CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2021
Cassazione n. 03076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 29193- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l.in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]Ovidio. INTIMATO avverso ildecreto del Tribunale di Roma dei 13/17.10.2021, udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 1 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Robe rto Bassi domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l.in liquidazione dichiarato dal Tribunale di Roma . Esponevache era stato assunto a tempo indeterminato a lle dipendenze della s.r.l. poi fallita in data 1.12.2011 con qualifica di impiegato direttivo e con mansioni di direttore commerciale. Esponeva che, benché avesse su sollecitazione dell’amministratrice della “[OSCURATO:SOCIETA]” rassegnato i l 17.9. 2014 , con effetto dal 18.11.2014, le proprie dimissioni, aveva nondimeno continuato a lavorare con le medesime mansioni per la societàpoi fallita - in attesa della formalizzazione ex novo del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di nuova costituzione – nel periodo compreso tra il 18.11.2014 ed il 12.5.2015presso l’unità di [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva quindi –e tra l’altro - l’ammissione al passivo in privilegio ex art.2751 biscod. civ. per l’importo di euro 89.700,91, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzioni rimaste insolute relative al periodo novembre 2014 – maggio 2015 (al lordodelle ritenute fiscali) e per gli import i di euro 1 1. 092,15 (al netto delle ritenute fiscali)a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione, per il periodo compreso tra l’1.12.2011 ed il 17.11.2014e di euro 3.550,00 (al netto delle ritenute fiscali)a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione, per il periodo compreso tra il 18.11.2014 ed il 12.5.2015. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo. Resistevail curatore del fallimento. Eccepiva che a seguito delle dimissioni, spontaneamente rassegnate, era insorto tra l’opponente e la societàpoi fallita un rapporto di collaborazione di natura occasionale.Eccepiva altresì che la società poi fallita aveva venduto all’opponente l’autovettura “Audi A8” targata [OSCURATO:TARGA] per il prezzo di euro 27.500,00, prezzo interamente compensato con il t.f.r. maturato da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periodo 1.12.2011 – 17.11.2014 e con il corrispettivo maturato per le prestazioni occasionali all’uopo rese. 4.Acquisita la documentazione prodotta ed assunta la prova per testimoni, condecreto dei 13 / 17.10. 2021 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. Evidenziava il tribunale che “i testi escussi nulla hanno riferito in ordine al fatto che il Bassi avesse formalmente interrotto il rapporto di lavoro e che, dopo l’interruzione, avesse ricevuto direttive da parte dell’amministratore (…)” (così decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava inoltre che la documentazione prodotta dava ragione dell’emissione da parte dell’opponente di preavvisi di parcella “facenti espresso riferimento a prestazioni occasionalirese in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. senza alcun vincolo di subordinazione”(così decreto impugnato, pag. 7). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Ilcuratore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” non ha svolto difese. 6.Il relatore ha formulato ai sensi dell’art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso e di manifesta fondatezza del terzo motivo di ricorso. 7.Con i l primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Deduce che il t ribunale ha omesso l’esame di circostanze decisive incontrovertibilmente riscontrate alla stregua degli esiti delle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché alla stregua della documentazione prodotta. 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. Deduce che il tribunale ha motivato in maniera “apparente” e contraddittoria ed ha omesso l’esame delle dichiarazioni testimoniali. 9.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia. Deduce che il tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda concernente il t.f.r. relativo al periodo,compreso tra l’1.12.2011 ed il 17.11.2014,di incontestata operatività del rapporto di lavoro subordinato. Deduce che in ordine all’eccezione di compensazione exadverso sollevata ha, a sua volta, puntualizzato che l’importo di euro 27.500,00, quale corrispettivo per la vendita dell’autovettura “Audi A8”, era stato compensato con le retribuzioni insolute maturate in epoca antecedente al novembre 2014 e con il suo credito di euro 4.147,99 per spese anticipate e non rimborsate. 10.Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Invero, anche il secondo mezzo, nonostante le indicazioni di segno diverso di cui alla relativa rubrica, è da ricondurre alla previsione del n. 5) del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., siccome pur con il secondo motivo il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Roma ha atteso (“il Tribunale di Roma ha del tutto omesso l’esame delle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le seguenti circostanze: (…)” così il ricorso, pag. 13; “i fatti che risultano dimostrati all’esito dell’istruttoria sono, invece, i seguenti: (…)”: così ricorso, pag. 14). Del resto, è propri amente il motivo di ricorso exart. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). In questi termini ambedue i motivi sono inammissibiliai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché il tribunale ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 11.Più esattamente, nel solco, appunto, de l n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui ilTribunale di Roma ha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) il tribunale per nulla ha omesso la valutazione degli esiti della prova per testimoni e delle prove documentali ed ha, così come si è premesso,compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Per altro verso, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 12. In ogni caso, il ricorrente si duole per l’a sserita omessa, erronea valutazione delle risultanze istruttorie(“i fatti allegati dal signor Bassi, in ogni caso, sono stati pienamente provati per testimoni ed hanno trovato preciso riscontro nei documenti prodotti”: così ricorso, pag. 10; “le risultanze istruttorie raccolte nel corso del giudizio consentono senz’altro diritenere provato che il signor Bassi, dopo le dimissioni rassegnate in data 17.11.2014, ha continuato a svolgere (…) le stesse attività lavorative (…)”: così ricorso, pag. 12; “il Tribunale di Roma ha del tutto omesso l’esame delle dichiarazioni dei testimoni (…)”: così ricorso, pag. 13). E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo adalcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rili evo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 13.Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento . 14.Il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d’appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” exart. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d’appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore (o all’appellante)e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in una conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308; Cass. 16.5.2012, n. 7653). 15.Ebbene, su tale scorta, si rimarca nella specie quanto segue. Da un canto, il ricorrente, con la domanda ex art. 93 l.fall. e poi con l’opposizione exart. 98 l.fall.(cfr. decreto impugnato, pagg. 2 – 3) , ha invocato , sì,il riconoscimento del credito di euro 89.700,91(oltre interessi e rivalutazione) a titolo di retribuzioni rimaste insolute relative al periodo 18.11.2014 – 12.5.2015 (al lordo delle ritenute fiscali), ma ha indubitabilmente invocato pur il t.f.r. con riferimento altresì al prefigurato precedente arco temporale – 1.12.2011/17.11.2014 -di svolgimento del rapporto di lavoro. D’altro canto, i passaggi motivazionali dell’impugnato dictum danno , sì, congruo ed ineccepibile riscontro dell’insussistenza del rapporto di l avoro limitatamente al periodo 18.11.2014-12.5.2015 e tuttavia il loro tenore, letterale e logico, non si presta ad esser riferi t o al periodo antecedente al 18.11.2014.Del resto, il passaggio che – nell’impugnato dictum (cfr. pag. 6) – segna l’incipitdella “parte motiva” vera e propria ed al quale si connettono i passaggi successivi, riferisce e tratta della pretesa retributiva dell’opponente correlata all’addottaprosecuzione in via di fatto del rapporto di lavoro in epoca successiva al17.9.2014, recte a l 17.11.2014, e sino al maggio 2015. In tal guisa, dunque,si configura la denunciata omissione di pronuncia. 16.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso il decretodei 13/17.10.2021 del Tribunale di Roma va cassato con rinvio , anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, allo stesso tribunale in diversa composizione. 17. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie ilterzo motivo di ricorso, cassa in relazione al motivo accolto il decretodei 13/17.10.2021 del Tribunale di Roma e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibili il primo motivo ed il secondo motivo