Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22739/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21521-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI , VIA G. PASCOLI, N. 39, rappresentato e difeso in proprio; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il g iudice designato d a lla Corte d’Appello di Bari rigettava la domanda, proposta dal procuratore antistatario [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva in proprio l’indennizzo per irragionevole durata delprocedimento civile presupposto.

Ric. 2021 n. 21521 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 2 -

1.1. In pari data [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto, non rispettando, tuttavia,il termine del 15.12.2020 assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, effettuata invece indata 04.01.2021.

Stante la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Bariordinava la rinnovazione della notifica, fissando il termine perentorio al 15.03.2021.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla nuova notifica senza, tuttavia, depositare il contenuto della busta telematica.

2. Con decreto depositato il 02.08.2021, la Corte d’Appello di Bari, in composizione collegiale , dichiarava l’estinzione del giudizio di opposizione così motivando: - nel corso dell’udienza di verifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva rilevato che l’opponente non aveva fornito la prova dell’adempimento dell’onere di rinnovo della notifica nei termini perentori imposti; -la parte che si avvale della notifica a mezzo PEC è tenuta a fornire la prova con modalità telematiche, salva l’ipotesi meramente residuale in cui tale possibilità non sussista e sia, perciò, ammesso il deposito cartaceo ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, legge 21 gennaio 1994, n. 53; -nel caso di specie, pur ricorrendo l’ipotesi di notifica a mezzo PEC, l’opponente si è limitato ad addurre generiche «disfunzioni operative del sistema Giuffré» a giustificazione del mancato depositodella prova telematica.

2. Avverso detta pronunciaOscar Lojodice proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Si difendeva il Ministero della Giustizia depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 152-156, comma 1 e 3, nonché degli artt. 162 - 164 e 291, Ric. 2021 n. 21521 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - comma 1, cod. proc. civ. –degli artt. 153, comma 2 e 154 cod. proc. civ. – d egli artt. 101, comma 2 , e 307, comma 3, cod. proc. civ. - dell’art. 19-bis, comma 5 , legge n. 53/94 – d ell’art. 5 - ter , legge n. 89/2001 –erronea motivazione – e rror in procedendo .

1.1. Con una prima censura i l ricorrente sostiene la non perentorietà del termine di notifica del ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione, in quanto l’art. 291 cod. pro c . civ. presume l’accertamento di un vizio che importi la nullità della notificazione, che non può certamente essere ravvisato nell’inosservanza del termine non perentorio per la notifica del ricorso contenuto nel decreto di fissazione dell’udienza.

1.2. Con una seconda censura il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, qualora non avesse ritenuto sufficiente la prova fornita dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’esistenza della notificazione telematica,avrebbe dovuto rilevare il motivo di estinzione del giudizio e assegnare un termine per il deposito in cancelleria di memorie per meglio documentare la regolarità della notifica.

La Corte territoriale avrebbe, dunque, erroneamente applicato l’art. 291, comma 1, cod. proc. civ.: con ciò rendendo nullo sia l’ordine di rinotifica, sia il termine perentorio fissato per la rinnovazione della notifica, rendendo conseguentemente irrilevante ogni questione in merito alla prova dell’avvenuta rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia.

1.3. Le due censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto riguardano la medesima questione della perentorietà del termine assegnato dal giudice dell’opposizione, e sono prive di pregio.

E’ ben vero che questa Corte, facendo applicazione al giudizio di opposizione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite (n. 5700 del 2014), ha già avuto modo di chiarire che «nel procedimento di equa Ric. 2021 n. 21521 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2 001 dà luogo ad un procedimento camerale, sicché il termine assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio e, laddove quest'ultima risulti omessa o inesistente, il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto (che ha valore sanante in applicazione analogica degli artt. 164 e 291 c.p.c.), deve fissare un nuovo termine per la notifica» (v.

Cass. n. 18433/2016; in precedenza, sentenza n. 18113 del 2015).

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’Appello –nel corso dell’udienza in camera di consiglio fissata per il 26.01.2021 - ha assegnato un nuovo termine qualificandolo come perentorio , a prescindere dalla non perentorietà del primo termine.

