CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6763/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma alla via F. Eredia n. 12; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata – per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione civile,n. 27547 /1 6 emessa in data 2 novembre 2016 e pubblicata in data 30 dicembre 2016; REVOCAZIONE r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022, svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, tenutadal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; dato atto che il pubblico ministero in persona del s ostituto Procuratore g enerale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha c oncluso per l’inammissibilità del primo motivo e per l’accoglimento del secondo motivo diricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Eseguita la sentenza della CTP di Roma n. 512/20/02 che aveva definito risarcitoria la natura delle erogazioni effettuate a favore degli ispettori di cooperative per l’attività di ispezione ordinaria prevista dall’art. 15 della l. n. 127 del 1981, gli odierni ricorrenti notificavano all’Agenzia delle entrate un invito ad adempiere in autotutela, ritenendo che fosse dovuta non solo la restit uzione delle ritenute ma anche il conguaglio di imposta in relazione a tutti gli esercizi finanziari, anche estranei al giudicato, impugnando poi il silenzio rifiutodavanti al TAR del Lazio. Il TAR declinava la propria competenza in favore della Commissione tributaria provinciale di Roma, ove la causa era riassunta e il ricorso era rigettato; la CTP evidenziava la inapplicabilità del giudicato esterno derivante dalla predetta sentenza in quanto oggetto del rimborsi era il silenzio sulle istanze di rimborso delle sole ritenute operate dal sostituto di imposta sulle somme corrisposte ai dipendenti del Ministero del Lavoro per l’attività ispettiva e non la riliquidazione delle dichiarazioni dal 1991 al 2004; evidenziava che il giudicato postula identità delle parti, identità della materia del contendere e medesimi anni di imposta, il che non ricorreva. r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza era confermata dalla Commissione tributaria regionaledel Lazio, adita in appello dai contribuenti. 2. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, ed il ricorso era respinto con ordinanza n. 27547/16 che condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia. 3. Contro tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., notificandolo all’Agenzia delle entrate, presso la Direzione provinciale di Roma 1, 2, 3 e 4. L’Agenzia è rimasta intimata. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. 4. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 13 ottobre 2022, svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti impugnano la sentenza sia in relazione alla decisione di merito che alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia. Col primo motivo deducono l’errore di fatto , rilevante ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ. e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per omesso esame della memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ., ove avevano evidenziato elementi di fatto decisivi al fine di adottare una diversa statuizione sull’applicabilità del cd. giudicato esterno, in relazione alla qualificazione giuridica e alla non tassabilità degli emolumenti versati agli ispettori per l’attività di ispezione ordinaria delle cooperative. In particolare, evidenziano che nella proposta del relatore, i ricorrenti erano qualificati come ispettori del lavoro cui era stata r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] elargita una indennità per l’attività svolta nell’eser c izio delle funzioni, colleghi di altri soggetti destinatari di una sentenza favorevole, mentre nella memoria essi avevano evidenziato che le sentenze di cui si chiedeva l’applicazione in forza del cd. giudicato esterno avevano visto come protagonisti anche gli stessi ricorrenti e di non essere ispettori del lavoro ma dipendenti del Ministero del Lavoro che avevano svolto attività di ispezione ordinaria delle Cooperative, ai sensi della l. 127 del 1971, art. 15 , per cui avevano percepito rimborsi con funzione diversa dalla indennità di trasferta degli Ispettori del lavoro, e ove infine avevano evidenziato un provvedimento della Suprema Corte a sé favorevole. Col secondo motivo di revocazione, i ricorrenti lamentano l’errore di fatto nel capo della sentenza che li ha condanna ti al pagamento delle spese di lite, per erronea supposizione che l a part e intimat a si fossero costituite nel giudizio di cassazione, evidenziando che nel caso di specie laCorte aveva supposto l’attività difensiva dell’Agenzia delle entrate,che doveva invece ritenersi incontrastabilmente e sclusa dalla documentazione contenuta nel fascicolo di ufficio da cui risultava che l’Agenza erarimasta intimata. 2. Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 391-bis c od . p roc . c iv ., primocomma, è consentita la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione o delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 4 e 5, solo se affette da errore di fatto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ.; t ale errore ricorre, come la norma precisa,quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione – è stato precisato da Cass. 05/07/2004, n. r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12283 –comporta l’accertamento di un errore che deve riguardare gli atti interni al relativo giudizio(ossia quelli che la Corte può e deve esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso)e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione(Cass. 28/06/2005, n. 13915; Cass. 14/04/2010, n. 8907). 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gliestremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass.14/04/2017, n. 9673). In sintesi, l a combinazione dell'art. 391 - bis e dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza dicassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore digiudizio o di valutazione. r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass.20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369). In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 2.3. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U . , 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degliartt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. 2.4. Ciò premesso, in riferimento alla deduzione di omesso esame della memoria di parte, questa Corte ha evidenziato che ciò può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391-bis c od . p roc . civ., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso(Cass. 7/11/2016 , n. 22561). La revocazione per mancato esame della memoria è in effetti ipotesi limite di errore sul fatto, poiché la memoria è destinata solo ad illustrare le difese già svolte negli atti introduttivi del giudizio di legittimità, senza nulla poter aggiungere in punto di fatto. E' quindi indispensabile che la parte ricorrente non solo dimostri l'omesso esame dello scritto difensivo, ma anche che tale scritto sarebbe stato immancabilmente decisivo, perché avrebbe dovuto necessariamente portare a una decisione diversa. Dovrebbe quindi risultare nella decisione resa dalla Cassazione un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare o dedotto in controricorso. 2.5. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n.9865). Alla luce di tali principi devono essere esaminati i due motivi di revocazione, il primo relativo al merito della decisione e il secondo alla condannaal pagamento delle spese di lite. 3. Iricorrenti, col primo motivo di revocazione, deducono che la Corte non si sarebbe avveduta del deposito della memoria, e di conseguenza non abbia tenuto conto di due fatti in essa evidenziati, rispettivamente a pagina 8 e 9 del ricorso per revocazione : a) il giudicato esterno non riguardava altri soggetti, loro colleghi, ma proprio i ricorrenti; b) essi non erano ispettori del lavoro (con la precisazione che nella memoria depositata per l’udienza, i ricorrenti hanno indicato un terzo fatto, non dedotto nel ricorso, e cioè la tempestiva proposizione dell’eccezione di giudicato esterno, evidentemente inammissibile in quanto non indicata nel ricorso). 3.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, non v’è alcuna provadiretta della circostanza del mancato esame della memoria, il cui deposito la Corte non ha escluso, e del resto tali circostanze erano già evidenziate nel ricorso introduttivo. In secondo luogo, precisato che, come emerge dalla parte di memoria trascritta nel ricorso, il giudicato di cui alla sentenza n. 512/20/02 riguardava al più la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quantoera dedotto che ‹‹l’altro attuale istante, oltre ad avvalersi di riflesso della statuizione del 2002 può anche vantare altra statuizione della Commissione tributaria centrale n. 585 del 4.6.2004››, e quindi una r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza diversa da quella indicata nel ricorso introduttivo e oggetto di causa, la Corte ha escluso la sussistenza del giudicato anche per ulteriori e diverse ragioni, non attinte dal motivo di revocazione e precisamente perché l’oggetto della domanda era diverso da quello coperto dal giudicato e diversi era no pure gli anni in c o nside razione (pagina 3, righi 13 - 15) , e scludendo altresì la tempestiva deduzione del giudicato medesimo(pagina 3, parte finale) , il che evidentemente esclude il carattere di decisività dell’errore dedotto. Peraltro occorre evidenziare che il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche; pertanto l'erronea presupposizione dell'esistenza del giudicato, equivalendo ad ignoranza della regula juris rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n.4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 17/11/2005, n. 23242). Analoghe considerazioni valgono in merito alla qualifica di ispettori del lavoro, del tutto ininfluente nell’economia della decisione. 4. Col secondo motivo i ricorrenti deducono l’errata percezione del fatto che l‘Agenzia era rimasta intimata non potendo quindi essere beneficiaria delle spese. 4.1. Il motivo è ammissibile in quanto postula un errore che emerge dell’esame diretto della medesima ordinanza, ove la parte pubblica è indicata come intimata, con il conseguente mancato svolgimento di attività difensiva (circostanze peraltro confermate r.g.n. 6763/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dalla visione degli atti del fascicolo di ufficio, acquisito) e ciononostante i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in suo favore , ed è in tali termini fondato ( Cass.5/01/2017, n. 162 ha ammesso la revocazione in un caso in cui la Corte nulla aveva disposto in merito alle spese affermando che la parte vittoriosa non si era difesa, laddove invece dagli atti del processo risultava aver svolto attività difensiva). 5. L’accoglimento del secondo motivo di revocazione determina la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e la conseguenziale condanna al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte di chiara inammissibile il primo motivo ; dichiarato ammissibile il secondo motivo, revoca l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate; condanna Agenzia delle entrate al