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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17193/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, con ordinanza dell'Il ottobre 2021, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 14 settembre 2021, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, relativamente ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, T.U. stup., capo 12 della rubrica, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso [...] nell'interesse proprio e del ì sodalizio di appartenenza, [OSCURATO:PERSONA], cedeva su direttive e accori intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina al predetto, destinata alla successiva commercializzazione, con il trasporto dello stupefacente operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Omessa motivazione in ordine all'insussistenza o attenuazione delle esigenze cautelari dopo le dichiarazioni spontanee dell'indagato, di ammissione dei fatti contestati.

Il ricorrente depositava al Tribunale del riesame dichiarazioni spontanee scritte, nelle quali rendeva ampia confessione.

Sulla considerazione della piena confessione si richiedeva la revoca o la sostituzione della custodia domiciliare, per inesistenza di esigenze cautelari.

Nonostante la confessione il Tribunale del riesame non motiva sull'attenuazione delle esigenze cautelari; per motivare il pericolo di recidiva l'ordinanza non affronta il tema della confessione spontanea.

Manca pertanto nel provvedimento la motivazione sull'unica richiesta della difesa.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza del motivo; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità.

4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione dell'esigenza cautelare di evitare la reiterazione dei reati della stessa specie per la gravità dei fatti in relazione alla condotta posta in essere dall'indagato, benché unica, sintomatica di un elevato spessore criminale.

Egli si è messo a disposizione del sodalizio criminale al fine di compiere attività di trasporto di sostanze stupefacenti, con un rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] inoltre spendeva il suo nome quale elemento di fiducia per il trasporto delle droghe.

Il ricorrente inoltre utilizzava il nome della ditta per la quale prestava servizio per un'agevolazione nei trasporti.

Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).

Relativamente all'attualità delle esigenze cautelari si deve osservare che la condotta criminosa si è interrotta solo per la detenzione del ricorrente e non per una sua scelta di abbandono della vita criminale.

Infatti, "Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo" (Sez. 5, Sentenza n. 28750 del 10/04/2017 Cc., dep. 09/06/2017, Rv. 270535 - 01).

Sull'adeguatezza della misura cautelare (arresti domiciliari) l'ordinanza risulta ampiamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella applicata poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari esclude una spontanea osservanza e non evita i contatti con i settori criminali di riferimento (circuiti associati dediti allo spaccio).

Ogni altra misura meno afflittiva non consentirebbe la recisione dei rapporti con il traffico di stupefacenti.

Su questi aspetti il ricorso non si confronta.

La confessione, infatti, incide sulla gravità indiziaria e non automaticamente sulle esigenze cautelari: "Ai fini della revoca di misura cautelare personale, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre ad un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la reiezione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare fondata sul rilievo che l'invocata collaborazione dell'indagato si muoveva nel solco di elementi già individuati dai giudici di merito e che le dichiarazioni rese dallo stesso apparivano essere piuttosto frutto di una precisa strategia • difensiv" (Sez. 2, Sentenza n. 46652 del 11/11/2015 Cc., dep. 25/11/2015, Rv. 265288 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, con ordinanza dell'Il ottobre 2021, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 14 settembre 2021, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, relativamente ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, T.U. stup., capo 12 della rubrica, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso [...] nell'interesse proprio e del ì sodalizio di appartenenza, [OSCURATO:PERSONA], cedeva su direttive e accori intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina al predetto, destinata alla successiva commercializzazione, con il trasporto dello stupefacente operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Omessa motivazione in ordine all'insussistenza o attenuazione delle esigenze cautelari dopo le dichiarazioni spontanee dell'indagato, di ammissione dei fatti contestati. Il ricorrente depositava al Tribunale del riesame dichiarazioni spontanee scritte, nelle quali rendeva ampia confessione. Sulla considerazione della piena confessione si richiedeva la revoca o la sostituzione della custodia domiciliare, per inesistenza di esigenze cautelari. Nonostante la confessione il Tribunale del riesame non motiva sull'attenuazione delle esigenze cautelari; per motivare il pericolo di recidiva l'ordinanza non affronta il tema della confessione spontanea. Manca pertanto nel provvedimento la motivazione sull'unica richiesta della difesa. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza del motivo; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione dell'esigenza cautelare di evitare la reiterazione dei reati della stessa specie per la gravità dei fatti in relazione alla condotta posta in essere dall'indagato, benché unica, sintomatica di un elevato spessore criminale. Egli si è messo a disposizione del sodalizio criminale al fine di compiere attività di trasporto di sostanze stupefacenti, con un rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] inoltre spendeva il suo nome quale elemento di fiducia per il trasporto delle droghe. Il ricorrente inoltre utilizzava il nome della ditta per la quale prestava servizio per un'agevolazione nei trasporti. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). Relativamente all'attualità delle esigenze cautelari si deve osservare che la condotta criminosa si è interrotta solo per la detenzione del ricorrente e non per una sua scelta di abbandono della vita criminale. Infatti, "Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo" (Sez. 5, Sentenza n. 28750 del 10/04/2017 Cc., dep. 09/06/2017, Rv. 270535 - 01). Sull'adeguatezza della misura cautelare (arresti domiciliari) l'ordinanza risulta ampiamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella applicata poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari esclude una spontanea osservanza e non evita i contatti con i settori criminali di riferimento (circuiti associati dediti allo spaccio). Ogni altra misura meno afflittiva non consentirebbe la recisione dei rapporti con il traffico di stupefacenti. Su questi aspetti il ricorso non si confronta. La confessione, infatti, incide sulla gravità indiziaria e non automaticamente sulle esigenze cautelari: "Ai fini della revoca di misura cautelare personale, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre ad un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la reiezione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare fondata sul rilievo che l'invocata collaborazione dell'indagato si muoveva nel solco di elementi già individuati dai giudici di merito e che le dichiarazioni rese dallo stesso apparivano essere piuttosto frutto di una precisa strategia • difensiv" (Sez. 2, Sentenza n. 46652 del 11/11/2015 Cc., dep. 25/11/2015, Rv. 265288 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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