Poiché la seconda notifica deve considerarsi nulla, per le ragioni esposte al successivo punto 2.1., correttamente la Corte d’Appello non ha assegnato al ricorrente alcun ulteriore termine, procedendo invece alla dichiarazione di estinzione del giudizio, ex art. 291, comma 3, cod. proc. civ.

Un tale effetto è da ricollegare al fatto che, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l’interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile, ex art. 153, commi 1 e 2, cod. proc. civ.(Cass. n. 9541 del 2023; Cass.n. 4867 del 2006; Cass. n. 2899 del 2005).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1-bis e comma 1-ter legge n. 53/95 - v iolazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 2,cod. proc. civ. – v iolazione e falsa applicazione dell’art. 291, comma 1 e 3, cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 307, comma 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta l’erroneità dellapronuncia nella parte in cui nega la possibilità di depositocartaceo ai sensi del comma 1 - bis dell’art. 9 l.

Ric. 2021 n. 21521 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - n. 53/94, ignorando che la stessa norma, al successivo comma1-ter, prevede espressamente la prova ai sensi del comma 1-bis.

2.1. Il motivo è infondato.

Qualora l’atto di opposizione sia stato notificato a norma dell'articolo 3-bisdella legge n. 53 del 1994, come nel caso di specie, la medesima legge consente all’avvocato di procedere a norma dell’art. 9, comma 1-bis, ossia producendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, purché la copia analogica sia corredata dall’attestazione di conformità (v. in motivazione Cass. Sez. Trib., n. 981 del 16.01.2023).La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede – invece - l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, non già in copia, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, nei documenti su supporto cartaceo , vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale.

L’argomento trae conferma dalle seguenti norme: -l’art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono trattese la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». -l’art. 9, commi 1 e 1- bis , legge n. 53 del 1994, recitano: «1.

Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato Ric. 2021 n. 21521 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento». 1-bis: «Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». - l 'art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, come conv., il quale, introducendo l'art. 25-bis al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto, al comma 1, lett. b), n. 3: «3.

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico».

2.2. Nel caso che ci occupa il ricorrente non deduce di aver prodotto detta attestazione di conformità (v. provvedimento impugnato, p. 2 ultimo capoverso): pertanto,il motivo merita di essere rigettato.

