CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6111//2020, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CIMMINO Carmine avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 693/2012 per i reati di cui agli artt. 187, c. 1 e 4, codice strada, 336 e 635, cod. pen. (in Caivano il 23/5/2007). 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto la inammissibilità del gravame per mancata enunciazione specifica dei motivi, così facendo applicazione della norma come modificata dalla riforma di cui alla legge n. 103 del 2017, successiva tuttavia alla presentazione dell'appello. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. 2. Quanto al motivo posto a base del ricorso, si rileva che, nonostante la non manifesta infondatezza delle argomentazioni inerenti al regime transitorio in ordine alle cause di inammissibilità del mezzo d'impugnazione (che hanno consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto di impugnazione), in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). 3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dello stesso motivo di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo al titolo dei reati contestati e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] nte Gabri