CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; ritenuto che i motivi di ricorso con i quali si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione nonché in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono privi di specificità poiché fondati su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente