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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36364/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 05576/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, sono elettivamente domiciliate; –ricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio, in Messina, via Centoze n. 152, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti e ricorrenti in via incidentale- Avverso la sentenza n. 1208/017 della Corte d’Appello di Messina, sez.

II, del 16/5/2017, pubblicata il 13/12/2017 e non notificata; Oggetto: Parcheggi –Azione di rivendica –Litisconsorzio necessario dei comproprietari destinatari dell’azione –Ordine di integrazione in sede di legittimità. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2017 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con atto di citazione, notificato in data 20 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere la loro condanna al rilascio, in loro favore, della quota di immobile adibita a parcheggio, ai sensi dell’art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765, ubicato nel piano cantinato dello stabile, sito in Messina, via Maddalena n. 11, nel quale si trovava l’appartamento che essi, il primo in nuda proprietà e gli altri in usufrutto, avevano acquistato dai predetti convenuti e da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 21 dicembre 1982, unitamente ad un appartamento per civile abitazione, nonché la loro condanna alla consegna di copia della chiave del cancello d’ingresso e del telecomando di apertura a distanza e al risarcimento del danno, assumendo che i predetti avevano loro impedito l’esercizio del diritto di disporre e godere in via esclusiva del parcheggio.

Costituitisi separatamente, i convenuti resistettero alle domande, deducendo che l’area in questione non rientrava tra quelle oggetto di presunzione di comunione ex art. 1117 cod. civ., che l’immobile era stato ultimato nel 1971, vigente la disciplina introdotta dall’art. 18, legge n. 765 del 1967, con la previsione di una zona da adibire a parcheggio nel vano cantinato, che tale area non era mai stata indicata in alcun atto come parte comune dell’edificio, né tale risultava dal regolamento di condominio accettato dagli attori, ma era stata accatastata separatamente dalle abitazioni, munita di autonoma caratura millesimale e, nel 1974, locata a terzi e che gli attori, nel 1982, avevano acquistato il solo appartamento, ma non anche la quota del vano cantinato, senza che potesse richiamarsi il regime pertinenziale introdotto dall’art. 26 della legge n. 47 del 1985, in quanto successivo all’acquisto; eccepivano altresì la prescrizione del diritto, l’indeterminatezza della domanda e l’inidoneità della superficie del vano ad assicurare il limite prescritto dalla legge n. 765 del 1967.

I convenuti proponevano inoltre domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l’annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso in caso di accoglimento della domanda, posto che essi non avrebbero alienato l’appartamento se avessero conosciuto la richiesta del box.

Con sentenza n. 269 del 7 febbraio 2008, pubblicata l’8 febbraio 2008, il Tribunale di Messina rigettò la domanda proposta, dichiarando inammissibile quella tardivamente formulata e compensando le spese del giudizio.

Impugnato il predetto provvedimento da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si costituì nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello e l’accoglimento dell’appello incidentale sulle spese del giudizio, mentre rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 1208/2017, pubblicata il 13 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Messina accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla domanda di risarcimento del danno, confermando, per il resto, la decisione del giudice di primo grado che aveva disconosciuto, in capo agli attori, il diritto di proprietà sull’area adibita a parcheggio, siccome non previsto nell’atto di compravendita del 21 dicembre 2007, ritenne inammissibile la richiesta di riconoscimento di diritto d’uso ex lege n. 865 del 1967 in quanto tardiva, e condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli appellanti la somma di euro 19.411,68, con interessi legali fino alla data del soddisfo, compensando tra le parti le spese del procedimento.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria, al quale hanno risposto con controricorso i ricorrenti.

