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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 dicembre 2024

Cassazione n. 35032/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8014/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E INDUSTRIA, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n.2628/2007depositata il 26/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 24/12/2024.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8014/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E INDUSTRIA, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] LTD, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n.2628/2007depositata il 26/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 24/12/2024. Il Presidente
Decreto Cassazione n. 35032/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris