CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 1960
Cassazione n. 09249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Napoli, quale Giudice delle misure cautelari personali e in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (rispettivamente per i capi da [OSCURATO:PERSONA] da F a G), nonché entrambi per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 110 cod. pen. nonché 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo E). 2. Avverso il predetto provvedimento gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della legge quanto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, nonché vizio motivazionale in relazione all'applicazione della misura cautelare. 2.1. In particolare, la gravità indiziaria sarebbe stata desunta dal compendio di intercettazione, dalla gravità del fatto in sé nonché dai precedenti di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, il pericolo di recidivanza non era confortato da alcun elemento tale da offrire contezza di continuazione dell'illecito, in sé concentrato nel periodo gennaio-febbraio 2021, mentre allo stesso tempo alcuna censura poteva essere mossa ai ricorrenti quanto al periodo di disposta detenzione domiciliare, con la conseguenza che era stata dimostrata l'idoneità della misura meno afflittiva a garantire la tutela di ogni esigenza cautelare. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. In relazione al motivo di censura azionato, l'ordinanza impugnata ha dato conto della - pacifica ed anzi riconosciuta - esistenza del pericolo di recidiva, tenuto altresì conto della negativa personalità degli indagati, gravati da plurimi precedenti anche specifici mentre [OSCURATO:PERSONA] è interessato altresì da carichi pendenti, legati sempre a fatti di spaccio di sostanze stupefacenti. Del pari, il Tribunale del riesame ha osservato come, in tal senso concordando con i rilievi del Pubblico ministero appellante, la misura cautelare domiciliare - ancorché aggravata dal braccialetto elettronico - non era idonea ad impedire l'attività di spaccio presso il domicilio, e non assicurava l'interruzione dei contatti con i contesti criminali di riferimento. Tutto ciò avuto riguardo, appunto, alla fitta rete di contatti esistente e alla capacità organizzativa dispiegata, stante la ripetitività dei fatti in un ristretto arco temporale. 4.1.1. A fronte di siffatto percorso argomentativo, i ricorrenti - che in realtà non hanno mai contestato la gravità indiziaria - hanno solamente sostenuto che non vi erano elementi concreti per ritenere che gli indagati stessi non avrebbero rispettato le prescrizioni. In definitiva, pertanto, le puntuali e specifiche argomentazioni del provvedimento censurato non sono state revocate in dubbio, attesa la descrizione dei pericula libertatis e del grave quadro cautelare. Infatti, a questo proposito, il pericolo di reiterazione del reato deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, non richiedendosi tuttavia la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Ciò posto, ribadite le specifiche esigenze cautelari in relazione alle modalità dei fatti in contestazione, il Tribunale ha adeguatamente e non illogicamente dato conto della personalità degli indagati e delle modalità di salvaguardia delle medesime esigenze. Al riguardo, non vi è stata puntuale risposta in sede di ricorso, dove gli indagati si sono limitati a sostenere di non avere finora trasgredito gli obblighi. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso in