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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:223
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0679 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 19 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Contratto di mutuo denominato in valuta estera – Clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di tale clausola – Azione di restituzione delle somme versate in virtù della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione – Ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo un periodo di sospensione» Nella causa C‑679/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 9 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2024, nel procedimento HL contro [OSCURATO:PERSONA]Credit [OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA].,

LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per UniCredit [OSCURATO:PERSONA]., da Z. Lajer, ügyvéd; – per il governo ungherese, da D. Csoknyai e M. Z. Fehér, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e Zs.

Teleki, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HL, un consumatore, da una parte, e UniCredit [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]., due istituti finanziari ungheresi, dall’altra, in merito alla richiesta presentata da HL volta, da un lato, a far constatare l’invalidità del contratto di mutuo stipulato con UniCredit [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale contratto conterrebbe una clausola abusiva e, dall’altro, a mantenere gli effetti giuridici di detto contratto ad eccezione di tale clausola.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il decimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; (…)». 4 L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone: «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore». 5 Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». 6 L’articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva, dispone quanto segue: «Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». 7 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, prevede quanto segue: «1.

Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende». 8 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 9 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto ungherese Il precedente codice civile 10 L’articolo 209, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] Törvénykönyvről szóló 1959. évi

IV. törvény (legge n.

IV del 1959, che istituisce il codice civile), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «precedente codice civile»), prevedeva quanto segue: «Una condizione generale di un contratto o una clausola di un contratto di consumo che non sia stata oggetto di una negoziazione individuale è abusiva quando, nonostante i requisiti di buona fede e di equità, definisce unilateralmente e in modo ingiustificato i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto a scapito della parte contraente a cui l’altra parte impone la clausola». 11 Ai sensi dell’articolo 234, paragrafo 1, del precedente codice civile: «Salvo eccezioni previste dalla legge, chiunque può invocare l’invalidità di un contratto nullo, senza limiti di tempo.

La nullità può essere constatata senza che sia necessario avviare un procedimento separato». 12 L’articolo 237 di tale codice era così formulato: «1.

Quando il contratto è invalido, occorre ripristinare la situazione precedente alla stipula del contratto.

2. Se non è possibile ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del contratto, il giudice può dichiarare il contratto efficace fino alla sua pronuncia.

Un contratto invalido può essere dichiarato valido se è possibile rimuovere la causa di invalidità mediante l’eliminazione del vantaggio sproporzionato, in particolare in caso di contratto viziato da violenza per abuso di dipendenza o evidente squilibrio tra le prestazioni delle parti.

In tal caso, occorre disporre la restituzione della prestazione, se del caso, senza controprestazione. (…)». 13 Ai sensi dell’articolo 321 di detto codice: «1.

Chiunque abbia il diritto di recedere dal contratto in virtù del contratto stesso o ex lege esercita tale diritto mediante dichiarazione indirizzata all’altra parte.

Il recesso pone fine al contratto.

2. Se la risoluzione non ha effetto immediato, il contratto rimane in vigore fino alla scadenza del preavviso contrattuale o legale». 14 L’articolo 324 dello stesso codice così disponeva: «1. Salvo diversa disposizione, i crediti cadono in prescrizione dopo cinque anni.

2. La prescrizione del credito principale comporta la prescrizione dei crediti accessori.

La prescrizione dei crediti accessori non ha alcuna incidenza sul credito principale. (…)». 15 Ai sensi dell’articolo 326 del precedente codice civile: «1.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il credito diventa esigibile.

2. Se il titolare di un credito non è in grado di farlo valere per un motivo valido, può procedere all’esecuzione entro un anno (o tre mesi, se il termine di prescrizione è di un anno al massimo) a far data dalla scomparsa dell’ostacolo, anche se il termine di prescrizione è già scaduto o se la durata residua è inferiore a un anno (o tre mesi, se il termine di prescrizione è di un anno al massimo).

La presente disposizione si applica anche se il creditore concede al debitore, dopo la scadenza, una proroga del termine a sua disposizione per adempiere». 16 L’articolo 327 di tale codice così prevedeva: «1.

Il fatto di invitare per iscritto il debitore ad adempiere, di chiedere l’esecuzione del credito in giudizio, di modificare il credito mediante accordo (anche transattivo) e, infine, per il debitore, di riconoscere il proprio debito interrompe la prescrizione.

2. Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno in cui la prescrizione è stata interrotta o dalla data di conclusione definitiva del procedimento che l’ha interrotta. (…)».

La legge DH1 17 L’articolo 1 della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII.

Törvény [legge n.

XXXVIII del 2014, relativa alla definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia resa dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile relativamente ai contratti di mutuo conclusi da istituti di credito con i consumatori], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH1»), così prevede: «1.

La presente legge si applica ai contratti di mutuo stipulati con i consumatori tra il 1 o maggio 2004 e il giorno della sua entrata in vigore.

Ai fini della presente legge, sono considerati contratti di mutuo stipulati con i consumatori i contratti di credito, di mutuo o di leasing denominati in valuta (registrati in valuta o concessi in valuta e rimborsati in fiorini ungheresi) o in fiorini ungheresi e stipulati tra un istituto finanziario e un consumatore, se una clausola generale o una clausola non negoziata individualmente che include una delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, è integrata in detto contratto. (…)

6. Ai fini dei crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati con i consumatori, le disposizioni [del precedente codice civile] relative alla prescrizione devono essere interpretate nel senso che tali crediti non cadono in prescrizione fintantoché il contratto rimane in vigore, poiché il termine di prescrizione decorre solo dal giorno in cui il contratto prende fine.

7. La prescrizione dei crediti di cui al paragrafo 6 è sospesa a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data fissata in una legge separata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafo

3. (…)».

La legge DH2 18 L’articolo 9 della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [legge n.

XL del 2014, relativa alle norme applicabili al conteggio previsto nella legge n.

XXXVIII del 2014, relativa a definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia resa dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile relativamente ai contratti di mutuo conclusi da istituti di credito con i consumatori, nonché a altre disposizioni], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH2»), così prevede: «Il termine di prescrizione dei crediti derivanti dai contratti stipulati con i consumatori previsto dall’articolo 1, paragrafo 7, della [legge DH1] è sospeso fino alla data di comunicazione al consumatore del conteggio previsto dalla presente legge e al più tardi fino al 31 dicembre 2015». 19 Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, della legge in parola: «Qualsiasi azione legale intentata da una parte volta a ottenere dal giudice la dichiarazione di invalidità di un contratto che rientra nella sfera di applicazione della presente legge o di alcune delle clausole di tale contratto (in prosieguo: l’“invalidità parziale”) - indipendentemente dal motivo di invalidità fatto valere - deve essere accompagnata dalla domanda che il giudice applichi le conseguenze giuridiche dell’invalidità, ovvero dichiari il contratto valido o efficace fino al giorno in cui emette la sua decisione.

In caso contrario, e se la parte non dà seguito ad una richiesta di regolarizzazione, il giudice non può pronunciarsi sul merito del ricorso.

La richiesta della parte che il giudice tragga le conseguenze giuridiche dell’invalidità o dell’invalidità parziale precisa le conseguenze giuridiche di cui si chiede l’applicazione.

A tal proposito, la richiesta deve essere precisa e quantificata e includere il rendiconto tra le parti».

Giurisprudenza nazionale 20 Ai sensi del 1/2010. (VI. 28.) PK (Legfelsőbb [OSCURATO:PERSONA]) vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről [parere n. 1/2010 (VI. 28.) del collegio misto civile della Legfelsőbb [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Ungheria) relativo alle conseguenze giuridiche dell’invalidità (in prosieguo: il «parere 1/2010»)]: «(…)

2. La conseguenza giuridica generale dell’invalidità di un’operazione è che tale operazione non è idonea a costituire diritti, vale a dire che gli effetti giuridici voluti dalle parti non possono essere conseguiti.

Si tratta di una conseguenza giuridica che il giudice deve applicare d’ufficio in caso di nullità e che, salvo eccezioni previste dalla legge, può essere fatta valere da chiunque senza limiti di tempo.

Tuttavia, in caso di annullabilità del contratto, tale conseguenza giuridica generale può applicarsi solo se il contratto viene effettivamente impugnato con successo dagli aventi diritto.

Sia in caso di nullità sia in caso di annullabilità, il giudice applicherà le altre conseguenze dell’invalidità (articolo 237 del [precedente codice civile] solo su richiesta di una parte, nel rispetto dei limiti in materia di prescrizione e usucapione.

3. Il ripristino dello status quo ante può avvenire solo in natura.

Non costituisce ripristino dello status quo ante la situazione in cui una delle parti possa restituire il bene ricevuto solo in forma di pagamento del suo equivalente in denaro. (…)». 21 La 2/2014. számú PJE [[OSCURATO:PERSONA] jogegységi] határozat [decisione 2/2014 della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), del 16 giugno 2014, emessa nell’interesse di un’applicazione uniforme del diritto in materia civile], dispone quanto segue: «(…) Nell’ipotesi in cui i termini del contratto e le informazioni fornite dall’istituto finanziario abbiano chiaramente consentito a un determinato consumatore, considerato come un “consumatore medio”, di rendersi conto che si assumeva il rischio di cambio da solo e senza limiti e che le variazioni del tasso di cambio sfavorevoli nei suoi confronti non erano soggette ad alcun limite massimo, il carattere abusivo della clausola esaminata non può essere stabilito sulla base dell’articolo 209, paragrafo 5, del precedente codice civile.

Pertanto, il fatto che il consumatore abbia ricevuto le informazioni previste dalla legge e abbia firmato la dichiarazione di presa visione dei rischi deve essere interpretato, salvo prova contraria, nel senso che era o avrebbe dovuto essere chiaro e comprensibile per il consumatore che il rischio di cambio ricadeva su di lui senza limiti.

Spetta all’istituto finanziario dimostrare che il consumatore è stato informato in tal senso.

Per contro, se la clausola che prevede l’assunzione di un rischio di cambio illimitato non era chiaramente individuabile o comprensibile dal consumatore per colpa imputabile all’istituto finanziario, sussistono i presupposti per constatare l’abusività del contratto. (…) Spetta al consumatore dimostrare che le informazioni erano inadeguate e che, di conseguenza, la formulazione della clausola contrattuale relativa al rischio di cambio non era chiara e comprensibile per lui». 22 La sentenza Gfv.VI.30.382/2023/3 della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), del 14 febbraio 2024, statuisce quanto segue: «26. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, sebbene ai sensi dell’articolo 234, paragrafo 1, del precedente codice civile e salvo eccezioni previste dalla legge, l’invalidità di un contratto nullo possa essere invocata da chiunque senza limiti di tempo e la nullità possa essere accertata senza che sia necessario avviare un procedimento separato, il giudice applica le altre conseguenze giuridiche dell’invalidità [(articolo 237 del precedente codice civile)] solo su domanda di una parte e nei limiti della prescrizione e dell’usucapione [parere 1/2010, punto (2, secondo comma)].

Dall’entrata in vigore, il 1 o novembre 2014, dell’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2, qualsiasi azione legale di una parte volta a far constatare dal giudice l’invalidità di un contratto che rientra nella sfera di applicazione di tale disposizione deve essere accompagnata da una domanda volta a far applicare dal giudice le conseguenze giuridiche dell’invalidità.

L’azione volta a ottenere che il giudice dichiari l’invalidità del contratto e, al contempo, ne tragga le relative conseguenze giuridiche non corrisponde a una pluralità di domande, ma a un’unica domanda di condanna di origine giurisprudenziale [sentenza Gfv.VII.30.758/2017/10 della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema)].

Nell’ambito di un procedimento avente tale oggetto, non è necessario che il giudice si pronunci con sentenza interlocutoria sulla base giuridica della domanda.

27. Ai sensi della normativa speciale applicabile al contratto di mutuo denominato nella valuta controversa, vale a dire l’articolo 1, paragrafo 6, della legge DH1, il dies a quo del termine di prescrizione corrisponde alla scadenza del contratto e non dalla possibilità per il creditore di perseguire l’esecuzione del credito bancario da esso derivante.

Infatti, ai sensi di tale disposizione, le norme del precedente codice civile in materia di prescrizione devono essere interpretate nel senso che i crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati con i consumatori non cadono in prescrizione fintantoché il contratto rimane in vigore, poiché il termine di prescrizione decorre solo a partire dal giorno in cui il contratto prende fine.

Quando il contratto prende fine in ragione della sua esecuzione, l’istituto finanziario non detiene più, per definizione, alcun credito nei confronti del debitore a tale data, ma se prende fine per risoluzione con effetto immediato [articolo 321, paragrafo 1, del precedente codice civile], il credito sopravvive logicamente alla cessazione del contratto. (…)

40. Se viene sollevata l’eccezione di prescrizione, tale questione viene esaminata prima dell’esame nel merito del credito, poiché l’esecuzione di un credito prescritto non può essere chiesta in giudizio.

Il termine di prescrizione dei crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati con i consumatori decorre in modo uniforme, in base a una disposizione legislativa speciale, dal giorno in cui il contratto prende fine.

La prescrizione dell’azione del consumatore volta a ottenere dal giudice le conseguenze giuridiche dell’invalidità del contratto è valutata indipendentemente dalla prescrizione del credito dell’istituto finanziario».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 23 Il 14 febbraio 2008, HL ha stipulato con UniCredit [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri (CHF), per un importo corrispondente a 5100000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 12750), rimborsabile in fiorini ungheresi in un periodo di 360 mesi. 24 Tale contratto conteneva una clausola in base alla quale il rischio connesso all’apprezzamento della valuta estera rispetto al fiorino ungherese era interamente a carico del consumatore (in prosieguo: la «clausola relativa al rischio di cambio»). 25 Il 17 maggio 2012, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto di mutuo a causa di un ritardo nel pagamento delle rate mensili dovute dal 15 novembre 2011. 26 Il 28 dicembre 2012, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un titolo esecutivo sulla base del quale ha avviato un procedimento esecutivo nei confronti di HL, che è ancora in corso.

Il 17 marzo 2017, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] il proprio credito derivante dal contratto di mutuo. 27 Il 4 aprile 2023, HL ha adito il giudice di primo grado competente al fine di ottenere, in via principale, a causa dell’inadempimento da parte della banca del suo obbligo di informazione e dell’insufficienza delle informazioni fornite in merito al rischio di cambio, la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo e, in quanto conseguenza giuridica di tale dichiarazione, il mantenimento degli effetti giuridici di tale contratto, ad eccezione della clausola relativa al rischio di cambio, considerata non apposta.

HL ha inoltre chiesto l’effettuazione di un rendiconto tra le parti, conformemente all’articolo 3 della legge DH2 e alla luce della sentenza del 31 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑472/20 , EU:C:2022:242 ), impegnandosi a rimborsare, a partire dalla decisione definitiva, il proprio debito esistente alla data del 5 settembre 2012, pari a 5223492 HUF (circa EUR 13058), maggiorato di interessi. 28 In subordine, HL ha chiesto al giudice adito di dichiarare la nullità del contratto di mutuo e, in quanto conseguenza giuridica di tale nullità, di dichiarare che tale contratto produce effetti solo fino al giorno della pronuncia della sentenza, conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2. 29 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato un’eccezione sulla base della prescrizione dell’azione di HL e hanno chiesto il rigetto del ricorso. 30 Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso di HL in ragione della prescrizione.

Non si è pronunciato sulla nullità del contratto, ritenendo che, in ogni caso, la domanda dell’interessato a che il giudice traesse le conseguenze giuridiche della nullità fosse prescritta. 31 HL ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), che è il giudice del rinvio, facendo valere, segnatamente, l’invalidità del contratto di mutuo controverso in considerazione dell’insufficienza delle informazioni fornite dalla banca in merito al rischio di cambio.

Inoltre, egli ritiene che il suo credito non fosse prescritto e, richiamandosi alle sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( C‑609/19 , EU:C:2021:469 ) e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 ), ha sottolineato che, ai fini della restituzione di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, nessun termine di prescrizione può essere opposto al consumatore che ignora il carattere abusivo di tale clausola figurante in un contratto di mutuo. 32 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per la conferma della sentenza di primo grado. 33 Il giudice del rinvio rileva di essere chiamato a pronunciarsi sulla sorte da riservare a un contratto di mutuo denominato in valuta estera quando una clausola contenuta in detto contratto, in forza della quale il rischio di cambio è interamente sopportato dal consumatore, è dichiarata abusiva a causa di un’informazione insufficiente per quanto riguarda la natura del rischio in parola, e la soppressione di detta clausola, che definirebbe l’oggetto principale del contratto, comporterebbe l’invalidità del medesimo contratto nella sua interezza. 34 Detto giudice precisa di nutrire dubbi circa il modo in cui debba essere calcolato il termine di prescrizione applicabile all’azione con cui il consumatore chiede al giudice di trarre le conseguenze giuridiche dall’invalidità del contratto di mutuo. 35 Il giudice del rinvio indica che, in base al diritto ungherese, in particolare all’articolo 1, paragrafo 6, della legge DH1, il termine di prescrizione dei crediti derivanti da un contratto stipulato con un consumatore decorre, in linea di principio, dalla data in cui tale contratto prende fine. 36 A tale riguardo, il giudice di primo grado, basandosi sul punto 2 del parere 1/2010 e sulla sentenza Gfv.VI.30.382/2023/3 della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) del 14 febbraio 2024, da una parte, ha ritenuto che la domanda presentata da HL a che il giudice traesse le conseguenze giuridiche dell’invalidità del contratto di mutuo controverso rientrasse nelle disposizioni in materia di prescrizione, in particolare nell’articolo 324, paragrafo 1, del precedente codice civile, secondo cui i crediti si prescrivono in cinque anni. 37 D’altra parte, per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione di tale domanda, detto giudice ha ritenuto che esso avesse iniziato a decorrere dalla data di conclusione del contratto di mutuo, poiché le cause di invalidità invocate esistevano già al momento della sua stipulazione.

Più precisamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che l’articolo 1, paragrafo 6, della legge DH1 non fosse applicabile nella fattispecie, in quanto deve ritenersi che, in linea di principio, un contratto invalido, e quindi nullo con effetto retroattivo, non possa aver mai prodotto effetti giuridici, distinguendosi, per questo motivo, da un contratto che, un giorno, prende fine o cessa di produrre i suoi effetti. 38 Per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, il giudice del rinvio osserva che, nella sentenza di primo grado, è precisato che essa dura solo per il periodo definito dall’articolo 1, paragrafo 7, della legge DH1 nonché dall’articolo 9 della legge DH2, vale a dire fino alla data di comunicazione al consumatore del conteggio previsto da tale legge DH2 e al più tardi fino al 31 dicembre 2015, anche supponendo che tali disposizioni siano ritenute applicabili ai crediti derivanti dall’invalidità di un contratto. 39 Il giudice del rinvio rileva che, secondo il giudice di primo grado, non vi è stata interruzione della prescrizione in quanto, se l’articolo 1, paragrafo 6, della legge DH1 dovesse essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione era applicabile ai crediti derivanti dall’invalidità di un contratto e decorreva solo dalla fine di tale contratto, occorrerebbe constatare la scadenza del termine di cinque anni previsto dal precedente codice civile, essendo tale termine decorso tra la data di risoluzione del contratto, avvenuta il 17 maggio 2012, e quella di proposizione del ricorso nella causa principale, ossia il 4 aprile 2023. 40 Lo stesso giudice del rinvio ritiene che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui la clausola abusiva riguarda l’oggetto principale del contratto di mutuo e comporta la totale invalidità del contratto, tale termine di cinque anni decorre dal 14 febbraio 2008, data di conclusione del contratto, senza possibilità di proroga mediante un’eventuale sospensione della prescrizione prevista dalle leggi DH1 e DH2, comunque fino al 31 dicembre 2015 al più tardi.

Tale proroga avrebbe eventualmente consentito al consumatore di individuare l’abusività della clausola contrattuale relativa al rischio di cambio. 41 Detto giudice si interroga quindi se, alla luce della decisione n. 2/2014, del 16 giugno 2014, della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) e della giurisprudenza della Corte relativa al livello di informazione che la banca deve fornire al consumatore, tale termine di prescrizione sia sufficiente per consentire al consumatore di individuare il carattere abusivo di detta clausola e di far valere i propri diritti, quando il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. 42 In tale contesto, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le finalità di cui agli articoli 1 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, possano conseguirsi qualora, nel caso di una domanda fatta valere dal consumatore nell’ambito di un procedimento avviato su sua iniziativa e basata sul carattere abusivo dell’oggetto principale di un contratto di mutuo stipulato con il consumatore ([con riguardo alle] informazioni sul rischio del tasso di cambio), la pretesa economica sia soggetta al termine di prescrizione di cinque anni previsto dal codice civile ungherese, a decorrere dal momento in cui è possibile presentare il ricorso – tenendo altresì conto delle disposizioni delle leggi DH1 e DH2, le quali prevedono la possibilità di sospendere il termine di prescrizione – a prescindere dal fatto che il carattere abusivo dell’oggetto principale del contratto ne implichi la nullità totale, con la conseguenza che il recesso unilaterale dal contratto non può comportarne la risoluzione e la data di stipula del contratto determina il dies a quo del termine di prescrizione. 2) Se siano rilevanti per il conseguimento delle finalità della direttiva le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di prescrizione del termine per far valere le pretese di un consumatore, nonché le decisioni pronunciate, a seguito di dette sentenze, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Ungheria), che sono vincolanti o costituiscono quantomeno dei precedenti nei confronti dei giudici ungheresi, in base alle quali il consumatore deve essere in grado di riconoscere il carattere abusivo dell’oggetto principale del contratto che ha stipulato.

In caso di risposta affermativa, se [la data di] tali decisioni possa essere considerata come il dies a quo del termine di prescrizione per far valere la richiesta di dichiarazione del carattere abusivo o se il termine di prescrizione possa essere considerato sospeso unicamente tra il momento della stipula del contratto e la data della pronuncia di tali decisioni. 3) Oltre alla data di pronuncia delle decisioni di cui alla seconda questione, se debba essere preso altresì in considerazione il momento in cui il consumatore è venuto a conoscenza di tali decisioni quale dies a quo del termine di prescrizione o se occorra considerarlo come la fine del periodo di sospensione del termine di prescrizione, iniziato con la stipula del contratto. 4) Ove la domanda del consumatore si basi sul carattere abusivo dell’oggetto principale del contratto, nel caso in cui il termine di prescrizione inizi a decorrere dal momento della stipula del contratto, se sia legittimo concedere al consumatore la possibilità di far valere la propria domanda fino alla scadenza del contratto che ha stipulato, qualora la durata del contratto superi il termine di prescrizione di cinque anni attualmente in vigore».

Sulla competenza della Corte 43 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte non sia competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poiché con tali questioni il giudice del rinvio non chiede l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione.

Infatti, poiché la direttiva 93/13 non contiene alcuna norma relativa alla prescrizione, le questioni verterebbero in realtà sull’interpretazione delle norme di diritto civile nazionale in materia, che rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 44 A tale riguardo, va rilevato che l’argomento dedotto da UniCredit [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla premessa erronea secondo cui l’esercizio, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, del loro diritto di definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 50 e giurisprudenza citata]. 45 Infatti, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, mettendo in questione il rafforzamento dell’efficacia di detta tutela tramite l’adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell’Unione europea, come emerge dal decimo considerando di tale direttiva [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 51 e giurisprudenza citata]. 46 In tale contesto, occorre ricordare che il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere.

Nell’ambito di tale cooperazione, spetta al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia nel procedimento principale, che è il solo ad avere una conoscenza precisa dei fatti all’origine di quest’ultima e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, quanto la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte.

Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punto 47 ]. 47 Inoltre, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, la Corte non può pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni normative o regolamentari nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto dell’Unione.

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che sono attribuite all’Unione europea [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 53 e giurisprudenza citata]. 48 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alle modalità di calcolo del termine di prescrizione quinquennale applicabile all’azione con cui il consumatore chiede al giudice nazionale di trarre conseguenze giuridiche dall’invalidità del contratto di mutuo. 49 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta o meno a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui detto termine di prescrizione di cinque anni previsto dal precedente codice civile decorre dalla data di conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore, nel caso in cui una clausola di tale contratto fosse ritenuta abusiva e la soppressione di tale clausola, che definisce l’oggetto principale del contratto, comportasse l’invalidità dell’intero contratto.

Inoltre, il giudice del rinvio sottopone alla Corte ulteriori questioni relative all’individuazione del dies a quo di tale termine di prescrizione, nell’ipotesi in cui il calcolo a partire dalla data di conclusione del contratto in questione non fosse considerato dalla Corte compatibile con gli obiettivi e le finalità della direttiva 93/13. 50 Pertanto, non si può ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale verta sull’interpretazione del diritto ungherese e, di conseguenza, l’argomento di UniCredit [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’incompetenza della Corte deve essere respinto. 51 Da quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 52 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto, da un lato, il giudice del rinvio non dimostra l’esistenza di un nesso tra il diritto ungherese e il diritto dell’Unione.

D’altro lato, le questioni giuridiche sottese alle questioni pregiudiziali sollevate sarebbero ipotetiche, poiché non è necessario rispondere a tali questioni per consentire al giudice del rinvio di decidere sulla controversia principale.

A tale riguardo, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nulla impedisce a tale giudice di seguire la giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), che, inoltre, non è correttamente presentata in detta domanda. 53 Per giurisprudenza costante, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 24 luglio 2023, Lin,

C‑107/23 PPU

, EU:C:2023:606 , punto 61 e giurisprudenza citata). 54 Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza.

Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 24 luglio 2023, Lin,

C‑107/23 PPU

, EU:C:2023:606 , punto 62 e giurisprudenza citata). 55 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio appare necessaria ai fini della risoluzione della controversia di cui è investito. 56 Il giudice del rinvio esprime infatti dubbi in merito al calcolo del termine di prescrizione, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 93/13 e, più precisamente, al livello di informazione che la banca deve fornire al consumatore con riguardo al rischio di cambio. 57 Peraltro, per quanto riguarda i riferimenti del giudice del rinvio alla giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito all’articolo 267 TFUE, verificare o mettere in discussione l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo.

Pertanto, la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑436/23 , EU:C:2024:1023 , punto 18 e giurisprudenza citata). 58 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 59 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1 e 7 della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo che non può sussistere senza la clausola abusiva in quanto essa si riferisce all’oggetto principale del contratto, il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di tale nullità solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto. 60 In limine , occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13, detta direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. 61 In tale contesto, l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori da un professionista. 62 Secondo giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le regole di procedura applicabili ai ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione, a condizione però che le regole suddette non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C- 82/21, punto 86 e giurisprudenza citata]. 63 Per quanto riguarda il principio di effettività, l’unico in discussione nel presente procedimento, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

In tale prospettiva, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 23 e giurisprudenza citata]. 64 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 29 e giurisprudenza citata). 65 Per quanto riguarda l’opposizione di un termine di prescrizione ad una domanda proposta da un consumatore al fine della restituzione di importi indebitamente versati, fondata sul carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva 93/13, la Corte ha già confermato più volte che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta a far dichiarare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione di detto consumatore volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione, fatto salvo il rispetto, segnatamente, del principio di effettività [sentenza del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Prescrizione del rimborso delle spese ipotecarie), da C‑810/21 a C‑813/21 , EU:C:2024:81 , punto 43 e giurisprudenza citata]. 66 Pertanto, si deve ritenere che l’opposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non sia, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 27 e giurisprudenza citata]. 67 Con riguardo all’analisi delle caratteristiche di un termine di prescrizione come quello di cui al procedimento principale, la Corte ha precisato che siffatta analisi deve vertere sulla durata di tale termine e sulle modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 30 e giurisprudenza citata). 68 Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’applicazione di un termine di prescrizione quinquennale che inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo nei primi cinque anni successivi alla firma del contratto, indipendentemente dalla questione se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di detto consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto (sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑224/19 e C‑259/19 , EU:C:2020:578 , punto 91 ). 69 Pertanto, la data di conclusione del contratto contenente la clausola abusiva non può, in quanto tale, costituire il dies a quo del termine di prescrizione [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 31 ]. 70 In proposito, si deve tenere conto della situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

Del pari, occorre ricordare che i consumatori possono ignorare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario o non conoscere la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13 (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 45 e giurisprudenza citata). 71 Occorre parimenti tener conto del fatto che la Corte ha statuito che contratti di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sono generalmente eseguiti nel corso di periodi di lunga durata, sicché non si può escludere che, almeno per una parte dei pagamenti effettuati, la prescrizione maturi prima della scadenza del contratto di cui trattasi, di modo che un simile regime di prescrizione è tale da privare sistematicamente i consumatori della facoltà di chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati sul fondamento di clausole contrarie alla direttiva 93/13 [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere) da C‑80/21 a C- 82/21 , EU:C:2022:646 , punto 95 e giurisprudenza citata]. 72 Pertanto, per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione di cui trattasi nel procedimento principale, sussiste un rischio non trascurabile che, tenuto conto della modalità di determinazione di quest’ultimo da parte della giurisprudenza nazionale, il consumatore non sia in grado di invocare utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. 73 Infatti, secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, se l’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, che ha portato il giudice di primo grado a fissare il dies a quo del termine di prescrizione alla data di conclusione del contratto di mutuo stipulato tra UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e HL, ossia il 14 febbraio 2008, dovesse essere confermata, tale termine avrebbe iniziato a decorrere indipendentemente dal fatto che HL fosse a conoscenza, o potesse essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio e, quindi, potesse far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

A tale riguardo, nessun elemento nella decisione di rinvio indica che, al momento della conclusione del contratto, il consumatore fosse o fosse in grado di essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio e, quindi, che fosse in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli da tale direttiva, ciò che spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio verificare. 74 In considerazione di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo che non può sussistere senza la clausola abusiva in quanto essa si riferisce all’oggetto principale del contratto, il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di tale nullità solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto, se, a tale data, il consumatore non era o non era in grado di essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale in questione e, pertanto, non era in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