3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21521-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI , VIA G. PASCOLI, N. 39, rappresentato e difeso in proprio; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il g iudice designato d a lla Corte d’Appello di Bari rigettava la domanda, proposta dal procuratore antistatario [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva in proprio l’indennizzo per irragionevole durata delprocedimento civile presupposto. Ric. 2021 n. 21521 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 2 - 1.1. In pari data [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto, non rispettando, tuttavia,il termine del 15.12.2020 assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, effettuata invece indata 04.01.2021. Stante la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Bariordinava la rinnovazione della notifica, fissando il termine perentorio al 15.03.2021. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla nuova notifica senza, tuttavia, depositare il contenuto della busta telematica. 2. Con decreto depositato il 02.08.2021, la Corte d’Appello di Bari, in composizione collegiale , dichiarava l’estinzione del giudizio di opposizione così motivando: - nel corso dell’udienza di verifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva rilevato che l’opponente non aveva fornito la prova dell’adempimento dell’onere di rinnovo della notifica nei termini perentori imposti; -la parte che si avvale della notifica a mezzo PEC è tenuta a fornire la prova con modalità telematiche, salva l’ipotesi meramente residuale in cui tale possibilità non sussista e sia, perciò, ammesso il deposito cartaceo ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, legge 21 gennaio 1994, n. 53; -nel caso di specie, pur ricorrendo l’ipotesi di notifica a mezzo PEC, l’opponente si è limitato ad addurre generiche «disfunzioni operative del sistema Giuffré» a giustificazione del mancato depositodella prova telematica. 2. Avverso detta pronunciaOscar Lojodice proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Si difendeva il Ministero della Giustizia depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 152-156, comma 1 e 3, nonché degli artt. 162 - 164 e 291, Ric. 2021 n. 21521 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - comma 1, cod. proc. civ. –degli artt. 153, comma 2 e 154 cod. proc. civ. – d egli artt. 101, comma 2 , e 307, comma 3, cod. proc. civ. - dell’art. 19-bis, comma 5 , legge n. 53/94 – d ell’art. 5 - ter , legge n. 89/2001 –erronea motivazione – e rror in procedendo . 1.1. Con una prima censura i l ricorrente sostiene la non perentorietà del termine di notifica del ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione, in quanto l’art. 291 cod. pro c . civ. presume l’accertamento di un vizio che importi la nullità della notificazione, che non può certamente essere ravvisato nell’inosservanza del termine non perentorio per la notifica del ricorso contenuto nel decreto di fissazione dell’udienza. 1.2. Con una seconda censura il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, qualora non avesse ritenuto sufficiente la prova fornita dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’esistenza della notificazione telematica,avrebbe dovuto rilevare il motivo di estinzione del giudizio e assegnare un termine per il deposito in cancelleria di memorie per meglio documentare la regolarità della notifica. La Corte territoriale avrebbe, dunque, erroneamente applicato l’art. 291, comma 1, cod. proc. civ.: con ciò rendendo nullo sia l’ordine di rinotifica, sia il termine perentorio fissato per la rinnovazione della notifica, rendendo conseguentemente irrilevante ogni questione in merito alla prova dell’avvenuta rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia. 1.3. Le due censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto riguardano la medesima questione della perentorietà del termine assegnato dal giudice dell’opposizione, e sono prive di pregio. E’ ben vero che questa Corte, facendo applicazione al giudizio di opposizione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite (n. 5700 del 2014), ha già avuto modo di chiarire che «nel procedimento di equa Ric. 2021 n. 21521 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2 001 dà luogo ad un procedimento camerale, sicché il termine assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio e, laddove quest'ultima risulti omessa o inesistente, il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto (che ha valore sanante in applicazione analogica degli artt. 164 e 291 c.p.c.), deve fissare un nuovo termine per la notifica» (v. Cass. n. 18433/2016; in precedenza, sentenza n. 18113 del 2015). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’Appello –nel corso dell’udienza in camera di consiglio fissata per il 26.01.2021 - ha assegnato un nuovo termine qualificandolo come perentorio , a prescindere dalla non perentorietà del primo termine. Poiché la seconda notifica deve considerarsi nulla, per le ragioni esposte al successivo punto 2.1., correttamente la Corte d’Appello non ha assegnato al ricorrente alcun ulteriore termine, procedendo invece alla dichiarazione di estinzione del giudizio, ex art. 291, comma 3, cod. proc. civ. Un tale effetto è da ricollegare al fatto che, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l’interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile, ex art. 153, commi 1 e 2, cod. proc. civ.(Cass. n. 9541 del 2023; Cass.n. 4867 del 2006; Cass. n. 2899 del 2005). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1-bis e comma 1-ter legge n. 53/95 - v iolazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 2,cod. proc. civ. – v iolazione e falsa applicazione dell’art. 291, comma 1 e 3, cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 307, comma 3, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’erroneità dellapronuncia nella parte in cui nega la possibilità di depositocartaceo ai sensi del comma 1 - bis dell’art. 9 l. Ric. 2021 n. 21521 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - n. 53/94, ignorando che la stessa norma, al successivo comma1-ter, prevede espressamente la prova ai sensi del comma 1-bis. 2.1. Il motivo è infondato. Qualora l’atto di opposizione sia stato notificato a norma dell'articolo 3-bisdella legge n. 53 del 1994, come nel caso di specie, la medesima legge consente all’avvocato di procedere a norma dell’art. 9, comma 1-bis, ossia producendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, purché la copia analogica sia corredata dall’attestazione di conformità (v. in motivazione Cass. Sez. Trib., n. 981 del 16.01.2023).La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede – invece - l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, non già in copia, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, nei documenti su supporto cartaceo , vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale. L’argomento trae conferma dalle seguenti norme: -l’art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono trattese la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». -l’art. 9, commi 1 e 1- bis , legge n. 53 del 1994, recitano: «1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato Ric. 2021 n. 21521 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento». 1-bis: «Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». - l 'art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, come conv., il quale, introducendo l'art. 25-bis al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto, al comma 1, lett. b), n. 3: «3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico». 2.2. Nel caso che ci occupa il ricorrente non deduce di aver prodotto detta attestazione di conformità (v. provvedimento impugnato, p. 2 ultimo capoverso): pertanto,il motivo merita di essere rigettato. 3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente
Decreto Cassazione n. 22739/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris