CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42291/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 30/3/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato su una non adeguata valutazione delle dichiarazioni del teste escusso, è volto in realtà a contestare genericamente la motivazione, in vista di un alternativo esito del giudizio di merito, a fronte di quanto non illogicamente rilevato circa la concludenza di quelle dichiarazioni al fine di suffragare l'allontanamento del ricorrente dal luogo di restrizione. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]