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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 03120/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 novembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 14 giugno 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai criteri di dosimetria della pena, essendo stata stabilita in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine ai motivi del mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, il Collegio osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 3), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419- 01).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 novembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 14 giugno 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai criteri di dosimetria della pena, essendo stata stabilita in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine ai motivi del mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, il Collegio osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 3), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419- 01).3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 03120/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris