CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 37037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. (15 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 maggio 2022 della Corte d'appello di Trieste, che ne ha confermato la responsabilità per i reati rispettivamente ascritti. 2. Il ricorso è inammissibile per tardività ed è stato trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in relazione al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod. proc. pen. Il termine di novanta giorni giorni che la Corte d'appello si era assegnata, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., era destinato a scadere in data 22 agosto 2022. Posto che la sentenza è stata depositata in data 21 luglio 2022, all'interno del periodo di novanta giorni, che si esauriva durante la sospensione feriale dei termini processuali, il termine di quarantacinque giorni di cui al medesimo art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione ha preso a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito, dal 10 settembre 2022. Poiché i ricorsi sono stati presentati in data 4 e 7 novembre 2022, essi sono evidentemente tardivi. Per completezza, si osserva che tale conclusione non muterebbe neanche nell'ipotesi in cui la cancelleria, a titolo di cortesia, avesse provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito della sentenza (Sez. 5, n. 10648 del 23/11/2022, dep. 2023, Senese, n.m.). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/05/2023 Il Consigliere estensor