Sulla seconda e sulla terza questione 75 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che la data in cui la Corte si è pronunciata sull’interpretazione di tale direttiva o la data in cui il giudice supremo nazionale si è pronunciato sul carattere abusivo di clausole inserite nei contratti conclusi con i consumatori sia presa in considerazione ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione intentata da un consumatore e finalizzata alla restituzione delle somme versate sulla base di una clausola analoga a quella che ha dato luogo all’interpretazione della suddetta direttiva fornita dalla Corte o a quella oggetto della decisione del giudice nazionale, o ai fini della ripresa di tale termine dopo la sua sospensione. 76 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile alle questioni poste, e tenuto conto dei fatti della controversia come descritti nella decisione di rinvio, è opportuno circoscrivere l’analisi al solo caso della domanda presentata da un consumatore al fine di far valere gli effetti restitutivi derivanti dall’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale. 77 Occorre ricordare che, al fine segnatamente di garantire una tutela effettiva dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva 93/13, quest’ultimo deve poter far valere, in qualsiasi momento, il carattere abusivo di una clausola contrattuale non solo come mezzo di difesa, ma anche al fine di far dichiarare dal giudice il carattere abusivo di una clausola contrattuale, cosicché una domanda proposta dal consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 38 ). 78 Ciò posto, la Corte ha statuito che la fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di un’azione di ripetizione proposta da un consumatore, sulla base di una clausola contrattuale abusiva, alla data in cui il giudice supremo nazionale abbia pronunciato sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola ripresa nel contratto controverso consentirebbe al professionista, in molteplici casi, di conservare le somme indebitamente acquisite a danno del consumatore in forza della clausola abusiva, il che sarebbe incompatibile con il requisito derivante dalla giurisprudenza ricordata al punto 68 della presente sentenza, secondo la quale tale dies a quo non può essere fissato indipendentemente dal fatto che lo stesso consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di quest’ultima clausola su cui si fonda il diritto alla ripetizione e senza far gravare sul professionista un obbligo di diligenza e di informazione nei confronti del consumatore, aggravando così la situazione di inferiorità di quest’ultimo che la direttiva 93/13 mira ad ovviare [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C 561/21 , EU:C:2024:362 , punto 47 ]. 79 Inoltre, in assenza di un obbligo di informazione in capo al professionista, non può presumersi che il consumatore possa ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che una clausola contenuta nel suo contratto rivesta una portata equivalente a una clausola il cui carattere abusivo è stato accertato dal giudice supremo nazionale.

È pur vero che una giurisprudenza di questo tipo, se sufficientemente pubblicizzata, può consentire al consumatore medio di rendersi conto del carattere abusivo di una clausola tipo inserita nel suo contratto con un professionista.

Tuttavia, non ci si può aspettare che tale consumatore, che la direttiva 93/13 mira a proteggere in considerazione della sua posizione di inferiorità rispetto al professionista, intraprenda iniziative aventi il carattere di una ricerca giuridica [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punti 48 e 49 e giurisprudenza citata]. 80 A tal riguardo, occorre ricordare che dalla formulazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 risulta che la tutela accordata da detta direttiva dipende dai fini per i quali una persona fisica agisce, vale a dire quelli che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale.

Orbene, sebbene si possa esigere dai professionisti che si tengano informati circa gli aspetti giuridici relativi alle clausole che prendono l’iniziativa di inserire nei contratti che concludono con consumatori nell’ambito di un’attività commerciale abituale, in particolare alla luce della giurisprudenza nazionale relativa a siffatte clausole, non ci si può attendere da questi ultimi un atteggiamento analogo, tenuto conto del carattere occasionale, se non addirittura eccezionale, della conclusione di un contratto contenente una siffatta clausola [sentenza del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Prescrizione del rimborso delle spese ipotecarie), da C 810/21 a C 813/21 , EU:C:2024:81 , punto 60 ]. 81 Inoltre, occorre al riguardo sottolineare che una siffatta giurisprudenza nazionale non è necessariamente tale da consentire ipso facto di dichiarare abusive tutte le clausole di questo tipo incluse in tutti i contratti tra un professionista e un consumatore nello Stato membro di cui trattasi.

Qualora una clausola standardizzata sia stata dichiarata abusiva dal giudice supremo nazionale, occorre ancora, in linea di principio e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, determinare caso per caso in quale misura una clausola inserita in un contratto in particolare equivalga a tale clausola standardizzata e debba essere giudicata abusiva allo stesso titolo di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punti 50 e 51 ]. 82 Dalle suesposte considerazioni si evince che non può pretendersi da un consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto non solo che si tenga regolarmente informato, di propria iniziativa, delle decisioni del giudice supremo nazionale relative alle clausole standardizzate contenute nei contratti della stessa natura di quelli che egli abbia eventualmente stipulato con dei professionisti, ma anche che determini, sulla base di una sentenza di un giudice supremo nazionale, se clausole come quelle inserite in uno specifico contratto siano abusive [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punto 52 ]. 83 Pertanto, la direttiva 93/13 osta a che, per determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione del consumatore di ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola contrattuale abusiva, possa ritenersi che l’esistenza di una giurisprudenza nazionale, ancorché consolidata, relativa alla nullità di clausole simili, dimostri che è soddisfatta la condizione relativa alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di detta clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano [v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Prescrizione del rimborso delle spese ipotecarie), da C‑810/21 a C‑813/21 , EU:C:2024:81 , punto 61 ]. 84 I motivi esposti ai punti 78 e 81 della presente sentenza, che inducono a ritenere che la pronuncia di sentenze di un giudice supremo nazionale che accertano il carattere abusivo di talune clausole standardizzate non possa implicare, di per sé, che un consumatore sia o possa ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di una clausola simile di un contratto che ha stipulato con un professionista valgono, mutatis mutandis , nel caso di decisioni della Corte che statuiscono in via pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 93/13. 85 A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene le decisioni della Corte che statuiscono in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione beneficino di una pubblicità idonea a facilitarne l’accesso, anche per i consumatori, la Corte non si pronuncia sul carattere abusivo di clausole particolari e lascia sistematicamente il loro esame concreto alla valutazione del giudice nazionale, poiché tale esame non rientra, in linea di principio, nella competenza della Corte.

Ne consegue che un consumatore, ancorché direttamente interessato dal procedimento principale, non può dedurre da una siffatta decisione della Corte alcuna certezza circa il carattere abusivo di una clausola contrattuale contenuta in un contratto che egli ha concluso con un professionista, cosicché le sentenze della Corte citate dal giudice del rinvio non possono essere considerate una fonte di informazione per il consumatore medio sul carattere abusivo di una specifica clausola contrattuale [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punti 58 e 59 ]. 86 Per contro, una decisione giudiziaria avente forza di cosa giudicata, che constata il carattere abusivo di una clausola contrattuale e che è stata debitamente notificata al consumatore interessato, conformemente alle norme nazionali applicabili, in qualità di destinatario di tale decisione, può costituire il dies a quo del termine di prescrizione.

Una volta che tale decisione è diventata definitiva, si presume che il consumatore abbia piena conoscenza dell’irregolarità della clausola e sia quindi in grado di valutare autonomamente l’opportunità di intentare un’azione per la restituzione delle somme versate in virtù della clausola abusiva entro il termine previsto dal diritto nazionale. [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punti 36 e 37 ]. 87 Ciò posto, occorre precisare che, sebbene la direttiva 93/13 osti a che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme pagate da un consumatore in forza di una clausola contrattuale abusiva possa iniziare a decorrere indipendentemente dalla questione se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola in parola, detta direttiva non osta a che il professionista abbia la facoltà di provare che tale consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza di questo fatto prima della pronuncia di una sentenza di nullità della clausola stessa [sentenza del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 35 ]. 88 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che non esiste alcuna decisione giudiziaria definitiva che accerti il carattere abusivo e la nullità della clausola relativa al rischio di cambio. 89 In tali circostanze, anche supponendo che HL fosse a conoscenza delle decisioni pertinenti della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) o delle sentenze della Corte, né la data in cui tali decisioni e sentenze sono state pronunciate né la data in cui HL ne è effettivamente venuto a conoscenza possono costituire il dies a quo del termine di prescrizione. 90 Spetta, se del caso, al giudice del rinvio verificare se UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano dimostrato che HL fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 20024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punto 38 ]. 91 Infine, per quanto riguarda la questione relativa alla ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo la sua sospensione, occorre rilevare che la sospensione della prescrizione ha lo scopo di garantire che quest’ultima, il cui fondamento risiede proprio nella sanzione dell’inazione del titolare di un diritto, non produca effetti in una situazione che giustifica tale inazione.

La sospensione mira quindi a tutelare le situazioni in cui, per ragioni oggettive previste dalla legge, il titolare del diritto si trova in una situazione di difficoltà oggettiva che gli impedisce di esercitare tale diritto, evitando che il decorso del tempo ne comporti l’estinzione. 92 Ne consegue che la ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo un periodo di sospensione deve essere accompagnata dalle stesse garanzie previste per la determinazione del dies a quo di tale termine. 93 In considerazione delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione affermando che la direttiva 93/ 13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che la data in cui la Corte si è pronunciata sull’interpretazione di tale direttiva o la data in cui il giudice supremo nazionale si è pronunciato sul carattere abusivo di clausole inserite nei contratti conclusi con i consumatori sia presa in considerazione ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione intentata da un consumatore volta alla restituzione delle somme versate sulla base di una clausola analoga a quella che ha dato luogo all’interpretazione di detta direttiva fornita dalla Corte o a quella oggetto della decisione del giudice nazionale, o ai fini della ripresa di tale termine dopo la sua sospensione.

Sulla quarta questione 94 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulle spese 95 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo che non può sussistere senza la clausola abusiva in quanto essa si riferisce all’oggetto principale del contratto, il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di tale nullità solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto, se, a tale data, il consumatore non era o non era in grado di essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola contrattuale in questione e, pertanto, non era in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. 2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che la data in cui la Corte si è pronunciata sull’interpretazione di tale direttiva o la data in cui il giudice supremo nazionale si è pronunciato sul carattere abusivo di clausole inserite nei contratti conclusi con i consumatori sia presa in considerazione ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione intentata da un consumatore volta alla restituzione delle somme versate sulla base di una clausola analoga a quella che ha dato luogo all’interpretazione di detta direttiva fornita dalla Corte o a quella oggetto della decisione del giudice nazionale, o ai fini della ripresa di tale termine dopo la sua sospensione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0679 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 19 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Contratto di mutuo denominato in valuta estera – Clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di tale clausola – Azione di restituzione delle somme versate in virtù della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione – Ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo un periodo di sospensione» Nella causa C‑679/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 9 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2024, nel procedimento HL contro [OSCURATO:PERSONA]Credit [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per UniCredit [OSCURATO:PERSONA]., da Z. Lajer, ügyvéd; – per il governo ungherese, da D. Csoknyai e M. Z. Fehér, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e Zs. Teleki, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HL, un consumatore, da una parte, e UniCredit [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]., due istituti finanziari ungheresi, dall’altra, in merito alla richiesta presentata da HL volta, da un lato, a far constatare l’invalidità del contratto di mutuo stipulato con UniCredit [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale contratto conterrebbe una clausola abusiva e, dall’altro, a mantenere gli effetti giuridici di detto contratto ad eccezione di tale clausola. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il decimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; (…)». 4 L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone: «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore». 5 Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». 6 L’articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva, dispone quanto segue: «Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». 7 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, prevede quanto segue: «1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende». 8 L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 9 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto ungherese Il precedente codice civile 10 L’articolo 209, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959, che istituisce il codice civile), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «precedente codice civile»), prevedeva quanto segue: «Una condizione generale di un contratto o una clausola di un contratto di consumo che non sia stata oggetto di una negoziazione individuale è abusiva quando, nonostante i requisiti di buona fede e di equità, definisce unilateralmente e in modo ingiustificato i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto a scapito della parte contraente a cui l’altra parte impone la clausola». 11 Ai sensi dell’articolo 234, paragrafo 1, del precedente codice civile: «Salvo eccezioni previste dalla legge, chiunque può invocare l’invalidità di un contratto nullo, senza limiti di tempo. La nullità può essere constatata senza che sia necessario avviare un procedimento separato». 12 L’articolo 237 di tale codice era così formulato: «1.   Quando il contratto è invalido, occorre ripristinare la situazione precedente alla stipula del contratto. 2.   Se non è possibile ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del contratto, il giudice può dichiarare il contratto efficace fino alla sua pronuncia. Un contratto invalido può essere dichiarato valido se è possibile rimuovere la causa di invalidità mediante l’eliminazione del vantaggio sproporzionato, in particolare in caso di contratto viziato da violenza per abuso di dipendenza o evidente squilibrio tra le prestazioni delle parti. In tal caso, occorre disporre la restituzione della prestazione, se del caso, senza controprestazione. (…)». 13 Ai sensi dell’articolo 321 di detto codice: «1.   Chiunque abbia il diritto di recedere dal contratto in virtù del contratto stesso o ex lege esercita tale diritto mediante dichiarazione indirizzata all’altra parte. Il recesso pone fine al contratto. 2.   Se la risoluzione non ha effetto immediato, il contratto rimane in vigore fino alla scadenza del preavviso contrattuale o legale». 14 L’articolo 324 dello stesso codice così disponeva: «1.   Salvo diversa disposizione, i crediti cadono in prescrizione dopo cinque anni. 2.   La prescrizione del credito principale comporta la prescrizione dei crediti accessori. La prescrizione dei crediti accessori non ha alcuna incidenza sul credito principale. (…)». 15 Ai sensi dell’articolo 326 del precedente codice civile: «1.   La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il credito diventa esigibile. 2.   Se il titolare di un credito non è in grado di farlo valere per un motivo valido, può procedere all’esecuzione entro un anno (o tre mesi, se il termine di prescrizione è di un anno al massimo) a far data dalla scomparsa dell’ostacolo, anche se il termine di prescrizione è già scaduto o se la durata residua è inferiore a un anno (o tre mesi, se il termine di prescrizione è di un anno al massimo). La presente disposizione si applica anche se il creditore concede al debitore, dopo la scadenza, una proroga del termine a sua disposizione per adempiere». 16 L’articolo 327 di tale codice così prevedeva: «1.   Il fatto di invitare per iscritto il debitore ad adempiere, di chiedere l’esecuzione del credito in giudizio, di modificare il credito mediante accordo (anche transattivo) e, infine, per il debitore, di riconoscere il proprio debito interrompe la prescrizione. 2.   Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno in cui la prescrizione è stata interrotta o dalla data di conclusione definitiva del procedimento che l’ha interrotta. (…)». La legge DH1 17 L’articolo 1 della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény [legge n. XXXVIII del 2014, relativa alla definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia resa dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile relativamente ai contratti di mutuo conclusi da istituti di credito con i consumatori], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH1»), così prevede: «1.   La presente legge si applica ai contratti di mutuo stipulati con i consumatori tra il 1 o maggio 2004 e il giorno della sua entrata in vigore. Ai fini della presente legge, sono considerati contratti di mutuo stipulati con i consumatori i contratti di credito, di mutuo o di leasing denominati in valuta (registrati in valuta o concessi in valuta e rimborsati in fiorini ungheresi) o in fiorini ungheresi e stipulati tra un istituto finanziario e un consumatore, se una clausola generale o una clausola non negoziata individualmente che include una delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, è integrata in detto contratto. (…) 6.   Ai fini dei crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati con i consumatori, le disposizioni [del precedente codice civile] relative alla prescrizione devono essere interpretate nel senso che tali crediti non cadono in prescrizione fintantoché il contratto rimane in vigore, poiché il termine di prescrizione decorre solo dal giorno in cui il contratto prende fine. 7.   La prescrizione dei crediti di cui al paragrafo 6 è sospesa a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data fissata in una legge separata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafo 3. (…)». La legge DH2 18 L’articolo 9 della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [legge n. XL del 2014, relativa alle norme applicabili al conteggio previsto nella legge n. XXXVIII del 2014, relativa a definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia resa dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile relativamente ai contratti di mutuo conclusi da istituti di credito con i consumatori, nonché a altre disposizioni], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge DH2»), così prevede: «Il termine di prescrizione dei crediti derivanti dai contratti stipulati con i consumatori previsto dall’articolo 1, paragrafo 7, della [legge DH1] è sospeso fino alla data di comunicazione al consumatore del conteggio previsto dalla presente legge e al più tardi fino al 31 dicembre 2015». 19 Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, della legge in parola: «Qualsiasi azione legale intentata da una parte volta a ottenere dal giudice la dichiarazione di invalidità di un contratto che rientra nella sfera di applicazione della presente legge o di alcune delle clausole di tale contratto (in prosieguo: l’“invalidità parziale”) - indipendentemente dal motivo di invalidità fatto valere - deve essere accompagnata dalla domanda che il giudice applichi le conseguenze giuridiche dell’invalidità, ovvero dichiari il contratto valido o efficace fino al giorno in cui emette la sua decisione. In caso contrario, e se la parte non dà seguito ad una richiesta di regolarizzazione, il giudice non può pronunciarsi sul merito del ricorso. La richiesta della parte che il giudice tragga le conseguenze giuridiche dell’invalidità o dell’invalidità parziale precisa le conseguenze giuridiche di cui si chiede l’applicazione. A tal proposito, la richiesta deve essere precisa e quantificata e includere il rendiconto tra le parti». Giurisprudenza nazionale 20 Ai sensi del 1/2010. (VI. 28.) PK (Legfelsőbb [OSCURATO:PERSONA]) vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről [parere n. 1/2010 (VI. 28.) del collegio misto civile della Legfelsőbb [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Ungheria) relativo alle conseguenze giuridiche dell’invalidità (in prosieguo: il «parere 1/2010»)]: «(…) 2. La conseguenza giuridica generale dell’invalidità di un’operazione è che tale operazione non è idonea a costituire diritti, vale a dire che gli effetti giuridici voluti dalle parti non possono essere conseguiti. Si tratta di una conseguenza giuridica che il giudice deve applicare d’ufficio in caso di nullità e che, salvo eccezioni previste dalla legge, può essere fatta valere da chiunque senza limiti di tempo. Tuttavia, in caso di annullabilità del contratto, tale conseguenza giuridica generale può applicarsi solo se il contratto viene effettivamente impugnato con successo dagli aventi diritto. Sia in caso di nullità sia in caso di annullabilità, il giudice applicherà le altre conseguenze dell’invalidità (articolo 237 del [precedente codice civile] solo su richiesta di una parte, nel rispetto dei limiti in materia di prescrizione e usucapione. 3. Il ripristino dello status quo ante può avvenire solo in natura. Non costituisce ripristino dello status quo ante la situazione in cui una delle parti possa restituire il bene ricevuto solo in forma di pagamento del suo equivalente in denaro. (…)». 21 La 2/2014. számú PJE [[OSCURATO:PERSONA] jogegységi] határozat [decisione 2/2014 della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), del 16 giugno 2014, emessa nell’interesse di un’applicazione uniforme del diritto in materia civile], dispone quanto segue: «(…) Nell’ipotesi in cui i termini del contratto e le informazioni fornite dall’istituto finanziario abbiano chiaramente consentito a un determinato consumatore, considerato come un “consumatore medio”, di rendersi conto che si assumeva il rischio di cambio da solo e senza limiti e che le variazioni del tasso di cambio sfavorevoli nei suoi confronti non erano soggette ad alcun limite massimo, il carattere abusivo della clausola esaminata non può essere stabilito sulla base dell’articolo 209, paragrafo 5, del precedente codice civile. Pertanto, il fatto che il consumatore abbia ricevuto le informazioni previste dalla legge e abbia firmato la dichiarazione di presa visione dei rischi deve essere interpretato, salvo prova contraria, nel senso che era o avrebbe dovuto essere chiaro e comprensibile per il consumatore che il rischio di cambio ricadeva su di lui senza limiti. Spetta all’istituto finanziario dimostrare che il consumatore è stato informato in tal senso. Per contro, se la clausola che prevede l’assunzione di un rischio di cambio illimitato non era chiaramente individuabile o comprensibile dal consumatore per colpa imputabile all’istituto finanziario, sussistono i presupposti per constatare l’abusività del contratto. (…) Spetta al consumatore dimostrare che le informazioni erano inadeguate e che, di conseguenza, la formulazione della clausola contrattuale relativa al rischio di cambio non era chiara e comprensibile per lui». 22 La sentenza Gfv.VI.30.382/2023/3 della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), del 14 febbraio 2024, statuisce quanto segue: «26. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, sebbene ai sensi dell’articolo 234, paragrafo 1, del precedente codice civile e salvo eccezioni previste dalla legge, l’invalidità di un contratto nullo possa essere invocata da chiunque senza limiti di tempo e la nullità possa essere accertata senza che sia necessario avviare un procedimento separato, il giudice applica le altre conseguenze giuridiche dell’invalidità [(articolo 237 del precedente codice civile)] solo su domanda di una parte e nei limiti della prescrizione e dell’usucapione [parere 1/2010, punto (2, secondo comma)]. Dall’entrata in vigore, il 1 o novembre 2014, dell’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2, qualsiasi azione legale di una parte volta a far constatare dal giudice l’invalidità di un contratto che rientra nella sfera di applicazione di tale disposizione deve essere accompagnata da una domanda volta a far applicare dal giudice le conseguenze giuridiche dell’invalidità. L’azione volta a ottenere che il giudice dichiari l’invalidità del contratto e, al contempo, ne tragga le relative conseguenze giuridiche non corrisponde a una pluralità di domande, ma a un’unica domanda di condanna di origine giurisprudenziale [sentenza Gfv.VII.30.758/2017/10 della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema)]. Nell’ambito di un procedimento avente tale oggetto, non è necessario che il giudice si pronunci con sentenza interlocutoria sulla base giuridica della domanda. 27. Ai sensi della normativa speciale applicabile al contratto di mutuo denominato nella valuta controversa, vale a dire l’articolo 1, paragrafo 6, della legge DH1, il dies a quo del termine di prescrizione corrisponde alla scadenza del contratto e non dalla possibilità per il creditore di perseguire l’esecuzione del credito bancario da esso derivante. Infatti, ai sensi di tale disposizione, le norme del precedente codice civile in materia di prescrizione devono essere interpretate nel senso che i crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati con i consumatori non cadono in prescrizione fintantoché il contratto rimane in vigore, poiché il termine di prescrizione decorre solo a partire dal giorno in cui il contratto prende fine. Quando il contratto prende fine in ragione della sua esecuzione, l’istituto finanziario non detiene più, per definizione, alcun credito nei confronti del debitore a tale data, ma se prende fine per risoluzione con effetto immediato [articolo 321, paragrafo 1, del precedente codice civile], il credito sopravvive logicamente alla cessazione del contratto. (…) 40. Se viene sollevata l’eccezione di prescrizione, tale questione viene esaminata prima dell’esame nel merito del credito, poiché l’esecuzione di un credito prescritto non può essere chiesta in giudizio. Il termine di prescrizione dei crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati con i consumatori decorre in modo uniforme, in base a una disposizione legislativa speciale, dal giorno in cui il contratto prende fine. La prescrizione dell’azione del consumatore volta a ottenere dal giudice le conseguenze giuridiche dell’invalidità del contratto è valutata indipendentemente dalla prescrizione del credito dell’istituto finanziario». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 23 Il 14 febbraio 2008, HL ha stipulato con UniCredit [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri (CHF), per un importo corrispondente a 5100000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 12750), rimborsabile in fiorini ungheresi in un periodo di 360 mesi. 24 Tale contratto conteneva una clausola in base alla quale il rischio connesso all’apprezzamento della valuta estera rispetto al fiorino ungherese era interamente a carico del consumatore (in prosieguo: la «clausola relativa al rischio di cambio»). 25 Il 17 maggio 2012, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto di mutuo a causa di un ritardo nel pagamento delle rate mensili dovute dal 15 novembre 2011. 26 Il 28 dicembre 2012, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un titolo esecutivo sulla base del quale ha avviato un procedimento esecutivo nei confronti di HL, che è ancora in corso. Il 17 marzo 2017, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] il proprio credito derivante dal contratto di mutuo. 27 Il 4 aprile 2023, HL ha adito il giudice di primo grado competente al fine di ottenere, in via principale, a causa dell’inadempimento da parte della banca del suo obbligo di informazione e dell’insufficienza delle informazioni fornite in merito al rischio di cambio, la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo e, in quanto conseguenza giuridica di tale dichiarazione, il mantenimento degli effetti giuridici di tale contratto, ad eccezione della clausola relativa al rischio di cambio, considerata non apposta. HL ha inoltre chiesto l’effettuazione di un rendiconto tra le parti, conformemente all’articolo 3 della legge DH2 e alla luce della sentenza del 31 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑472/20 , EU:C:2022:242 ), impegnandosi a rimborsare, a partire dalla decisione definitiva, il proprio debito esistente alla data del 5 settembre 2012, pari a 5223492 HUF (circa EUR 13058), maggiorato di interessi. 28 In subordine, HL ha chiesto al giudice adito di dichiarare la nullità del contratto di mutuo e, in quanto conseguenza giuridica di tale nullità, di dichiarare che tale contratto produce effetti solo fino al giorno della pronuncia della sentenza, conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2. 29 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato un’eccezione sulla base della prescrizione dell’azione di HL e hanno chiesto il rigetto del ricorso. 30 Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso di HL in ragione della prescrizione. Non si è pronunciato sulla nullità del contratto, ritenendo che, in ogni caso, la domanda dell’interessato a che il giudice traesse le conseguenze giuridiche della nullità fosse prescritta. 31 HL ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), che è il giudice del rinvio, facendo valere, segnatamente, l’invalidità del contratto di mutuo controverso in considerazione dell’insufficienza delle informazioni fornite dalla banca in merito al rischio di cambio. Inoltre, egli ritiene che il suo credito non fosse prescritto e, richiamandosi alle sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( C‑609/19 , EU:C:2021:469 ) e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 ), ha sottolineato che, ai fini della restituzione di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, nessun termine di prescrizione può essere opposto al consumatore che ignora il carattere abusivo di tale clausola figurante in un contratto di mutuo. 32 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per la conferma della sentenza di primo grado. 33 Il giudice del rinvio rileva di essere chiamato a pronunciarsi sulla sorte da riservare a un contratto di mutuo denominato in valuta estera quando una clausola contenuta in detto contratto, in forza della quale il rischio di cambio è interamente sopportato dal consumatore, è dichiarata abusiva a causa di un’informazione insufficiente per quanto riguarda la natura del rischio in parola, e la soppressione di detta clausola, che definirebbe l’oggetto principale del contratto, comporterebbe l’invalidità del medesimo contratto nella sua interezza. 34 Detto giudice precisa di nutrire dubbi circa il modo in cui debba essere calcolato il termine di prescrizione applicabile all’azione con cui il consumatore chiede al giudice di trarre le conseguenze giuridiche dall’invalidità del contratto di mutuo. 35 Il giudice del rinvio indica che, in base al diritto ungherese, in particolare all’articolo 1, paragrafo 6, della legge DH1, il termine di prescrizione dei crediti derivanti da un contratto stipulato con un consumatore decorre, in linea di principio, dalla data in cui tale contratto prende fine. 36 A tale riguardo, il giudice di primo grado, basandosi sul punto 2 del parere 1/2010 e sulla sentenza Gfv.VI.30.382/2023/3 della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) del 14 febbraio 2024, da una parte, ha ritenuto che la domanda presentata da HL a che il giudice traesse le conseguenze giuridiche dell’invalidità del contratto di mutuo controverso rientrasse nelle disposizioni in materia di prescrizione, in particolare nell’articolo 324, paragrafo 1, del precedente codice civile, secondo cui i crediti si prescrivono in cinque anni. 37 D’altra parte, per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione di tale domanda, detto giudice ha ritenuto che esso avesse iniziato a decorrere dalla data di conclusione del contratto di mutuo, poiché le cause di invalidità invocate esistevano già al momento della sua stipulazione. Più precisamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che l’articolo 1, paragrafo 6, della legge DH1 non fosse applicabile nella fattispecie, in quanto deve ritenersi che, in linea di principio, un contratto invalido, e quindi nullo con effetto retroattivo, non possa aver mai prodotto effetti giuridici, distinguendosi, per questo motivo, da un contratto che, un giorno, prende fine o cessa di produrre i suoi effetti. 38 Per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, il giudice del rinvio osserva che, nella sentenza di primo grado, è precisato che essa dura solo per il periodo definito dall’articolo 1, paragrafo 7, della legge DH1 nonché dall’articolo 9 della legge DH2, vale a dire fino alla data di comunicazione al consumatore del conteggio previsto da tale legge DH2 e al più tardi fino al 31 dicembre 2015, anche supponendo che tali disposizioni siano ritenute applicabili ai crediti derivanti dall’invalidità di un contratto. 39 Il giudice del rinvio rileva che, secondo il giudice di primo grado, non vi è stata interruzione della prescrizione in quanto, se l’articolo 1, paragrafo 6, della legge DH1 dovesse essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione era applicabile ai crediti derivanti dall’invalidità di un contratto e decorreva solo dalla fine di tale contratto, occorrerebbe constatare la scadenza del termine di cinque anni previsto dal precedente codice civile, essendo tale termine decorso tra la data di risoluzione del contratto, avvenuta il 17 maggio 2012, e quella di proposizione del ricorso nella causa principale, ossia il 4 aprile 2023. 40 Lo stesso giudice del rinvio ritiene che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui la clausola abusiva riguarda l’oggetto principale del contratto di mutuo e comporta la totale invalidità del contratto, tale termine di cinque anni decorre dal 14 febbraio 2008, data di conclusione del contratto, senza possibilità di proroga mediante un’eventuale sospensione della prescrizione prevista dalle leggi DH1 e DH2, comunque fino al 31 dicembre 2015 al più tardi. Tale proroga avrebbe eventualmente consentito al consumatore di individuare l’abusività della clausola contrattuale relativa al rischio di cambio. 41 Detto giudice si interroga quindi se, alla luce della decisione n. 2/2014, del 16 giugno 2014, della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) e della giurisprudenza della Corte relativa al livello di informazione che la banca deve fornire al consumatore, tale termine di prescrizione sia sufficiente per consentire al consumatore di individuare il carattere abusivo di detta clausola e di far valere i propri diritti, quando il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. 42 In tale contesto, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le finalità di cui agli articoli 1 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, possano conseguirsi qualora, nel caso di una domanda fatta valere dal consumatore nell’ambito di un procedimento avviato su sua iniziativa e basata sul carattere abusivo dell’oggetto principale di un contratto di mutuo stipulato con il consumatore ([con riguardo alle] informazioni sul rischio del tasso di cambio), la pretesa economica sia soggetta al termine di prescrizione di cinque anni previsto dal codice civile ungherese, a decorrere dal momento in cui è possibile presentare il ricorso – tenendo altresì conto delle disposizioni delle leggi DH1 e DH2, le quali prevedono la possibilità di sospendere il termine di prescrizione – a prescindere dal fatto che il carattere abusivo dell’oggetto principale del contratto ne implichi la nullità totale, con la conseguenza che il recesso unilaterale dal contratto non può comportarne la risoluzione e la data di stipula del contratto determina il dies a quo del termine di prescrizione. 