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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 03668/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/04/2022i ha confermato 19 sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 05/11/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine a due distinte ipotesi di riciclaggio.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, uno dei quali riproposto anche nella memoria depositata, che contestano il difetto di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi A) e C) della rubrica, reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla corte di appello con congrua motivazione esposta nella motivazione dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la riferibilità all'odierno ricorrente di entrambi i mezzi oggetto di illecito assennblaggio uno dei quali, quello di cui al capo C) della rubrica, rinvenuto all'interno dell'officina; ritenuto che il terzo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondato posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così COMe per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/04/2022i ha confermato 19 sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 05/11/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine a due distinte ipotesi di riciclaggio. Considerato che i primi due motivi di ricorso, uno dei quali riproposto anche nella memoria depositata, che contestano il difetto di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi A) e C) della rubrica, reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla corte di appello con congrua motivazione esposta nella motivazione dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la riferibilità all'odierno ricorrente di entrambi i mezzi oggetto di illecito assennblaggio uno dei quali, quello di cui al capo C) della rubrica, rinvenuto all'interno dell'officina; ritenuto che il terzo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondato posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così COMe per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 03668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris