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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 43165/2024

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. a Terlizzi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 19/12/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del Gip del locale Tribunale in data 27/3/2023, - riconosciute in favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ex art. 629, comma 2, cod.pen., rideterminava in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa la pena inflittagli per il delitto di estorsione aggravata; - esclusa in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., rideterminava la pena per il delitto di estorsione ascrittogli nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa; -condannava gli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 416bis 1 cod.pen. e connesso vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della stessa.

Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso discostandosi dai principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza, non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la caratura mafiosa degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo.

Nel caso a giudizio la Corte di merito ha trascurato che il ricorrente non ha mai fatto riferimento a un gruppo criminoso né ha evocato l'intervento di altri soggetti ed ha valorizzato in maniera incongrua l'uso di una pistola e il riferimento a non meglio precisate amicizie e ad altre espressioni, decontestualizzate dal tenore complessivo del dialogo con la p.o.

Secondo il difensore i giudici di merito hanno erroneamente interpretato la conversazione incriminata, dalla quale emerge che il riferimento dell'imputato a contesti criminali ("le persone di Bitonto") non era finalizzato a incutere timore alla vittima ma, al contrario, esprimeva preoccupazione per la propria personale incolumità mentre la rivendicazione di agire in prima persona risulta incompatibile con i connotati dell'aggravante in discorso.

I giudici d'appello non hanno, inoltre, considerato che il Piperis ha espressamente giustificato la richiesta di danaro con le necessità di sostentamento della propria famiglia; 2.2 la violazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen. e connesso vizio della motivazione per avere la sentenza impugnata negato il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno sebbene il Piperis abbia formalmente offerto alla p.o. la somma di euro duemila a titolo di ristoro.

La Corte ha ritenuto l'importo non congruo richiamando le modalità esecutive Ju\ # dell'illecito senza tener conto che si tratta del quadruplo della somma oggetto di richiesta estorsiva e senza considerare, ai fini della valutazione del danno non patrimoniale, la personalità della vittima.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. Il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Il difensore lamenta che la Corte di merito, con motivazione del tutto carente, ha ritenuto di confermare la responsabilità del prevenuto per il delitto d'estorsione, limitandosi ad escludere l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., senza fornire risposta alle doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

Il difensore muove da una lettura dei requisiti strutturali dell'aggravante del metodo mafioso scarsamente coerente con il costante insegnamento di legittimità, ritenendo che il metodo mafioso debba consistere "nella esteriorizzazione concreta e oggettiva del sodalizio mafioso" e che l'assenza di riferimenti da parte del prevenuto ad una compagine d'appartenenza incida in senso dirimente sulla configurabilità della circostanza.

Questa Corte ritiene con indirizzo costante che la contestazione dell'aggravante non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033 - 01; n. 27548 del 17/05/2019 Rv. 276109 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025 - 01).

In particolare, ai fini della sua integrazione rileva il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103 - 01) e si atteggino come logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365 - 01; Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637-01).

L'espressa evocazione di contiguità ad un gruppo criminale di natura mafiosa costituisce sicuramente un indicatore particolarmente pregnante circa la configurabilità della circostanza quando risulti funzionale all'intimidazione, implicando la prospettazíone di un'azione illecita condivisa e di possibili ritorsioni in caso di resistenza o rifiuto delle istanze prevaricatrici (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222 - 01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027-01), nondimeno anche in assenza di siffatta contemplatio il nerbo della circostanza deve essere ravvisato nei connotati intrinseci della condotta, le cui modalità esecutive, avuto riguardo ai mezzi, all'intensità e pervasività della minaccia, agli elementi circostanziali ed ambientali, siano suscettibili di richiamare in via diretta la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. 1.1 La Corte territoriale ha effettuato un analitico scrutinio della conversazione incriminata, evidenziando i passaggi rilevanti ai fini dell'integrazione dell'aggravante ( pag. 6 e segg.); ha in particolare rimarcato l'uso a fini minatori di una pistola, il richiamo dell'imputato alla necessità di portargli "rispetto", l'evocazione di una pluralità di "amici", la rivendicazione di un ruolo di spicco sul territorio, elementi tutti che, coniugati al contesto ambientale e familiare di riferimento, appaiono adeguatamente giustificativi della reiezione del gravame difensivo sul punto.

La difesa attesta i propri rilievi su una lettura alternativa della conversazione incriminata che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte della interpretazione logica e giuridicamente corretta fornita dai giudici di merito.

2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.

Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che la determinazione della congruità del risarcimento, ai fini dell'applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è rimessa al giudice di merito e costituisce, se motivata, una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 9977 del 24/05/1982, Rv. 155829-01).

La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive in questa sede riproposte con congrua motivazione (pag. 8) rimarcando l'insufficienza della somma offerta rispetto all'entità del danno morale patito dalla p.o., valorizzando a tal fine sia la protrazione temporale della condotta estorsiva che le modalità della minaccia, non essendosi l'imputato limitato all'esibizione della pistola ma avendo puntato la stessa alla testa della vittima con il cane già armato.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è per più versi inammissibile giacché deduce in maniera del tutto generica censure in punto di responsabilità che non erano state oggetto di devoluzione in appello, avendo la difesa formulato in sede di gravame doglianze relative esclusivamente all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e al riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, motivo quest'ultimo oggetto di rinunzia (pag. 5 sent.).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 4.1 Deve, inoltre, rilevarsi che non può darsi seguito alla richiesta di liquidazione delle spese formulata nell'interesse della p.c. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il patrono, edotto della disposta trattazione dell'udienza in forma pubblica, come si rileva dalla PEC trasmessa in data 25 settembre 2024, depositava con il mezzo informatico conclusioni scritte e nota spese in data 1 ottobre u.s.

