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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 32937/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado condannandoli alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 14.000 di multa per il reato previsto dagli artt. 44 lett. c) ( capo a) e 93, 94 e 95 del dpr 380/2001 (capo b), per aver eseguito opere di terrazzamento di una collina senza il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del genio civile. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., rappresentando di aver prodotto nel corso del giudizio d'appello (precisamente con le conclusioni scritte) una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Avellino avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo il giudice tenuto conto del sopravvenuto rilascio di concessione in sanatoria e, con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Quanto alla deduzione difensiva concernente la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, si osserva che i ricorrenti non hanno fornito a questa Corte elementi per dirimere la questione, essendosi limitati a produrre la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino del 08/05/2025 senza fornire prova del passaggio in giudicato.

Si specifica infatti che la norma processuale invocata disciplina l'ipotesi in cui l'imputato sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuto irrevocabile, richiedendo quindi espressamente, il passaggio in giudicato del precedente giudizio.

Ne segue che la questione, non esaminata dalla Corte d'appello, è tutt'ora suscettibile di formare oggetto di incidente di esecuzione innanzi al giudice dell'esecuzione.

Quanto al motivo dedotto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il giudice ha affermato la penale responsabilità in quanto entrambi gli imputati avevano realizzato, in una zona sottoposta a tutela di rischio idrologico e a vincolo paesaggistico, degli interventi che hanno determinato una modifica permanente dell'assetto urbanistico e paesaggistico, essendosi resa necessaria anche un'opera di disboscamento ed anche il taglio della scarpata, realizzando 10 terrazzamenti di circa metri 1,70 e di larghezza di 5 metri mediante movimenti di terra che hanno determinato una modifica della conformazione dell'opera che non può ricadere nell'edilizia libera solo perché inerente l'esercizio di attività agricola.

Il giudice ha evidenziato che l'istruttoria dibattimentale e la documentazione acquisita in atti hanno confermato che l'area era caratterizzata da pericolosità idraulica elevata e di frana, circostanza neppure oggetto di specifica contestazione.

Pertanto, il giudice ha ritenuto che il titolo rilasciato in sanatoria fosse palesemente illegittimo trattandosi di 1zona sottoposta a vincolo paesaggistico e rilevando che la Soprintendenza archeologica a cui sono stati trasmessi gli atti non ha provveduto rilasciando la necessaria autorizzazione paesaggistica.

Ne segue che il rilascio postumo del permesso di costruire in assenza di valida autorizzazione paesaggistica non ha efficacia sanante.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MSeziono Pen,59,9 07 SET 2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado condannandoli alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 14.000 di multa per il reato previsto dagli artt. 44 lett. c) ( capo a) e 93, 94 e 95 del dpr 380/2001 (capo b), per aver eseguito opere di terrazzamento di una collina senza il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del genio civile. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., rappresentando di aver prodotto nel corso del giudizio d'appello (precisamente con le conclusioni scritte) una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Avellino avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo il giudice tenuto conto del sopravvenuto rilascio di concessione in sanatoria e, con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. I ricorsi sono manifestamente infondati. Quanto alla deduzione difensiva concernente la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, si osserva che i ricorrenti non hanno fornito a questa Corte elementi per dirimere la questione, essendosi limitati a produrre la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino del 08/05/2025 senza fornire prova del passaggio in giudicato. Si specifica infatti che la norma processuale invocata disciplina l'ipotesi in cui l'imputato sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuto irrevocabile, richiedendo quindi espressamente, il passaggio in giudicato del precedente giudizio. Ne segue che la questione, non esaminata dalla Corte d'appello, è tutt'ora suscettibile di formare oggetto di incidente di esecuzione innanzi al giudice dell'esecuzione. Quanto al motivo dedotto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il giudice ha affermato la penale responsabilità in quanto entrambi gli imputati avevano realizzato, in una zona sottoposta a tutela di rischio idrologico e a vincolo paesaggistico, degli interventi che hanno determinato una modifica permanente dell'assetto urbanistico e paesaggistico, essendosi resa necessaria anche un'opera di disboscamento ed anche il taglio della scarpata, realizzando 10 terrazzamenti di circa metri 1,70 e di larghezza di 5 metri mediante movimenti di terra che hanno determinato una modifica della conformazione dell'opera che non può ricadere nell'edilizia libera solo perché inerente l'esercizio di attività agricola. Il giudice ha evidenziato che l'istruttoria dibattimentale e la documentazione acquisita in atti hanno confermato che l'area era caratterizzata da pericolosità idraulica elevata e di frana, circostanza neppure oggetto di specifica contestazione. Pertanto, il giudice ha ritenuto che il titolo rilasciato in sanatoria fosse palesemente illegittimo trattandosi di 1zona sottoposta a vincolo paesaggistico e rilevando che la Soprintendenza archeologica a cui sono stati trasmessi gli atti non ha provveduto rilasciando la necessaria autorizzazione paesaggistica. Ne segue che il rilascio postumo del permesso di costruire in assenza di valida autorizzazione paesaggistica non ha efficacia sanante. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MSeziono Pen,59,9 07 SET 2026 2
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