CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 20976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Z;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2140ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 159/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 315/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12321/2022Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 20976/2026Data pubblicazione 20/06/20261.Con sentenza n. 291/2020, il Tribunale di Bergamo rigettavail ricorso della [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione, volto all’accertamento dell’insussistenza della pretesacontributiva e sanzionatoria fondata su due verbali ispettivi ITLBergamo-INPS del 21 novembre 2017, con i quali erano statecontestate irregolarità nel periodo maggio 2012 - gennaio 2017,in relazione a rapporti di lavoro di soci-lavoratori impiegati inappalti di facchinaggio e pulizia.2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 159/2021,confermava la decisione di primo grado. Rilevava che dai verbaliispettivi e dalla documentazione acquisita emergevano omissioniin tema di trattamento economico, con particolare riguardo aimancati adeguamenti tabellari, alle maggiorazioni per lavorostraordinario e alla fruizione di benefici contributivi in difetto dellecondizioni di legge. Escludeva, inoltre, l’applicabilità dell’art. 23 delCCNL alle riduzioni di orario verificatesi tra ottobre 2016 e gennaio2017, rilevando che tale previsione contrattuale consente lasospensione della prestazione senza retribuzione soltanto inpresenza di specifiche condizioni oggettive e previo tempestivopreavviso, condizioni ritenute non dimostrate nel caso di specie.Quanto alla prescrizione, dava atto che l’INPS l’aveva accolta giàin sede amministrativa con riferimento al periodo maggio-ottobre2012 e con conseguente delimitazione della pretesa al periodosuccessivo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoad otto motivi.4. L’INPS ha resistito con controricorso.5. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riNsuemrevroa retgois triol generale 12321/2022Numero sezionale 2140/2026deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.Numero di raccolta generale 20976/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 20/06/20261. In via preliminare, va precisato che il presente giudizio haad oggetto la pretesa contributiva dell’INPS, riferita al periodomaggio 2012 - gennaio 2017 e ai lavoratori impiegati presso lepiattaforme di Calcinate, [OSCURATO:PERSONA] d’Adda e Treviglio, fondatasull’assunto della corresponsione di retribuzioni inferiori a quelledovute in base al contratto collettivo e, comunque, ai minimicontrattuali.2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 414 e 442c.p.c., deducendo l’asserita carenza di allegazione, da partedell’INPS, dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, limitandosia richiamare il contenuto del verbale di accertamento.3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo il mancatoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’Istituto,limitandosi a richiamare il contenuto del verbale di accertamento,mentre gli ispettori escussi innanzi al Tribunale non hanno avutouna conoscenza diretta dei fatti relativi al sito di Brignano.4. Il primo e il secondo motivo, da valutarsi congiuntamente,stante la stretta connessione, sono infondati.4.1. La Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa dell’entefosse adeguatamente delineata e documentata dai verbali ispettivie dagli atti acquisiti, quali contratti di appalto, prospetti e bustepaga, recanti l’indicazione degli accertamenti svolti e dei criteri diquantificazione.4.2. Ha valorizzato, in particolare, i verbali quali fonti di provaliberamente valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cfr.Cass. n. 5851 del 2024), osservando che essi riportano in mododettagliato l’esito degli accertamenti, l’indicazione delleNu mfeoron rteig isdtroi generale 12321/2022Numero sezionale 2140/2026prova, il contenuto delle irregolarità riscontrate, nonché ilNumero di raccolta generale 20976/2026conteggio per ciascun lavoratore, per ciascun periodo di pDaatag paub,b licazione 20/06/2026dell’aliquota contributiva applicata e del conseguente addebito.4.3. Le censure, pur formalmente riferite a vizi processuali edi riparto dell’onere probatorio, sollecitano in realtà una diversavalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede dilegittimità; né è configurabile la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. per il solo dissenso rispetto all’apprezzamento del giudice dimerito.4.4. Come costantemente chiarito da questa Corte, in tema diricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere dellaprova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare secondo le regole di scomposizione della fattispecie,mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli, e non già che abbia attribuitomaggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che adaltre, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n.26739 del 2024).5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 23 del CCNL, contestando l’interpretazione della Corteterritoriale circa i presupposti della sospensione della prestazionesenza retribuzione. Adduce, in proposito, che la normacontrattuale citata non prevede una tipizzazione delle ragioni checonsentono l’interruzione della prestazione né l’imprevedibilitàdell’evento che determina l’interruzione, deducendo di averepreavvertito tempestivamente i lavoratori.Numero registro generale 12321/20226. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dellN’uamretr.o sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 20976/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 23 del CCNLData pubblicazione 20/06/2026e degli artt. 115 e 116 c.p.c., prospettando l’omesso esame e iltravisamento di circostanze relative alle ragioni delle interruzionidelle prestazioni lavorative. Contesta nuovamente la valutazionedella Corte territoriale, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 23 delCCNL poiché il datore di lavoro, rilevato che alcuni lavoratoripresentavano una produttività inferiore a quella di altri, avevadeciso di interromperne la prestazione per asserite ragionieconomiche, consistenti nello scarso rendimento, con conseguenteriduzione dell’orario contrattuale, ritenuta irrilevante dalla parterispetto all’obbligazione contributiva. Oppone di avere chiarito, sindal primo grado, che le ragioni dell’allontanamento eranodeterminate non dallo scarso rendimento in sé, ma da fattiimprevedibili verificatisi nel magazzino e dalla conseguenteantieconomicità delle prestazioni.7. Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c.,dell’art. 23 del CCNL e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando lanozione di tempestività del preavviso adottata dalla Corted’appello in relazione alla sospensione della prestazione. Deduce,in proposito, che il fatto oggettivo si verificava a prestazioneiniziata e che, perciò, la comunicazione di sospensione venivaeffettuata a prestazione iniziata.8. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del punto 1 delleDisposizioni generali del CCNL e dell’art. 23 del CCNL, censurandol’affermazione secondo cui, per l’operatività della clausola, sarebbenecessaria una specifica regolamentazione interna.12. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, che, sub speciedi violazione di norme di legge e del contratto collettivo, inparticolare dell’art. 23 del CCNL, si limitano a prospettare unacritica generica dell’iter argomentativo, possono essere eNusmaemro riengiasttroi generale 12321/2022Numero sezionale 2140/2026congiuntamente e sono infondati.Numero di raccolta generale 20976/202612.1. La Corte territoriale ha interpretato la clausola colleDatttai vpuabb licazione 20/06/2026nel senso che essa riguarda ipotesi di interruzione dovute a eventioggettivi e non riconducibili alla scelta datoriale, men che meno aragioni di scarso rendimento dei lavoratori, ed ha escluso, conaccertamento in fatto, che la fattispecie concreta vi rientrasse,rilevando inoltre la mancanza di tempestivo preavviso, essendo lacomunicazione intervenuta dopo l’inizio della prestazione, nonchél’assenza dei presupposti organizzativi invocati.12.2. Le censure sopra richiamate, nel loro complesso,tendono a un riesame del merito e delle prove, precluso in sede dilegittimità, e non evidenziano un effettivo errore di sussunzione.12.3. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. perl’erronea valutazione di fatti asseritamente pacifici, va innanzituttoricordato che, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, ilricorso per cassazione con cui si deduce la violazione del principiodi non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cuile circostanze sono state dedotte, con trascrizione dei relativipassaggi, sia il contenuto della comparsa di risposta avversaria edegli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte diverificare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. n.15058 del 2024).12.4. Nella specie, il motivo difetta anzitutto di specificità,poiché non riporta il contenuto degli scritti difensivi dell’INPS daiquali dovrebbe desumersi la non contestazione delle circostanzeaffermate.12.5. La riconducibilità dell’interruzione della prestazione dideterminati lavoratori non allo scarso rendimento, bensì a fattiimprevedibili verificatisi nel magazzino e alla conseguenteantieconomicità delle prestazioni, integra una diversa einammissibile lettura dei fatti, che la parte tenta di sollecitareNumero registro generale 12321/2022deducendo la violazione dell’art. 115 c.p.c., mentre dagli Nuamtetrio sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 20976/2026richiamati emergono elementi di segno contrario.Data pubblicazione 20/06/202612.6. Le difese svolte in primo grado e riprodotte nel ricorsochiariscono, infatti, che l’allontanamento di determinati lavoratoriera motivato dalla loro minore produttività e non da una riduzioneimprevedibile dell’attività generale; tanto è vero che il lavoro nonsvolto dai lavoratori allontanati veniva eseguito da quelli rimasti eda quelli del turno successivo.12.7. Tale rilievo è già assorbente delle ulteriori censure cheruotano intorno all’applicazione dell’art. 23 del CCNL, vale a diredella tempestività della comunicazione dell’allontanamento deilavoratori e dell’assenza di un regolamento interno con unadisciplina di dettaglio delle interruzioni delle prestazioni.12.8. Quanto al primo profilo, relativo alla tempestività dellacomunicazione, la parte richiede una diversa valutazione inconcreto in rapporto al preteso “fatto oggettivo” della riduzioneimprevedibile dell’attività generale verificatasi a prestazioneiniziata, circostanza che non ricorre nel caso in esame, in cui gliallontanamenti risultano essere stati disposti in relazione a fattisoggettivi, e, segnatamente, alla minore produttività dei singolilavoratori, come sopra rilevato.12.9. Quanto al profilo della facoltà, e non della necessità, diadozione del regolamento interno ai fini dell’applicazione dell’art.23 del CCNL, la censura diviene irrilevante e resta assorbita per ilfatto che la sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità di taleprevisione contrattuale sulla base di una pluralità di rationesdecidendi, qui convalidate all’esito del ricorso.18. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1,comma 1175, l. n. 296/2006, sostenendo che la regolarizzazionedelle inadempienze sarebbe intervenuta nel maggio 2017, dopo ilprimo accesso ispettivo, ma prima dell’inizio dell’accertamentodelle violazioni e che, pertanto, il recupero dei benefici coNnumtreriob ruegtisivtroi generale 12321/2022Numero sezionale 2140/2026sarebbe illegittimo.Numero di raccolta generale 20976/202619. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violaDzaitoa npuebb licazione 20/06/2026dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, dell’art. 5 del D.M.24/10/2007 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 207/2010, censurandol’irrilevanza attribuita al possesso di DURC regolare ai fini dellafruizione dei benefici.20. Il settimo e l’ottavo motivo sono infondati.La Corte d’appello ha correttamente richiamato l’art. 1, comma1175, l. n. 296/2006, che subordina la fruizione dei beneficicontributivi al rispetto delle condizioni di legge, ivi inclusol’adempimento degli obblighi derivanti da contratti collettiviapplicabili.20.1. Né è decisivo il possesso del DURC, che attiene a profilicertificativi di regolarità contributiva e non integraautomaticamente i requisiti sostanziali previsti dalla normativasugli sgravi.L’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 dispone, neltesto qui applicabile ratione temporis, vigente fino al 1° settembre2024 (per il periodo successivo valgono, invece, le modificheintrodotte dall’art. 29, comma 1, del d.l. n. 19 del 2024, convertitodalla legge n. 56 del 2024): «A decorrere dal 1° luglio 2007, ibenefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materiadi lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, daparte dei datori di lavoro, del documento unico di regolaritàcontributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispettodegli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelliregionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalleorganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale».Questa disposizione ha introdotto una disciplina generale e unitariaper l’accesso a tutti i benefici normativi e contributivi, imponendo,oltre al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi eN ucmoenrot rregaistttroi generale 12321/2022Numero sezionale 2140/2026collettivi nazionali, il possesso del DURC.Numero di raccolta generale 20976/2026Nel caso di specie, come dà atto la sentenza impugnata, Dcaotan p uiblb licazione 20/06/2026verbale ispettivo è stata contestata una serie di violazioni delladisciplina vigente, che incidono sugli obblighi contributivi e non sumeri obblighi contrattuali.In tale contesto, la dedotta regolarizzazione delleinadempienze non vale a escludere il potere di recupero, essendocomunque intervenuta dopo l’avvio dell’accertamento ispettivo, daidentificarsi nel verbale di primo accesso del 2 febbraio 2017.Né, in senso contrario, assume decisivo rilievo l’eventualeomissione dell’invito a regolarizzare, poiché, a prescindere dallascansione procedimentale recata dal D.M. 24 ottobre 2007 ovvero,per il periodo più recente, dal D.M. 30 gennaio 2015, applicabilealle verifiche di regolarità effettuate dal 1° luglio 2015, la mancatal’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi,gravando in primo luogo sul datore di lavoro gli obblighi inerentialla regolarità contributiva; essa può semmai rilevare sul diversopiano di un’eventuale responsabilità risarcitoria dell’enteprevidenziale, ove causalmente collegata alla perdita dellapossibilità di fruire della fattispecie sanante, secondo il principioaffermato da Cass. n. 31608 del 2024.[OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dal costanteorientamento di questa Corte, anche di recente ribadito (sentenzan. 2678 del 2026) secondo il quale il DURC, quale documento checertifica la regolarità contributiva del datore di lavoro, èindispensabile per quest’ultimo per poter accedere a qualsivogliasgravio o beneficio contributivo.La menzionata recente sentenza n. 2678, richiamando unprecedente orientamento (ord. n. 30273 del 2024) ha, peraltro,precisato che non è attribuito “al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere, trNautmtearon redgoistsroi generale 12321/2022Numero sezionale 2140/2026di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi, che il datoreNumero di raccolta generale 20976/2026di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggDeatta tpoub,b licazione 20/06/2026come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, alprincipio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempredemandata all’accertamento giudiziale la verifica della realeconsistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto dellacertazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni exlege” (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003,15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021).Questa Corte ha anche più volte ribadito che «il mero possessodel DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi,essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istitutoprevidenziale di procedere al recupero di sgravi che risultinoindebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalitàdel documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175,cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma nonsufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresìrichiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e restano“fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratticollettivi» (n. 30459 del 2025 che richiama la n. 30788 del 2024).21. Il ricorso va pertanto rigettato.22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.La Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 12321/2022versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imporNtoum earo sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 20976/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, aData pubblicazione 20/06/2026norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.Roma, così deciso all’esito dell’adunanza camerale del 29 aprile2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 12321/2022Numero sezionale 2140/2026Numero di raccolta generale 20976/2026Data pubblicazione 20/06/2026