Considerato che: 1.Col primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., e del principio della domanda ex art. 99 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché motivazione apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello condannato i ricorrenti al risarcimento del danno da mancato godimento del parcheggio, per non avere la ditta venditrice, alla luce della normativa del 6 agosto 1967, n. 765, “ottemperato a provvedere il fabbricato degli spazi di parcheggio che in misura dimezzata rispetto a quanto originariamente previsto”, senza considerare che la domanda risarcitoria era stata proposta dagli attori solo quale conseguenza della violazione del loro diritto di proprietà pro quota dell’area, sicché, accertata l’insussistenza di tale diritto, anche la domanda risarcitoria per lesione del diritto di proprietà avrebbe dovuto essere rigettata, né poteva essere accolta sulla base di altra e diversa causa petendi, ossia la violazione del diritto di godimento (rectius diritto d’uso), sia in quanto non era mai stata prospettata sotto questo profilo, sia in quanto la domanda sul diritto d’uso era stata anche dichiarata inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione degli artt. 1026 e 2934 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame di eccezione e corrispondente motivo d’appello incidentale; la violazione del principio della compensazione lucri cum danno, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), perché i giudici d’appello, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno per non avere la ditta venditrice, alla luce della normativa del 6 agosto 1967, n. 765, “ ottemperato a provvedere il fabbricato degli spazi di parcheggio che in misura dimezzata rispetto a quanto originariamente previsto”, avevano reso una motivazione apodittica, incomprensibile, ingiustificata e oltretutto viziata, sia in quanto contrastante con gli stessi assunti attorei, che di quella porzione avevano chiesto, invece, il riconoscimento in proprietà, così dando per pacifica l’esistenza dei parcheggi e sconfessando l’omessa destinazione di spazi sufficienti a tal fine, affermata, per contro, in sentenza, sia in quanto mancante di qualsiasi cenno all’eccezione di prescrizione per non uso ventennale del diritto d’uso, sollevata dagli attori subordinatamente all’accoglimento della domanda degli appellanti, posto che l’acquisto del bene risaliva al 1982 e che l’azione era stata esercitata nel 2004, con conseguente omessa pronunzia, sia in quanto sproporzionata nella quantificazione del risarcimento, essendosi basata su una c.t.u. criticata anche per l’indeterminatezza dell’area e per il calcolo dell’importo.

I giudici d’appello avevano, infine, omesso di pronunciarsi sul controvalore dell’indennizzo per il riconoscimento del diritto di godimento, ex art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765, che era stato fatto oggetto di eccezione e di richiesta riconvenzionale dei convenuti, sia in primo grado che in appello, e degli stessi attori in sede di note ex art. 183 cod. proc. civ. e in appello, che, se fosse stato valutato, avrebbe consentito di abbattere la pretesa risarcitoria in virtù del principio di compensatio lucri cum damno.

3. Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto-articolo 112 cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, pur avendo pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento, da parte degli appellanti, dell’area di parcheggio oggetto di giudizio, aveva omesso di pronunciarsi sul riconoscimento del diritto reale d’uso del parcheggio parimenti invocato dagli appellanti.

4. Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto-articolo 112 cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, pur avendo pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento, da parte degli appellanti, dell’area di parcheggio oggetto di giudizio, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna degli appellati al rilascio, in loro favore, della quota di immobile rivendicata, previa individuazione della sua consistenza e con le modalità richieste in primo grado, in modo tale da garantire ad essi il principio di parità di godimento tra tutti i condomini ex art. 1102 cod. civ..

5. Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto –artt. 2938 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. - , l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, pur avendo pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento, da parte degli appellanti, dell’aera di parcheggio oggetto di giudizio, aveva liquidato in loro favore la somma di euro 19.411,68, limitandola nel tempo all’anno 1997 fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (8/2/2008), affermando che, per il periodo precedente il 1997, era intervenuta la prescrizione del diritto, senza considerare che tale prescrizione non era stata eccepita e che non poteva essere opposta d’ufficio, sicché il diritto avrebbe dovuto essere riconosciuto a decorrere dal 21/12/1982, data dell’acquisto dell’immobile e fino alla pubblicazione della sentenza di secondo grado e, con riferimento al periodo successivo, con una frazione dell’intero importo liquidato dal c.t.u., rapportato a una mensilità, per ogni mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado, corrispondente al protrarsi del mancato utilizzo di quell’area e fino al soddisfo.

Peraltro, quand’anche l’eccezione di prescrizione fosse stata sollevata, comunque i giudici avrebbero dovuto tener conto dei dieci anni precedenti la notifica del primo atto di citazione, avvenuta il 8/3/2000, il cui giudizio si era chiuso con la estinzione per mancata riassunzione, e avrebbero perciò dovuto far decorrere la liquidazione dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al soddisfo, trattandosi di un danno immanente ad oggi.

6. Osserva il Collegio come non risulti effettuata la notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che furono parti dei due gradi del giudizio di merito e rispetto ai quali si profila non soltanto il litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, essendo stata la domanda di rivendicazione della proprietà dei parcheggi proposta anche avverso gli stessi, sia il litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, il quale si verifica quando la presenza di più parti nei giudizi di merito debba necessariamente persistere anche in sede di legittimità, onde evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.

Pertanto, deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dando, a tal fine, termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Dispone l’integrazione del con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 05576/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, sono elettivamente domiciliate; –ricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio, in Messina, via Centoze n. 152, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti e ricorrenti in via incidentale- Avverso la sentenza n. 1208/017 della Corte d’Appello di Messina, sez. II, del 16/5/2017, pubblicata il 13/12/2017 e non notificata; Oggetto: Parcheggi –Azione di rivendica –Litisconsorzio necessario dei comproprietari destinatari dell’azione –Ordine di integrazione in sede di legittimità. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2017 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con atto di citazione, notificato in data 20 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere la loro condanna al rilascio, in loro favore, della quota di immobile adibita a parcheggio, ai sensi dell’art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765, ubicato nel piano cantinato dello stabile, sito in Messina, via Maddalena n. 11, nel quale si trovava l’appartamento che essi, il primo in nuda proprietà e gli altri in usufrutto, avevano acquistato dai predetti convenuti e da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 21 dicembre 1982, unitamente ad un appartamento per civile abitazione, nonché la loro condanna alla consegna di copia della chiave del cancello d’ingresso e del telecomando di apertura a distanza e al risarcimento del danno, assumendo che i predetti avevano loro impedito l’esercizio del diritto di disporre e godere in via esclusiva del parcheggio. Costituitisi separatamente, i convenuti resistettero alle domande, deducendo che l’area in questione non rientrava tra quelle oggetto di presunzione di comunione ex art. 1117 cod. civ., che l’immobile era stato ultimato nel 1971, vigente la disciplina introdotta dall’art. 18, legge n. 765 del 1967, con la previsione di una zona da adibire a parcheggio nel vano cantinato, che tale area non era mai stata indicata in alcun atto come parte comune dell’edificio, né tale risultava dal regolamento di condominio accettato dagli attori, ma era stata accatastata separatamente dalle abitazioni, munita di autonoma caratura millesimale e, nel 1974, locata a terzi e che gli attori, nel 1982, avevano acquistato il solo appartamento, ma non anche la quota del vano cantinato, senza che potesse richiamarsi il regime pertinenziale introdotto dall’art. 26 della legge n. 47 del 1985, in quanto successivo all’acquisto; eccepivano altresì la prescrizione del diritto, l’indeterminatezza della domanda e l’inidoneità della superficie del vano ad assicurare il limite prescritto dalla legge n. 765 del 1967. I convenuti proponevano inoltre domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l’annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso in caso di accoglimento della domanda, posto che essi non avrebbero alienato l’appartamento se avessero conosciuto la richiesta del box. Con sentenza n. 269 del 7 febbraio 2008, pubblicata l’8 febbraio 2008, il Tribunale di Messina rigettò la domanda proposta, dichiarando inammissibile quella tardivamente formulata e compensando le spese del giudizio. Impugnato il predetto provvedimento da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si costituì nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello e l’accoglimento dell’appello incidentale sulle spese del giudizio, mentre rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 1208/2017, pubblicata il 13 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Messina accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla domanda di risarcimento del danno, confermando, per il resto, la decisione del giudice di primo grado che aveva disconosciuto, in capo agli attori, il diritto di proprietà sull’area adibita a parcheggio, siccome non previsto nell’atto di compravendita del 21 dicembre 2007, ritenne inammissibile la richiesta di riconoscimento di diritto d’uso ex lege n. 865 del 1967 in quanto tardiva, e condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli appellanti la somma di euro 19.411,68, con interessi legali fino alla data del soddisfo, compensando tra le parti le spese del procedimento. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria, al quale hanno risposto con controricorso i ricorrenti. Considerato che: 1.Col primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., e del principio della domanda ex art. 99 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché motivazione apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello condannato i ricorrenti al risarcimento del danno da mancato godimento del parcheggio, per non avere la ditta venditrice, alla luce della normativa del 6 agosto 1967, n. 765, “ottemperato a provvedere il fabbricato degli spazi di parcheggio che in misura dimezzata rispetto a quanto originariamente previsto”, senza considerare che la domanda risarcitoria era stata proposta dagli attori solo quale conseguenza della violazione del loro diritto di proprietà pro quota dell’area, sicché, accertata l’insussistenza di tale diritto, anche la domanda risarcitoria per lesione del diritto di proprietà avrebbe dovuto essere rigettata, né poteva essere accolta sulla base di altra e diversa causa petendi, ossia la violazione del diritto di godimento (rectius diritto d’uso), sia in quanto non era mai stata prospettata sotto questo profilo, sia in quanto la domanda sul diritto d’uso era stata anche dichiarata inammissibile. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione degli artt. 1026 e 2934 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame di eccezione e corrispondente motivo d’appello incidentale; la violazione del principio della compensazione lucri cum danno, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), perché i giudici d’appello, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno per non avere la ditta venditrice, alla luce della normativa del 6 agosto 1967, n. 765, “ ottemperato a provvedere il fabbricato degli spazi di parcheggio che in misura dimezzata rispetto a quanto originariamente previsto”, avevano reso una motivazione apodittica, incomprensibile, ingiustificata e oltretutto viziata, sia in quanto contrastante con gli stessi assunti attorei, che di quella porzione avevano chiesto, invece, il riconoscimento in proprietà, così dando per pacifica l’esistenza dei parcheggi e sconfessando l’omessa destinazione di spazi sufficienti a tal fine, affermata, per contro, in sentenza, sia in quanto mancante di qualsiasi cenno all’eccezione di prescrizione per non uso ventennale del diritto d’uso, sollevata dagli attori subordinatamente all’accoglimento della domanda degli appellanti, posto che l’acquisto del bene risaliva al 1982 e che l’azione era stata esercitata nel 2004, con conseguente omessa pronunzia, sia in quanto sproporzionata nella quantificazione del risarcimento, essendosi basata su una c.t.u. criticata anche per l’indeterminatezza dell’area e per il calcolo dell’importo. I giudici d’appello avevano, infine, omesso di pronunciarsi sul controvalore dell’indennizzo per il riconoscimento del diritto di godimento, ex art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765, che era stato fatto oggetto di eccezione e di richiesta riconvenzionale dei convenuti, sia in primo grado che in appello, e degli stessi attori in sede di note ex art. 183 cod. proc. civ. e in appello, che, se fosse stato valutato, avrebbe consentito di abbattere la pretesa risarcitoria in virtù del principio di compensatio lucri cum damno. 3. Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto-articolo 112 cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, pur avendo pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento, da parte degli appellanti, dell’area di parcheggio oggetto di giudizio, aveva omesso di pronunciarsi sul riconoscimento del diritto reale d’uso del parcheggio parimenti invocato dagli appellanti. 4. Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto-articolo 112 cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, pur avendo pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento, da parte degli appellanti, dell’area di parcheggio oggetto di giudizio, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna degli appellati al rilascio, in loro favore, della quota di immobile rivendicata, previa individuazione della sua consistenza e con le modalità richieste in primo grado, in modo tale da garantire ad essi il principio di parità di godimento tra tutti i condomini ex art. 1102 cod. civ.. 5. Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto –artt. 2938 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. - , l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, pur avendo pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento, da parte degli appellanti, dell’aera di parcheggio oggetto di giudizio, aveva liquidato in loro favore la somma di euro 19.411,68, limitandola nel tempo all’anno 1997 fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (8/2/2008), affermando che, per il periodo precedente il 1997, era intervenuta la prescrizione del diritto, senza considerare che tale prescrizione non era stata eccepita e che non poteva essere opposta d’ufficio, sicché il diritto avrebbe dovuto essere riconosciuto a decorrere dal 21/12/1982, data dell’acquisto dell’immobile e fino alla pubblicazione della sentenza di secondo grado e, con riferimento al periodo successivo, con una frazione dell’intero importo liquidato dal c.t.u., rapportato a una mensilità, per ogni mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado, corrispondente al protrarsi del mancato utilizzo di quell’area e fino al soddisfo. Peraltro, quand’anche l’eccezione di prescrizione fosse stata sollevata, comunque i giudici avrebbero dovuto tener conto dei dieci anni precedenti la notifica del primo atto di citazione, avvenuta il 8/3/2000, il cui giudizio si era chiuso con la estinzione per mancata riassunzione, e avrebbero perciò dovuto far decorrere la liquidazione dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al soddisfo, trattandosi di un danno immanente ad oggi. 6. Osserva il Collegio come non risulti effettuata la notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che furono parti dei due gradi del giudizio di merito e rispetto ai quali si profila non soltanto il litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, essendo stata la domanda di rivendicazione della proprietà dei parcheggi proposta anche avverso gli stessi, sia il litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, il quale si verifica quando la presenza di più parti nei giudizi di merito debba necessariamente persistere anche in sede di legittimità, onde evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Pertanto, deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dando, a tal fine, termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. Dispone l’integrazione del con