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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 39860/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 019C48T) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Annullamento della sentenza impugnata per carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.

Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che lo stesso è manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il già menzionato articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 (dep. 2022) Rv. 282773 -

01. Rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte d'appello,, alla pagina 5 della sentenza impugnata ha esplicitamente osservato che la recidiva era stata correttamente ritenuta alla luce delle numerosissime condanne precedenti per reati predatori, che testimoniavano una accentuata pericolosità sociale dell'imputato.

Alla successiva pagina 6, la sentenza ha rideterminato I 'aumento di pena per la continuazione tra i reati per cui si era confermata la condanna, dopo la declaratoria di improcedibilità del furto contestato a danni di [OSCURATO:PERSONA], indicando poi la pena complessiva anche considerando la continuazione con la sentenza del Tribunale di Pisa n. 561/2014 passata in giudicato.

E' quindi evidente l'infondatezza manifesta del motivo che afferma l'automatico calcolo della recidiva nel calcolo della pena.

Il motivo si risolve in una mera critica alla determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 019C48T) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Annullamento della sentenza impugnata per carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2. Annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che lo stesso è manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il già menzionato articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 (dep. 2022) Rv. 282773 - 01. Rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte d'appello,, alla pagina 5 della sentenza impugnata ha esplicitamente osservato che la recidiva era stata correttamente ritenuta alla luce delle numerosissime condanne precedenti per reati predatori, che testimoniavano una accentuata pericolosità sociale dell'imputato. Alla successiva pagina 6, la sentenza ha rideterminato I 'aumento di pena per la continuazione tra i reati per cui si era confermata la condanna, dopo la declaratoria di improcedibilità del furto contestato a danni di [OSCURATO:PERSONA], indicando poi la pena complessiva anche considerando la continuazione con la sentenza del Tribunale di Pisa n. 561/2014 passata in giudicato. E' quindi evidente l'infondatezza manifesta del motivo che afferma l'automatico calcolo della recidiva nel calcolo della pena. Il motivo si risolve in una mera critica alla determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] li
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