CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 12439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 8.1.2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa al condannato in data 15.3.2023; Premesso che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01; Sez. 1, n. 31739 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Farouq, Rv. 248357 - 01); Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa in ragione della denuncia del condannato per i reati di lesioni e minacce da parte della sorella, ritenendo di contro inattendibile la versione alternativa di [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui sarebbe stata la donna ad aggredire lui e la sua compagna); Evidenziato che il ricorso ribadisce la prospettazione difensiva del condannato, che tuttavia è stata presa in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza ed è stata disattesa con motivazione non manifestamente illogica, in applicazione del principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01); Considerato che, a fronte di una doglianza generica essenzialmente versata in fatto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza fa del tutto adeguatamente riferimento alle modalità violente della condotta per ricavarne l'incompatibilità con le prescrizioni del regime alternativo alla detenzione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] io Posc a ,DEP0.97.,..TA ;A N C 2026 it FL'i 3