 348 ter comma 5 c.p.c. (ora 360 quarto comma c.p.c.), in base al quale, quando la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c.

3. con il sesto motivo ( prima parte ) la società ricorrente denuncia in via principale la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello.

Lamenta che nell’impugnata sentenza (p. 12) l’atto di disposizione revocando è “… la compravendita del 30 dicembre 2004 - …”,per cui la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla revocabilità o meno degli atti di compravendita con i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente acquistato due appartamenti e due autorimesse in data 12.11.2003 e un’unità immobiliare su tre piani, oltre ad altra autorimessa in data 23.06.2004 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società della quale era amministratore unico (contrattando, quindi, di fatto con sé stesso).

Si duole altresì che, in relazione agli atti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] nella sua duplice veste (di venditore e acquirente), non si ponesse una questione di consilium fraudis, sicché l’omessa pronuncia sul punto inficia il provvedimento impugnato per violazione dell’art.112 c.p.c.

Lamenta ulteriormente che, ove si ritenesse che la corte di merito sentenza abbiaimplicitamente considerato e s tatuito anche in ordine ai contratti conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] con sé stesso, in caso di contratto stipulato da unico soggetto fisico nella duplice qualità di alienante e acquirente, in proprio o quale legale rappresentante di società, non si può porre il tema della partecipazione del terzo, e quindi del requisito previsto dall’art. 2901 n. 2 c.c. (Cass. 25016/2008), indipendentemente dalla questione relativa alla anteriorità o posteriorità del sorgere del credito rispetto all’atto impugnato.

In definitiva, secondo la società ricorrente, con riferimento ai contratti di compravendita stipulati in data 12.11.2003 e in data 23.06.2004, la corte territoriale avrebbe errato, dapprima, nel ritenere necessario il requisito della partecipatio fraudise, poi, nel ritenere quel requisito insussistente nel caso di specie.

Il motivo è infondato.

Nella parte della motivazione dell’impugnata sentenza riservata allo svolgimento del processo (p. 6) l a corte territoriale ha dato atto invero che, secondo quanto sostenuto dalle parti appellate: nelle more la [OSCURATO:PERSONA] alienava tutte le unità abitative, delle quali una veniva acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA], alcune da terzi e le restanti dall’amministratore unico della venditrice [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari (madre e fratelli) .Pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso (p. 26), non è vero che la corte territoriale, nel rigettare l’appello, ha fatto riferimento sia agli atti dispositivi nei confronti della madre e dei fratelli del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sia agli atti dispositivi effettuati in proprio favore da [OSCURATO:PERSONA].

4. Alla inammissibilità ed alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi cassazione in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in euro 8.800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16194/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] i n [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore – liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e soci della società cancellata [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Bergamo- sez. dist.Treviglio affinchè dichiarasse la simulazione assoluta o relativa o la dichiarazione di inefficacia ex art.2901 c.c. degli atti di compravendita stipulati dalla società convenuta, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con la madre ed i fratelli dello stesso. Si costituivano in giudiziola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Dognini contestando le pretese di parte attrice. Il Tribunale di Bergamo con sentenza n.2425/2015 rigettava le domande formulate da parte attrice nei confronti dei convenuti, condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali nei confronti della convenuta società Dear. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado, denunciando l'omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie, omessa pronuncia e mancata valutazione circa l'inammissibilità della prova documentale utilizzata ai fini della decisione e conseguente errata ricostruzione del fatto. Si costituivano nel giudizio di appello: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quali eredi delle sigg.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle more decedute, nonché quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] srl, i quali contestavano la domanda attorea.La Corte d’appello di Brescia con sentenza n. 97/2020 respingeva le doglianze contenute nell’atto di impugnazione e confermava la sentenza del giudice di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della corte territoriale, articolando sei motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, hanno anche chiesto valutarsi se la condotta processuale di parte ricorrente integri una ipotesi di “abuso del processo”, con conseguente liquidazione della indennità prevista dall’art. 96 terzo comma c.p.c. In vista dell’odierna udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società ricorrente con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. per evidente illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza della prova della partecipatio fraudis …della madre e dei fratelli del sig. [OSCURATO:PERSONA], atteso che la società appellante era al corrente dell’intera operazione immobiliare svolta dagli appellati (sentenza impugnata. pag. 11), pur avendoaffermato, poche righe prima, che: ..la prova della partecipatio fraudis (…) può essere ricavata con presunzioni semplici ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale (Cass. 18- 1-2019 n. 1286).. (sentenza impugnata, pag. 11). Sostiene che la motivazione è illogica e incomprensibile nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di escludere la sussistenza di uno dei presupposti dell’azione revocatoria, la partecipatio fraudis, ricavandola dallo stato soggettivo - inteso come conoscenza di una determinata circostanza - del creditore laddove, di contro, la partecipatio fraudisè uno stato soggettivo riferibile solo alla figura del terzo acquirente. In memoria aggiunge che, a differenza della Corte d’Appello, il Tribunale di Bergamo in tuttala sentenza non solo non aveva mai fatto alcun cenno alla partecipatio fraudis - quale requisito afferente esclusivamente alla figura del terzo – e/o alla eventuale assenza di prova di quel presupposto dell’azione, ma nemmeno aveva mai preso in considerazione nella propria sentenza gli eventuali stati soggettivi della società creditrice. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, la corte territoriale ha ponderato i vincoli parentali esistenti tra le parti delle compravendite impugnate, ma ha escluso che tale presunzione fosse sufficiente a superare la valenza dell’acquisita documentazione, indicativa del fatto che gli atti impugnati non erano stati posti in essere per pregiudicare le ragioni creditorie della ditta appaltatrice, maerano lo sviluppo di un ben preciso progetto imprenditoriale. 2. I motivi secondo, terzo,quarto, quinto e sesto (seconda parte) – articolati tutti in relazione all’art. 360 n.3 – ed il motivo quarto – articolato in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. –sono inammissibili. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c. nella parte in cui (p. 11) la Corte territoriale ha affermato che: … la società appellante non ha offerto la prova dell'eventus damni … , argomentando sul fatto che il ricavato del prezzo delle vendite sarebbe stato destinato a estinguere un debito scaduto. Sostiene che detta affermazione risulta essere parziale e incoerente rispetto al contenuto dei documenti in atti, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha alienato la quasi totalità degli immobili, sia al proprio legale rappresentante che ai di lui parenti, tra il novembre del 2003 e il giugno del 2004, quindi ben prima della scadenza del debito contratto con la [OSCURATO:PERSONA]. In sede di memoria, aggiunge che, in tema di azione revocatoria e di debito scaduto, la Corte di merito non ha tenuto conto di alcuni principi affermati da questa Corte (in particolare Cass. n. 17776 del 2016 e Cass. n. 7747 del 2016). Sottolinea l’assenza di argomenti idonei a giustificare le ragioni per le quali, in occasione dell’acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al prezzo di € 95.000,00, l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] si era resa terza datrice di ipoteca in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a garanzia dell’importo di € 113.500,00 che l’istituto di credito aveva mutuato a [OSCURATO:PERSONA] personalmente il medesimo giorno in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era spogliata dell’ultimo bene immobile di sua proprietà. Si duole che l’esistenza e il significato di detta documentazione sono stati trascurati da entrambi i giudici di merito. Con il terzo motivo la società ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. sempre nella parte in cui (p. 11) la corte territoriale ha affermato che: la società appellante non ha offerto la prova dell'eventus damni . Sostiene che la Corte d'Appello, nel far ricadere su di essa le conseguenze derivanti dalla presunta mancata dimostrazione della sussistenza di uno dei requisiti dell'azione, abbia invertito l'onere probatorio, così violando l'art. 2697 c.c. e l'art. 2901 c.c. In sede di memoria, si duole che la Corte di merito si sia immotivatamente e incoerentemente discostata dall'univoco e conforme indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in tema di riparto dell'onere della prova circa lo scrutinio della sussistenza dell'eventus damni, (Cass. n. 1902 e n. 21808 del 2015). Sottolinea che il creditore non deve dimostrare di aver subito un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente la sussistenza di un mero pregiudizio e, quindi, basta il fatto che l’atto dispositivo compiuto dal debitore abbia reso più difficoltosa la tutela delle ragioni creditorie; con la conseguenza che anche le modifiche di carattere qualitativo, e non quantitativo, della consistenza patrimoniale del debitore legittimano l’azione revocatoria. Richiama i principi espressi da questa Corte nell’ordinanze n. 1593 e n.8920 del 2020. Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa valutazione di un fatto storico, che era stato allegato anche nella comparsa di costituzione degli appellati (che riproduce sul punto), e cioè che in data 22 marzo 2004 essa società aveva reclamato di essere titolare di credito, per cui la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il suo credito era posteriore rispetto agli atti di disposizione del giugno e del dicembre 2004, essendo sorto soltanto con la perizia tecnica arbitrale del 21 luglio 2005. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui (p. 12) la Corte di merito ha fatto coincidere ...il momento di accettazione delle opere, in cui è sorto il diritto di credito della [OSCURATO:PERSONA] (…), con il deposito della perizia tecnico arbitrale del 21 luglio 2005... , in tal modo facendo erronea applicazione dell'art. 1665 c.c. Sostiene che, in conseguenza dell'erronea applicazione dell'art. 1665 cod. civ., la corte territoriale ha illogicamente motivato il rigetto della domanda revocatoria fondandolo sull'esistenza della perizia tecnica arbitrale del 21 luglio 2005. Con il sesto motivo la società ricorrente denuncia in via subordinata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2901 c.c. in tema di ritenuta sussistenza del requisito della partecipatio fraudisnel caso di specie.Va anzitutto osservato che i motivi,articolati in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si risolvono, in realtà nella prospettazione di una valutazione e di un apprezzamento della vicenda fattuale che si colloca del tutto al di fuori non solo della logica della violazione delle norme di diritto evocate nella intestazione, ma anche al di fori della logica della c.d. falsa applicazione, che suppone l’assunzione della vicenda fattuale oggetto di giudizio nei termini indicati dal giudice di merito e l’addebito ad esso dell’averlo mal sussunto sotto una norma, oppure di non averlo erroneamente sussunto sotto di essa; -il motivo articolato in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata (confermativa della sentenza di primo grado) è stata emessa in giudizio introdotto dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, si applica l’art. 348 ter comma 5 c.p.c. (ora 360 quarto comma c.p.c.), in base al quale, quando la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c. 3. con il sesto motivo ( prima parte ) la società ricorrente denuncia in via principale la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello. Lamenta che nell’impugnata sentenza (p. 12) l’atto di disposizione revocando è “… la compravendita del 30 dicembre 2004 - …”,per cui la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla revocabilità o meno degli atti di compravendita con i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente acquistato due appartamenti e due autorimesse in data 12.11.2003 e un’unità immobiliare su tre piani, oltre ad altra autorimessa in data 23.06.2004 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società della quale era amministratore unico (contrattando, quindi, di fatto con sé stesso). Si duole altresì che, in relazione agli atti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] nella sua duplice veste (di venditore e acquirente), non si ponesse una questione di consilium fraudis, sicché l’omessa pronuncia sul punto inficia il provvedimento impugnato per violazione dell’art.112 c.p.c. Lamenta ulteriormente che, ove si ritenesse che la corte di merito sentenza abbiaimplicitamente considerato e s tatuito anche in ordine ai contratti conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] con sé stesso, in caso di contratto stipulato da unico soggetto fisico nella duplice qualità di alienante e acquirente, in proprio o quale legale rappresentante di società, non si può porre il tema della partecipazione del terzo, e quindi del requisito previsto dall’art. 2901 n. 2 c.c. (Cass. 25016/2008), indipendentemente dalla questione relativa alla anteriorità o posteriorità del sorgere del credito rispetto all’atto impugnato. In definitiva, secondo la società ricorrente, con riferimento ai contratti di compravendita stipulati in data 12.11.2003 e in data 23.06.2004, la corte territoriale avrebbe errato, dapprima, nel ritenere necessario il requisito della partecipatio fraudise, poi, nel ritenere quel requisito insussistente nel caso di specie. Il motivo è infondato. Nella parte della motivazione dell’impugnata sentenza riservata allo svolgimento del processo (p. 6) l a corte territoriale ha dato atto invero che, secondo quanto sostenuto dalle parti appellate: nelle more la [OSCURATO:PERSONA] alienava tutte le unità abitative, delle quali una veniva acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA], alcune da terzi e le restanti dall’amministratore unico della venditrice [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari (madre e fratelli) .Pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso (p. 26), non è vero che la corte territoriale, nel rigettare l’appello, ha fatto riferimento sia agli atti dispositivi nei confronti della madre e dei fratelli del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sia agli atti dispositivi effettuati in proprio favore da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla inammissibilità ed alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi cassazione in favore dei controricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in euro 8.800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaricorr
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