Questa Corte ha autorevolmente chiarito che nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta,Rv. 28658-03).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla per le spese della par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. a Terlizzi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 19/12/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del Gip del locale Tribunale in data 27/3/2023, - riconosciute in favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ex art. 629, comma 2, cod.pen., rideterminava in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa la pena inflittagli per il delitto di estorsione aggravata; - esclusa in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., rideterminava la pena per il delitto di estorsione ascrittogli nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa; -condannava gli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 416bis 1 cod.pen. e connesso vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della stessa. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso discostandosi dai principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza, non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la caratura mafiosa degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo. Nel caso a giudizio la Corte di merito ha trascurato che il ricorrente non ha mai fatto riferimento a un gruppo criminoso né ha evocato l'intervento di altri soggetti ed ha valorizzato in maniera incongrua l'uso di una pistola e il riferimento a non meglio precisate amicizie e ad altre espressioni, decontestualizzate dal tenore complessivo del dialogo con la p.o. Secondo il difensore i giudici di merito hanno erroneamente interpretato la conversazione incriminata, dalla quale emerge che il riferimento dell'imputato a contesti criminali ("le persone di Bitonto") non era finalizzato a incutere timore alla vittima ma, al contrario, esprimeva preoccupazione per la propria personale incolumità mentre la rivendicazione di agire in prima persona risulta incompatibile con i connotati dell'aggravante in discorso. I giudici d'appello non hanno, inoltre, considerato che il Piperis ha espressamente giustificato la richiesta di danaro con le necessità di sostentamento della propria famiglia; 2.2 la violazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen. e connesso vizio della motivazione per avere la sentenza impugnata negato il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno sebbene il Piperis abbia formalmente offerto alla p.o. la somma di euro duemila a titolo di ristoro. La Corte ha ritenuto l'importo non congruo richiamando le modalità esecutive Ju\ # dell'illecito senza tener conto che si tratta del quadruplo della somma oggetto di richiesta estorsiva e senza considerare, ai fini della valutazione del danno non patrimoniale, la personalità della vittima. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. Il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Il difensore lamenta che la Corte di merito, con motivazione del tutto carente, ha ritenuto di confermare la responsabilità del prevenuto per il delitto d'estorsione, limitandosi ad escludere l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., senza fornire risposta alle doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Il difensore muove da una lettura dei requisiti strutturali dell'aggravante del metodo mafioso scarsamente coerente con il costante insegnamento di legittimità, ritenendo che il metodo mafioso debba consistere "nella esteriorizzazione concreta e oggettiva del sodalizio mafioso" e che l'assenza di riferimenti da parte del prevenuto ad una compagine d'appartenenza incida in senso dirimente sulla configurabilità della circostanza. Questa Corte ritiene con indirizzo costante che la contestazione dell'aggravante non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033 - 01; n. 27548 del 17/05/2019 Rv. 276109 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025 - 01). In particolare, ai fini della sua integrazione rileva il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103 - 01) e si atteggino come logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365 - 01; Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637-01). L'espressa evocazione di contiguità ad un gruppo criminale di natura mafiosa costituisce sicuramente un indicatore particolarmente pregnante circa la configurabilità della circostanza quando risulti funzionale all'intimidazione, implicando la prospettazíone di un'azione illecita condivisa e di possibili ritorsioni in caso di resistenza o rifiuto delle istanze prevaricatrici (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222 - 01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027-01), nondimeno anche in assenza di siffatta contemplatio il nerbo della circostanza deve essere ravvisato nei connotati intrinseci della condotta, le cui modalità esecutive, avuto riguardo ai mezzi, all'intensità e pervasività della minaccia, agli elementi circostanziali ed ambientali, siano suscettibili di richiamare in via diretta la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. 1.1 La Corte territoriale ha effettuato un analitico scrutinio della conversazione incriminata, evidenziando i passaggi rilevanti ai fini dell'integrazione dell'aggravante ( pag. 6 e segg.); ha in particolare rimarcato l'uso a fini minatori di una pistola, il richiamo dell'imputato alla necessità di portargli "rispetto", l'evocazione di una pluralità di "amici", la rivendicazione di un ruolo di spicco sul territorio, elementi tutti che, coniugati al contesto ambientale e familiare di riferimento, appaiono adeguatamente giustificativi della reiezione del gravame difensivo sul punto. La difesa attesta i propri rilievi su una lettura alternativa della conversazione incriminata che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte della interpretazione logica e giuridicamente corretta fornita dai giudici di merito. 2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che la determinazione della congruità del risarcimento, ai fini dell'applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è rimessa al giudice di merito e costituisce, se motivata, una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 9977 del 24/05/1982, Rv. 155829-01). La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive in questa sede riproposte con congrua motivazione (pag. 8) rimarcando l'insufficienza della somma offerta rispetto all'entità del danno morale patito dalla p.o., valorizzando a tal fine sia la protrazione temporale della condotta estorsiva che le modalità della minaccia, non essendosi l'imputato limitato all'esibizione della pistola ma avendo puntato la stessa alla testa della vittima con il cane già armato. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è per più versi inammissibile giacché deduce in maniera del tutto generica censure in punto di responsabilità che non erano state oggetto di devoluzione in appello, avendo la difesa formulato in sede di gravame doglianze relative esclusivamente all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e al riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, motivo quest'ultimo oggetto di rinunzia (pag. 5 sent.). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 4.1 Deve, inoltre, rilevarsi che non può darsi seguito alla richiesta di liquidazione delle spese formulata nell'interesse della p.c. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il patrono, edotto della disposta trattazione dell'udienza in forma pubblica, come si rileva dalla PEC trasmessa in data 25 settembre 2024, depositava con il mezzo informatico conclusioni scritte e nota spese in data 1 ottobre u.s. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta,Rv. 28658-03). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese della par
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