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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29019/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E presente come sostituto processuale con delega in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., perché, alla guida dell'autovettura Peugeot 206 (tg. [OSCURATO:TARGA]), nel percorrere, alle ore 21 circa del 13.09.2011, la via Ponteselice del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con direzione di marcia Caturano - Musicile, strada con unica carreggiata a doppio senso di marcia, per colpa generica e per colpa specifica (artt. 140, 141 e 143 cod. strada), consistita nel non aver mantenuto perfettamente la destra e non avere prestato la necessaria attenzione alla circolazione stradale, modificando il comportamento di guida in funzione delle condizioni di contorno, non metteva in atto alcuna manovra di arresto e/o di aggiramento del motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA] che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia, così procurando il decesso del Gravina, trasportato in gravissime condizioni in ospedale ove decedeva.

2. I giudici di merito - fondando la decisione sulla documentazione fotografica raffigurante la posizione statica finale dei mezzi, nonché sullo schizzo planimetrico redatto dalla polizia giudiziaria (che aveva individuato il punto d'urto al centro della carreggiata) - ritenevano provata la responsabilità dell'imputato, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche in ragione del concorso di colpa della stessa vittima nella provocazione del sinistro, sebbene in misura non paritaria a quella dell'imputato.

3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che, chiesto preliminarmente l'annullamento della stessa perché sia rinnovata l'istruttoria dibattimentale volta alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, articola cinque motivi con cui rispettivamente deduce:

3.1. Violazione di legge per omessa valutazione della consulenza dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dimostrato l'assenza di colpa nella condotta di guida del prevenuto e del quale si riportano alcune dichiarazioni, dalla difesa stimate importanti al fine di escludere la responsabilità dell'imputato.

3.2. Violazione di legge nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta inattendibilità e/o irrilevanza delle deposizioni dei testimoni, i [OSCURATO:PERSONA] e Boiano e della teste Petino (coniuge dell'imputato).

Con riguardo ai primi due, la sentenza impugnata non offre alcuna autonoma motivazione limitandosi a condividere la ricostruzione operata dal primo giudice.

Anche, in relazione a questo motivo, si riportano le dichiarazioni dei suddetti testi.

Con riferimento alla Petino, pare illogico escludere la attendibilità della stessa in quanto moglie dell'imputato.

3.3. Mancato apprezzamento unitario delle prove; illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Corte di appello ha omesso di valutare gli elementi probatori nella loro dimensione globale ed unitaria, fondando la propria decisione su due elementi, definiti "oggettivi", rappresentati dalle fotografie dei due mezzi e dallo schizzo planimetrico.

Ha così ridimensionato il concorso di colpa del motociclista anziché esaminarne gli specifici dati di colpevolezza che il ricorrente evoca nel ricorso.

3.4. Violazione di legge nonché illogicità della motivazione in ordine all'esclusione del nesso causale tra la condotta e l'evento per il mancato uso, da parte della vittima, del casco protettivo, atteso che la collisione tra il veicolo e il motociclo non sarebbe stata, da sola, idonea a determinare la morte del Gravina.

3.5. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado nella giurisprudenza di legittimità, quello per il quale se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione (Sez U. n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435); e che è comunemente ammessa, in giurisprudenza, la motivazione implicita la quale si ha allorquando, dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, siano enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il giudice a quo ha dimostrato che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente e che le statuizioni emesse si fondano su un substrato razionale esente da aporie e da incongruenze logiche (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900).

3. I motivi dal primo al quarto, concernenti la responsabilità dell'imputato, invocano una diversa ricostruzione del sinistro, riproponendo argomenti già prospettati nell'atto di appello e cioè che il sinistro mortale troverebbe causa nella condotta imprudente della stessa vittima, [OSCURATO:PERSONA], conducente del motociclo.

A sostegno dell'assunto, si riportano le conclusioni del consulente tecnico della difesa, ing. [OSCURATO:PERSONA], e si lamenta che la Corte di appello abbia reputato inconferenti e non dirimenti le dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] e Boiano.

Si tratta di censure manifestamente infondate, aspecifiche, e costituite da valutazioni in fatto il cui vaglio è precluso al giudice di legittimità.

Le doglianze, infatti, sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliato e correttamente disatteso dai giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative e contraddittorietà ictu ()culi percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo su passaggi decisivi della motivazione.

Quanto alle dichiarazioni dei Carabinieri: con riguardo al Forgetta, la Corte territoriale - ricordato che, in dibattimento, il teste era dovuto ricorrere alla lettura degli atti - ha affermato come la testimonianza del predetto fosse viziata dalle dichiarazioni «interessate» rese dallo stesso prevenuto agli operanti; con riguardo al Boiano, in considerazione del fatto che questi aveva reso «plurime divergenti versioni» dell'accaduto, ha correttamente reputato le sue dichiarazioni non dirimenti.

Analoga valutazione è stata formulata nei riguardi della Petino, moglie dell'imputato.

Diversamente da quanto assume il ricorrente, la sentenza impugnata ha dato adeguato conto di come la responsabilità penale del prevenuto sia desumibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, «dagli unici elementi oggettivi presenti in atti», ossia dalla documentazione fotografica raffigurante la sede stradale, la posizione statica finale dei veicoli, nonché i danni riportati dai mezzi e lo schizzo planimetrico redatto dalla p.g., che individuava il punto d'urto al centro della carreggiata, con il motociclo ancora incastrato sotto l'auto del ricorrente.

Ipotizzando che il Gravina si fosse spostato verso il centro della sede stradale per evitare la deformazione longitudinale della piattaforma stradale (conseguente ad una precedente manutenzione), la sentenza impugnata ricorda che il Giordano, pur percependo la presenza del motociclo, non metteva in atto alcuna manovra di arresto, come dimostrato dall'assenza di tracce di frenata sulla piattaforma stradale, né di aggiramento dell'ostacolo mediante lo spostamento a destra del veicolo.

È proprio il punto d'urto, indicato dalla p.g. sullo schizzo planimetrico, ad attestare che il conducente dell'autovettura, al momento dello scontro, non manteneva correttamente la destra.

Osserva la Corte del merito che, se l'avesse rigorosamente mantenuta, avrebbe, senza dubbio, evitato l'impatto e il conseguente trascinamento del motociclo.

Quanto all'utilizzo del casco da parte della vittima, la sentenza d'appello ne esclude la rilevanza, atteso che, sul punto, non vi è alcuna certezza, in considerazione del rinvenimento di due caschi, pur non omologati.

L'imputato, peraltro, pur procedendo entro i limiti di velocità consentiti, si era mostrato incurante delle precarie condizioni stradali, consistenti nella scarsa visibilità dovuta alla poca illuminazione, nell'accentuata irregolarità del manto stradale, nell'assenza di una linea di mezzeria.

Si tratta, come si vede, di elementi, tutti, ampiamente dimostrativi della dinamica e della responsabilità dell'incidente costato la vita al povero Gravina.

In tal senso, l'omesso esame della consulenza tecnica della difesa (ing. [OSCURATO:PERSONA]) non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., posto che, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto deve considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277593).

4. Va ricordato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia ed altri, Rv. 229369).

Ciò detto, l'iter argomentativo della sentenza impugnata non presta il fianco ad alcuna illogicità ed appare del tutto coerente rispetto alle illustrate risultanze fattuali.

5. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E presente come sostituto processuale con delega in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., perché, alla guida dell'autovettura Peugeot 206 (tg. [OSCURATO:TARGA]), nel percorrere, alle ore 21 circa del 13.09.2011, la via Ponteselice del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con direzione di marcia Caturano - Musicile, strada con unica carreggiata a doppio senso di marcia, per colpa generica e per colpa specifica (artt. 140, 141 e 143 cod. strada), consistita nel non aver mantenuto perfettamente la destra e non avere prestato la necessaria attenzione alla circolazione stradale, modificando il comportamento di guida in funzione delle condizioni di contorno, non metteva in atto alcuna manovra di arresto e/o di aggiramento del motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA] che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia, così procurando il decesso del Gravina, trasportato in gravissime condizioni in ospedale ove decedeva. 2. I giudici di merito - fondando la decisione sulla documentazione fotografica raffigurante la posizione statica finale dei mezzi, nonché sullo schizzo planimetrico redatto dalla polizia giudiziaria (che aveva individuato il punto d'urto al centro della carreggiata) - ritenevano provata la responsabilità dell'imputato, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche in ragione del concorso di colpa della stessa vittima nella provocazione del sinistro, sebbene in misura non paritaria a quella dell'imputato. 3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che, chiesto preliminarmente l'annullamento della stessa perché sia rinnovata l'istruttoria dibattimentale volta alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, articola cinque motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Violazione di legge per omessa valutazione della consulenza dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dimostrato l'assenza di colpa nella condotta di guida del prevenuto e del quale si riportano alcune dichiarazioni, dalla difesa stimate importanti al fine di escludere la responsabilità dell'imputato. 3.2. Violazione di legge nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta inattendibilità e/o irrilevanza delle deposizioni dei testimoni, i [OSCURATO:PERSONA] e Boiano e della teste Petino (coniuge dell'imputato). Con riguardo ai primi due, la sentenza impugnata non offre alcuna autonoma motivazione limitandosi a condividere la ricostruzione operata dal primo giudice. Anche, in relazione a questo motivo, si riportano le dichiarazioni dei suddetti testi. Con riferimento alla Petino, pare illogico escludere la attendibilità della stessa in quanto moglie dell'imputato. 3.3. Mancato apprezzamento unitario delle prove; illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha omesso di valutare gli elementi probatori nella loro dimensione globale ed unitaria, fondando la propria decisione su due elementi, definiti "oggettivi", rappresentati dalle fotografie dei due mezzi e dallo schizzo planimetrico. Ha così ridimensionato il concorso di colpa del motociclista anziché esaminarne gli specifici dati di colpevolezza che il ricorrente evoca nel ricorso. 3.4. Violazione di legge nonché illogicità della motivazione in ordine all'esclusione del nesso causale tra la condotta e l'evento per il mancato uso, da parte della vittima, del casco protettivo, atteso che la collisione tra il veicolo e il motociclo non sarebbe stata, da sola, idonea a determinare la morte del Gravina. 3.5. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado nella giurisprudenza di legittimità, quello per il quale se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione (Sez U. n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435); e che è comunemente ammessa, in giurisprudenza, la motivazione implicita la quale si ha allorquando, dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, siano enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il giudice a quo ha dimostrato che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente e che le statuizioni emesse si fondano su un substrato razionale esente da aporie e da incongruenze logiche (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900). 3. I motivi dal primo al quarto, concernenti la responsabilità dell'imputato, invocano una diversa ricostruzione del sinistro, riproponendo argomenti già prospettati nell'atto di appello e cioè che il sinistro mortale troverebbe causa nella condotta imprudente della stessa vittima, [OSCURATO:PERSONA], conducente del motociclo. A sostegno dell'assunto, si riportano le conclusioni del consulente tecnico della difesa, ing. [OSCURATO:PERSONA], e si lamenta che la Corte di appello abbia reputato inconferenti e non dirimenti le dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] e Boiano. Si tratta di censure manifestamente infondate, aspecifiche, e costituite da valutazioni in fatto il cui vaglio è precluso al giudice di legittimità. Le doglianze, infatti, sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliato e correttamente disatteso dai giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative e contraddittorietà ictu ()culi percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo su passaggi decisivi della motivazione. Quanto alle dichiarazioni dei Carabinieri: con riguardo al Forgetta, la Corte territoriale - ricordato che, in dibattimento, il teste era dovuto ricorrere alla lettura degli atti - ha affermato come la testimonianza del predetto fosse viziata dalle dichiarazioni «interessate» rese dallo stesso prevenuto agli operanti; con riguardo al Boiano, in considerazione del fatto che questi aveva reso «plurime divergenti versioni» dell'accaduto, ha correttamente reputato le sue dichiarazioni non dirimenti. Analoga valutazione è stata formulata nei riguardi della Petino, moglie dell'imputato. Diversamente da quanto assume il ricorrente, la sentenza impugnata ha dato adeguato conto di come la responsabilità penale del prevenuto sia desumibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, «dagli unici elementi oggettivi presenti in atti», ossia dalla documentazione fotografica raffigurante la sede stradale, la posizione statica finale dei veicoli, nonché i danni riportati dai mezzi e lo schizzo planimetrico redatto dalla p.g., che individuava il punto d'urto al centro della carreggiata, con il motociclo ancora incastrato sotto l'auto del ricorrente. Ipotizzando che il Gravina si fosse spostato verso il centro della sede stradale per evitare la deformazione longitudinale della piattaforma stradale (conseguente ad una precedente manutenzione), la sentenza impugnata ricorda che il Giordano, pur percependo la presenza del motociclo, non metteva in atto alcuna manovra di arresto, come dimostrato dall'assenza di tracce di frenata sulla piattaforma stradale, né di aggiramento dell'ostacolo mediante lo spostamento a destra del veicolo. È proprio il punto d'urto, indicato dalla p.g. sullo schizzo planimetrico, ad attestare che il conducente dell'autovettura, al momento dello scontro, non manteneva correttamente la destra. Osserva la Corte del merito che, se l'avesse rigorosamente mantenuta, avrebbe, senza dubbio, evitato l'impatto e il conseguente trascinamento del motociclo. Quanto all'utilizzo del casco da parte della vittima, la sentenza d'appello ne esclude la rilevanza, atteso che, sul punto, non vi è alcuna certezza, in considerazione del rinvenimento di due caschi, pur non omologati. L'imputato, peraltro, pur procedendo entro i limiti di velocità consentiti, si era mostrato incurante delle precarie condizioni stradali, consistenti nella scarsa visibilità dovuta alla poca illuminazione, nell'accentuata irregolarità del manto stradale, nell'assenza di una linea di mezzeria. Si tratta, come si vede, di elementi, tutti, ampiamente dimostrativi della dinamica e della responsabilità dell'incidente costato la vita al povero Gravina. In tal senso, l'omesso esame della consulenza tecnica della difesa (ing. [OSCURATO:PERSONA]) non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., posto che, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto deve considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277593). 4. Va ricordato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia ed altri, Rv. 229369). Ciò detto, l'iter argomentativo della sentenza impugnata non presta il fianco ad alcuna illogicità ed appare del tutto coerente rispetto alle illustrate risultanze fattuali. 5. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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