2) Se siano rilevanti per il conseguimento delle finalità della direttiva le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di prescrizione del termine per far valere le pretese di un consumatore, nonché le decisioni pronunciate, a seguito di dette sentenze, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Ungheria), che sono vincolanti o costituiscono quantomeno dei precedenti nei confronti dei giudici ungheresi, in base alle quali il consumatore deve essere in grado di riconoscere il carattere abusivo dell’oggetto principale del contratto che ha stipulato. In caso di risposta affermativa, se [la data di] tali decisioni possa essere considerata come il dies a quo del termine di prescrizione per far valere la richiesta di dichiarazione del carattere abusivo o se il termine di prescrizione possa essere considerato sospeso unicamente tra il momento della stipula del contratto e la data della pronuncia di tali decisioni. 3) Oltre alla data di pronuncia delle decisioni di cui alla seconda questione, se debba essere preso altresì in considerazione il momento in cui il consumatore è venuto a conoscenza di tali decisioni quale dies a quo del termine di prescrizione o se occorra considerarlo come la fine del periodo di sospensione del termine di prescrizione, iniziato con la stipula del contratto. 4) Ove la domanda del consumatore si basi sul carattere abusivo dell’oggetto principale del contratto, nel caso in cui il termine di prescrizione inizi a decorrere dal momento della stipula del contratto, se sia legittimo concedere al consumatore la possibilità di far valere la propria domanda fino alla scadenza del contratto che ha stipulato, qualora la durata del contratto superi il termine di prescrizione di cinque anni attualmente in vigore». Sulla competenza della Corte 43 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte non sia competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poiché con tali questioni il giudice del rinvio non chiede l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione. Infatti, poiché la direttiva 93/13 non contiene alcuna norma relativa alla prescrizione, le questioni verterebbero in realtà sull’interpretazione delle norme di diritto civile nazionale in materia, che rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 44 A tale riguardo, va rilevato che l’argomento dedotto da UniCredit [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla premessa erronea secondo cui l’esercizio, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, del loro diritto di definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 50 e giurisprudenza citata]. 45 Infatti, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, mettendo in questione il rafforzamento dell’efficacia di detta tutela tramite l’adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell’Unione europea, come emerge dal decimo considerando di tale direttiva [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 51 e giurisprudenza citata]. 46 In tale contesto, occorre ricordare che il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere. Nell’ambito di tale cooperazione, spetta al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia nel procedimento principale, che è il solo ad avere una conoscenza precisa dei fatti all’origine di quest’ultima e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, quanto la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punto 47 ]. 47 Inoltre, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, la Corte non può pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni normative o regolamentari nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto dell’Unione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che sono attribuite all’Unione europea [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 53 e giurisprudenza citata]. 48 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alle modalità di calcolo del termine di prescrizione quinquennale applicabile all’azione con cui il consumatore chiede al giudice nazionale di trarre conseguenze giuridiche dall’invalidità del contratto di mutuo. 49 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta o meno a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui detto termine di prescrizione di cinque anni previsto dal precedente codice civile decorre dalla data di conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore, nel caso in cui una clausola di tale contratto fosse ritenuta abusiva e la soppressione di tale clausola, che definisce l’oggetto principale del contratto, comportasse l’invalidità dell’intero contratto. Inoltre, il giudice del rinvio sottopone alla Corte ulteriori questioni relative all’individuazione del dies a quo di tale termine di prescrizione, nell’ipotesi in cui il calcolo a partire dalla data di conclusione del contratto in questione non fosse considerato dalla Corte compatibile con gli obiettivi e le finalità della direttiva 93/13. 50 Pertanto, non si può ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale verta sull’interpretazione del diritto ungherese e, di conseguenza, l’argomento di UniCredit [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’incompetenza della Corte deve essere respinto. 51 Da quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 52 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto, da un lato, il giudice del rinvio non dimostra l’esistenza di un nesso tra il diritto ungherese e il diritto dell’Unione. D’altro lato, le questioni giuridiche sottese alle questioni pregiudiziali sollevate sarebbero ipotetiche, poiché non è necessario rispondere a tali questioni per consentire al giudice del rinvio di decidere sulla controversia principale. A tale riguardo, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nulla impedisce a tale giudice di seguire la giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), che, inoltre, non è correttamente presentata in detta domanda. 53 Per giurisprudenza costante, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU , EU:C:2023:606 , punto 61 e giurisprudenza citata). 54 Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU , EU:C:2023:606 , punto 62 e giurisprudenza citata). 55 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio appare necessaria ai fini della risoluzione della controversia di cui è investito. 56 Il giudice del rinvio esprime infatti dubbi in merito al calcolo del termine di prescrizione, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 93/13 e, più precisamente, al livello di informazione che la banca deve fornire al consumatore con riguardo al rischio di cambio. 57 Peraltro, per quanto riguarda i riferimenti del giudice del rinvio alla giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito all’articolo 267 TFUE, verificare o mettere in discussione l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo. Pertanto, la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑436/23 , EU:C:2024:1023 , punto 18 e giurisprudenza citata). 58 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 59 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1 e 7 della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo che non può sussistere senza la clausola abusiva in quanto essa si riferisce all’oggetto principale del contratto, il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di tale nullità solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto. 60 In limine , occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13, detta direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. 61 In tale contesto, l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori da un professionista. 62 Secondo giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le regole di procedura applicabili ai ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione, a condizione però che le regole suddette non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C- 82/21, punto 86 e giurisprudenza citata]. 63 Per quanto riguarda il principio di effettività, l’unico in discussione nel presente procedimento, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. In tale prospettiva, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 23 e giurisprudenza citata]. 64 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 29 e giurisprudenza citata). 65 Per quanto riguarda l’opposizione di un termine di prescrizione ad una domanda proposta da un consumatore al fine della restituzione di importi indebitamente versati, fondata sul carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva 93/13, la Corte ha già confermato più volte che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta a far dichiarare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione di detto consumatore volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione, fatto salvo il rispetto, segnatamente, del principio di effettività [sentenza del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Prescrizione del rimborso delle spese ipotecarie), da C‑810/21 a C‑813/21 , EU:C:2024:81 , punto 43 e giurisprudenza citata]. 66 Pertanto, si deve ritenere che l’opposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non sia, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 27 e giurisprudenza citata]. 67 Con riguardo all’analisi delle caratteristiche di un termine di prescrizione come quello di cui al procedimento principale, la Corte ha precisato che siffatta analisi deve vertere sulla durata di tale termine e sulle modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 30 e giurisprudenza citata). 68 Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’applicazione di un termine di prescrizione quinquennale che inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo nei primi cinque anni successivi alla firma del contratto, indipendentemente dalla questione se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di detto consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto (sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑224/19 e C‑259/19 , EU:C:2020:578 , punto 91 ). 69 Pertanto, la data di conclusione del contratto contenente la clausola abusiva non può, in quanto tale, costituire il dies a quo del termine di prescrizione [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 31 ]. 70 In proposito, si deve tenere conto della situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Del pari, occorre ricordare che i consumatori possono ignorare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario o non conoscere la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13 (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 45 e giurisprudenza citata). 71 Occorre parimenti tener conto del fatto che la Corte ha statuito che contratti di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sono generalmente eseguiti nel corso di periodi di lunga durata, sicché non si può escludere che, almeno per una parte dei pagamenti effettuati, la prescrizione maturi prima della scadenza del contratto di cui trattasi, di modo che un simile regime di prescrizione è tale da privare sistematicamente i consumatori della facoltà di chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati sul fondamento di clausole contrarie alla direttiva 93/13 [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere) da C‑80/21 a C- 82/21 , EU:C:2022:646 , punto 95 e giurisprudenza citata]. 72 Pertanto, per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione di cui trattasi nel procedimento principale, sussiste un rischio non trascurabile che, tenuto conto della modalità di determinazione di quest’ultimo da parte della giurisprudenza nazionale, il consumatore non sia in grado di invocare utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. 73 Infatti, secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, se l’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, che ha portato il giudice di primo grado a fissare il dies a quo del termine di prescrizione alla data di conclusione del contratto di mutuo stipulato tra UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e HL, ossia il 14 febbraio 2008, dovesse essere confermata, tale termine avrebbe iniziato a decorrere indipendentemente dal fatto che HL fosse a conoscenza, o potesse essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio e, quindi, potesse far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. A tale riguardo, nessun elemento nella decisione di rinvio indica che, al momento della conclusione del contratto, il consumatore fosse o fosse in grado di essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio e, quindi, che fosse in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli da tale direttiva, ciò che spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio verificare. 74 In considerazione di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo che non può sussistere senza la clausola abusiva in quanto essa si riferisce all’oggetto principale del contratto, il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di tale nullità solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto, se, a tale data, il consumatore non era o non era in grado di essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale in questione e, pertanto, non era in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. Sulla seconda e sulla terza questione 75 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che la data in cui la Corte si è pronunciata sull’interpretazione di tale direttiva o la data in cui il giudice supremo nazionale si è pronunciato sul carattere abusivo di clausole inserite nei contratti conclusi con i consumatori sia presa in considerazione ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione intentata da un consumatore e finalizzata alla restituzione delle somme versate sulla base di una clausola analoga a quella che ha dato luogo all’interpretazione della suddetta direttiva fornita dalla Corte o a quella oggetto della decisione del giudice nazionale, o ai fini della ripresa di tale termine dopo la sua sospensione. 76 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile alle questioni poste, e tenuto conto dei fatti della controversia come descritti nella decisione di rinvio, è opportuno circoscrivere l’analisi al solo caso della domanda presentata da un consumatore al fine di far valere gli effetti restitutivi derivanti dall’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale. 77 Occorre ricordare che, al fine segnatamente di garantire una tutela effettiva dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva 93/13, quest’ultimo deve poter far valere, in qualsiasi momento, il carattere abusivo di una clausola contrattuale non solo come mezzo di difesa, ma anche al fine di far dichiarare dal giudice il carattere abusivo di una clausola contrattuale, cosicché una domanda proposta dal consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione (sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 38 ). 78 Ciò posto, la Corte ha statuito che la fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di un’azione di ripetizione proposta da un consumatore, sulla base di una clausola contrattuale abusiva, alla data in cui il giudice supremo nazionale abbia pronunciato sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola ripresa nel contratto controverso consentirebbe al professionista, in molteplici casi, di conservare le somme indebitamente acquisite a danno del consumatore in forza della clausola abusiva, il che sarebbe incompatibile con il requisito derivante dalla giurisprudenza ricordata al punto 68 della presente sentenza, secondo la quale tale dies a quo non può essere fissato indipendentemente dal fatto che lo stesso consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di quest’ultima clausola su cui si fonda il diritto alla ripetizione e senza far gravare sul professionista un obbligo di diligenza e di informazione nei confronti del consumatore, aggravando così la situazione di inferiorità di quest’ultimo che la direttiva 93/13 mira ad ovviare [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C 561/21 , EU:C:2024:362 , punto 47 ]. 79 Inoltre, in assenza di un obbligo di informazione in capo al professionista, non può presumersi che il consumatore possa ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che una clausola contenuta nel suo contratto rivesta una portata equivalente a una clausola il cui carattere abusivo è stato accertato dal giudice supremo nazionale. È pur vero che una giurisprudenza di questo tipo, se sufficientemente pubblicizzata, può consentire al consumatore medio di rendersi conto del carattere abusivo di una clausola tipo inserita nel suo contratto con un professionista. Tuttavia, non ci si può aspettare che tale consumatore, che la direttiva 93/13 mira a proteggere in considerazione della sua posizione di inferiorità rispetto al professionista, intraprenda iniziative aventi il carattere di una ricerca giuridica [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punti 48 e 49 e giurisprudenza citata]. 80 A tal riguardo, occorre ricordare che dalla formulazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 risulta che la tutela accordata da detta direttiva dipende dai fini per i quali una persona fisica agisce, vale a dire quelli che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale. Orbene, sebbene si possa esigere dai professionisti che si tengano informati circa gli aspetti giuridici relativi alle clausole che prendono l’iniziativa di inserire nei contratti che concludono con consumatori nell’ambito di un’attività commerciale abituale, in particolare alla luce della giurisprudenza nazionale relativa a siffatte clausole, non ci si può attendere da questi ultimi un atteggiamento analogo, tenuto conto del carattere occasionale, se non addirittura eccezionale, della conclusione di un contratto contenente una siffatta clausola [sentenza del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Prescrizione del rimborso delle spese ipotecarie), da C 810/21 a C 813/21 , EU:C:2024:81 , punto 60 ]. 81 Inoltre, occorre al riguardo sottolineare che una siffatta giurisprudenza nazionale non è necessariamente tale da consentire ipso facto di dichiarare abusive tutte le clausole di questo tipo incluse in tutti i contratti tra un professionista e un consumatore nello Stato membro di cui trattasi. Qualora una clausola standardizzata sia stata dichiarata abusiva dal giudice supremo nazionale, occorre ancora, in linea di principio e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, determinare caso per caso in quale misura una clausola inserita in un contratto in particolare equivalga a tale clausola standardizzata e debba essere giudicata abusiva allo stesso titolo di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punti 50 e 51 ]. 82 Dalle suesposte considerazioni si evince che non può pretendersi da un consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto non solo che si tenga regolarmente informato, di propria iniziativa, delle decisioni del giudice supremo nazionale relative alle clausole standardizzate contenute nei contratti della stessa natura di quelli che egli abbia eventualmente stipulato con dei professionisti, ma anche che determini, sulla base di una sentenza di un giudice supremo nazionale, se clausole come quelle inserite in uno specifico contratto siano abusive [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punto 52 ]. 83 Pertanto, la direttiva 93/13 osta a che, per determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione del consumatore di ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola contrattuale abusiva, possa ritenersi che l’esistenza di una giurisprudenza nazionale, ancorché consolidata, relativa alla nullità di clausole simili, dimostri che è soddisfatta la condizione relativa alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di detta clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano [v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Prescrizione del rimborso delle spese ipotecarie), da C‑810/21 a C‑813/21 , EU:C:2024:81 , punto 61 ]. 84 I motivi esposti ai punti 78 e 81 della presente sentenza, che inducono a ritenere che la pronuncia di sentenze di un giudice supremo nazionale che accertano il carattere abusivo di talune clausole standardizzate non possa implicare, di per sé, che un consumatore sia o possa ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di una clausola simile di un contratto che ha stipulato con un professionista valgono, mutatis mutandis , nel caso di decisioni della Corte che statuiscono in via pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 93/13. 85 A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene le decisioni della Corte che statuiscono in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione beneficino di una pubblicità idonea a facilitarne l’accesso, anche per i consumatori, la Corte non si pronuncia sul carattere abusivo di clausole particolari e lascia sistematicamente il loro esame concreto alla valutazione del giudice nazionale, poiché tale esame non rientra, in linea di principio, nella competenza della Corte. Ne consegue che un consumatore, ancorché direttamente interessato dal procedimento principale, non può dedurre da una siffatta decisione della Corte alcuna certezza circa il carattere abusivo di una clausola contrattuale contenuta in un contratto che egli ha concluso con un professionista, cosicché le sentenze della Corte citate dal giudice del rinvio non possono essere considerate una fonte di informazione per il consumatore medio sul carattere abusivo di una specifica clausola contrattuale [sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punti 58 e 59 ]. 86 Per contro, una decisione giudiziaria avente forza di cosa giudicata, che constata il carattere abusivo di una clausola contrattuale e che è stata debitamente notificata al consumatore interessato, conformemente alle norme nazionali applicabili, in qualità di destinatario di tale decisione, può costituire il dies a quo del termine di prescrizione. Una volta che tale decisione è diventata definitiva, si presume che il consumatore abbia piena conoscenza dell’irregolarità della clausola e sia quindi in grado di valutare autonomamente l’opportunità di intentare un’azione per la restituzione delle somme versate in virtù della clausola abusiva entro il termine previsto dal diritto nazionale. [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punti 36 e 37 ]. 87 Ciò posto, occorre precisare che, sebbene la direttiva 93/13 osti a che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme pagate da un consumatore in forza di una clausola contrattuale abusiva possa iniziare a decorrere indipendentemente dalla questione se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola in parola, detta direttiva non osta a che il professionista abbia la facoltà di provare che tale consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza di questo fatto prima della pronuncia di una sentenza di nullità della clausola stessa [sentenza del 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione), C‑484/21 , EU:C:2024:360 , punto 35 ]. 88 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che non esiste alcuna decisione giudiziaria definitiva che accerti il carattere abusivo e la nullità della clausola relativa al rischio di cambio. 89 In tali circostanze, anche supponendo che HL fosse a conoscenza delle decisioni pertinenti della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) o delle sentenze della Corte, né la data in cui tali decisioni e sentenze sono state pronunciate né la data in cui HL ne è effettivamente venuto a conoscenza possono costituire il dies a quo del termine di prescrizione. 90 Spetta, se del caso, al giudice del rinvio verificare se UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano dimostrato che HL fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 20024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione), C‑561/21 , EU:C:2024:362 , punto 38 ]. 91 Infine, per quanto riguarda la questione relativa alla ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo la sua sospensione, occorre rilevare che la sospensione della prescrizione ha lo scopo di garantire che quest’ultima, il cui fondamento risiede proprio nella sanzione dell’inazione del titolare di un diritto, non produca effetti in una situazione che giustifica tale inazione. La sospensione mira quindi a tutelare le situazioni in cui, per ragioni oggettive previste dalla legge, il titolare del diritto si trova in una situazione di difficoltà oggettiva che gli impedisce di esercitare tale diritto, evitando che il decorso del tempo ne comporti l’estinzione. 92 Ne consegue che la ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo un periodo di sospensione deve essere accompagnata dalle stesse garanzie previste per la determinazione del dies a quo di tale termine. 93 In considerazione delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione affermando che la direttiva 93/ 13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che la data in cui la Corte si è pronunciata sull’interpretazione di tale direttiva o la data in cui il giudice supremo nazionale si è pronunciato sul carattere abusivo di clausole inserite nei contratti conclusi con i consumatori sia presa in considerazione ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione intentata da un consumatore volta alla restituzione delle somme versate sulla base di una clausola analoga a quella che ha dato luogo all’interpretazione di detta direttiva fornita dalla Corte o a quella oggetto della decisione del giudice nazionale, o ai fini della ripresa di tale termine dopo la sua sospensione. Sulla quarta questione 94 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre rispondere alla quarta questione. Sulle spese 95 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo che non può sussistere senza la clausola abusiva in quanto essa si riferisce all’oggetto principale del contratto, il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di tale nullità solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto, se, a tale data, il consumatore non era o non era in grado di essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola contrattuale in questione e, pertanto, non era in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. 2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che la data in cui la Corte si è pronunciata sull’interpretazione di tale direttiva o la data in cui il giudice supremo nazionale si è pronunciato sul carattere abusivo di clausole inserite nei contratti conclusi con i consumatori sia presa in considerazione ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione intentata da un consumatore volta alla restituzione delle somme versate sulla base di una clausola analoga a quella che ha dato luogo all’interpretazione di detta direttiva fornita dalla Corte o a quella oggetto della decisione del giudice nazionale, o ai fini della ripresa di tale termine dopo la sua sospensione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.