CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9460/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2254/2021 depositatoil 02/12/2021. Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio a seguito della Cassazione con rinvio del decreto della medesima Corte d'Appello che aveva liquidato in favore dell'opponente l'indennizzo per l’equa riparazione per durata irragionevole del processo senza adeguata motivazione. In particolare, la sentenza di cassazione aveva evidenziato che il rigetto del motivo di appello avente ad oggetto la non congruità del quantumdella liquidazione dell'indennizzo non risultava in alcun modo motivato. Mancava il criterio in virtù del quale il giudice di primo grado avevaritenuto congruo ancorare il moltiplicatore annuo al minimo della forbice prevista dal legislatore e non vi era alcuna motivazione sulle ragioni per le quali la Corte d'Appello avevaritenuto di confermare tale valutazione, non essendo sufficiente richiamare la discrezionalità del giudice come nel giudizio di legittimità. In definitiva, nella motivazione mancava qualsiasi indicazione del criterio di liquidazione adottato e i parametri legislativi erano richiamati solo astrattamente senza alcun ancoraggio al caso concreto . 2. La Corte d'Appello di Napoli, in sede di rinvio, accoglieva la domanda e per l’effetto condannava l’Amministrazione a pagare al ricorrente la somma di euro 10560, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, tenuto conto della forbice minima e massima prevista dalla legge e degli interessi coinvolti nel giudizio presupposto avente ad oggetto il riconoscimento di danni da lesione neonatale con un'invalidità permanente nella misura del 19 % rideterminava la liquidazione dell'indennizzo parametrandolo nelle misura di euro 600 l'anno aumentati del 20% per gli anni successivi al terzoe del 40% per quelli successivi al settimo. Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 3. La Corte liquidava in complessivi € 2159 le spese per la fase monitoria edi opposizione, oltre a € 69,46 per spese e in € 1468 per il giudizio di legittimità oltre ad € 27 e in €1889 per il giudizio di rinvio oltre € 27 di spese. 7.[OSCURATO:PERSONA] ricorre p er la c assazione avverso il suddetto decreto con quindici motivi di ricorso. 8. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 9. Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; violazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c. e 3 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del giudizio di legittimità - per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 4.Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del giudizio di legittimità - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 134 disp. att. c.p.c., 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 13, commi 6 e 10, L. 31/12/2012 n. 247, 1, 2, comma 2, 11 e 27 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato:“Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del giudizio di rinvio - per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del giudizio di rinvio -delle norme ex artt. 91 c.p.c., 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 13, commi 6 e 10, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, 221, comma 3, D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n. 77 e 7, comma 1, D.L. 23/7/2021 n. 105, convertito in L. 16/9/2021 n. 126 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 6.1 I motivi dal primo al sestosono inammissibili. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ. del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 (Sez.2, Sent. n. 12982 del 1999; Sez. 3, Sent.n. 16778 del 2015; Sez. 3, Sent. n. 21012 del 2010). 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; violazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio -del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c. e 3 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 7.1 Il settimo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01). Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Il principio sopra evidenziato vale a maggior ragione nel giudizio di rinvio, in quanto la regolamentazione delle spese dipende dall’esito finale della lite in relazione alla soccombenza. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei suddett i principi e d ha provveduto alla liquidazione delle spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazione operata nei precedenti giudizi. Inoltre, ha liquidato anche un aumento per la fase monitoria. Peraltro, la ricorrente non lamenta la violazione di norme specifiche ma di un principio di divieto di reformatio in peius che non è applicabile al caso di specie. 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 9.Il nono motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - delle norme ex artt. 3, comma 3, L. 24/3/2001 n. 89, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n.55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 10. Il decimo motivo di ricorso è così rubricato:“Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 11. L’undicesimo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del decimo motivo”. 12. Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 13. Il tredicesimo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; violazione -in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di rinvio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 14. Il quattordicesimo motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di rinvio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del tredicesimo motivo”. 15. Il quindicesimo motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di rinvio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 12.1 I motivi dall’ottavo al quindicesimosono inammissibili. Tutte le censure si incentrano sull’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, secondo il quale “[i]l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. Secondo la Corte d’appello di Napoli la maggiorazione del 30 per cento per il deposito di atti con modalità telematica doveva negarsi in quanto la tecnica informatica redazionale adottata dall’opponente consentiva la ricerca testuale all’interno del ricorso, ma non all’interno dei documenti allegati. Ciò premesso, quanto alla “anomalia motivazionale” la censura è inammissibile. Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché si discute esclusivamente della liquidazione delle spese e la corte d’appello ha provveduto ad una corretta liquidazione delle stesse. Quanto alle restanti censure le stesse, come si è detto, sono del pari inammissibili. L’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30 per cento del compenso “di regola” quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appare evidente che tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio. Infatti, per avere diritto alla maggiorazione indicata dal D.M. occorre un quid pluris che la Corte d'Appello ha ritenuto insussistente. 13. La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 14. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualiin favore della parte controricorrente , liquidate in € 1300,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, Ric. 2022n. 9460sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 S i dà atto