CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10757/2017 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Trani, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - RICORRENTE - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Sindaco p.t. e AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in Persona del Direttore p.t.. - INTIMATI- avverso l’ordinanza n. 2373/2017, pubblicata in data 4.4.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’opposizione avverso il decreto con cui era stato liquidato - in favore del ricorrente - l’importo di € 1035,00, a titolo di compenso per la difesa penale in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice distrettuale ha ritenuto corretta la quantificazione, benché effettuata solo sulla base della documentazione prodotta F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10757/2017 Numero sezionale 498/2022 Numero di raccolta generale 14135/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 dall’opponente, senza disporre l’acquisizione degli atti del processo in cui era stato svolto il patrocinio. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia e la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Salerno non hanno svolto difese. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 170 D.P.R. 115/2002, 29 L. 794/1942, 15 D.LGS. 150/2011, 2697 C.C. e 24 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non poteva decidere l’opposizione senza acquisire d’ufficio gli atti del processo penale indispensabili per la quantificazione del compenso, non essendo onere dell’opponente provare le prestazioni svolte, stante l’impossibilità di ottenere copia dei fascicoli del giudizio penale. 3. Il ricorso è inammissibile. Con precedente ordinanza interlocutoria, il Collegio, rilevato che il ricorso era stato notificato presso la sede del Ministero della giustizia, ne ha ordinato la rinnovazione presso l’Avvocatura generale dello Stato, fissando un termine perentorio per l’adempimento. Il ricorrente ha però notificato l’impugnazione – in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] – presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, sicché la precedente ordinanza di questa Corte deve considerarsi disattesa, essendo inoltre scaduto il termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione del contraddittorio. Nel giudizio di legittimità, l' art. 371 bis c.p.c. , là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10757/2017 Numero sezionale 498/2022 Numero di raccolta generale 14135/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell' art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (Cass. .9097/2019; Cass.1930/2017). Il ricorso è – pertanto –inammissibile. Nulla sulle spese, dato che nessuna delle controparti ha svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8.3.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3