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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38275/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIA[dato avviso alle par,-"I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Catania, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] in data 22 novembre 2021 ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato personalmente, con firma autenticata dal suo difensore; Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende come indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro tremila e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIA[dato avviso alle par,-"I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Catania, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] in data 22 novembre 2021 ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato personalmente, con firma autenticata dal suo difensore; Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende come indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro tremila e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 38275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris