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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19318/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Rieti aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del delitto di rapina impropria aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della coimputata per intervenuta morte della stessa ed ha invece confermato la decisione del Tribunale quanto al Sandu che ha condannato al pagamento delle spese del grado;

3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla conferma della quantificazione della pena applicata dal giudice di primo grado: rileva che, mentre nel dispositivo la sentenza della Corte di Appello ha confermato quella di primo grado, nella parte motiva ha richiamato il rito abbreviato ed ha indicato la pena finale di mesi 6 di reclusione impedendo, in tal modo, di apprezzare l'iter logico che ha condotto i giudici di secondo grado a confermare quella inflitta dal Tribunale; sottolinea che, nei motivi di appello, era stata dedotta la eccessività della pena e non è in tal modo possibile verificare in che modo la Corte abbia affrontato la doglianza; 3.2 violazione di legge con riferimento all'art. 628 cpv cod. pen.: segnala che la ricostruzione dell'episodio operata nelle due sentenze avrebbe dovuto portare ad escludere la configurabilità del delitto di rapina dal momento che la condotta violenta si era manifestata in una fase temporale successiva e distinta rispetto a quella del furto ovvero quando già i due erano all'interno della propria autovettura nel piazzale del supermercato; 3.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 628 commi 2 e 3 cod. pen. in relazione all'aggravante delle "più persone riunite": ripercorso lo sviluppo dell'episodio in fatto, osserva che le due condotte erano state poste in essere separatamente da due imputati e nei confronti di due diverse persone con conseguente insussistenza delle condizioni per integrare la aggravante contestata e ritenuta dai giudici di merito; 3.4 contraddittorietà della motivazione in ordine alla riduzione della pena per le attenuanti generiche: rileva che con l'atto di appello era stata sollecitata una mitigazione della pena che era stata determinata dal Tribunale anche per effetto di una riduzione limitata alla metà del terzo consentito dal giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e segnala che la Corte ha confermato la decisione anche su questo punto senza alcuna reale argomentazione;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che si è in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità e che le censure articolate dalla difesa sono meramente riproduttive e reiterative delle doglianze articolate con l'atto di appello ed adeguatamente risolte dal giudice di merito con motivazione con cui il ricorsi non si confrontano finendo con il sollecitare una rivalutazione dell'intero materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

5. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta trasmesso una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso con particolare riferimento al primo ed al quarto motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate.

1. Tale è il primo motivo: è vero che la Corte di Appello, nel richiamare la sentenza di primo grado (cfr., pag. 1), ha operato un riferimento erroneo al giudizio abbreviato ed ha indicato la pena inflitta dal primo giudice in (soli) mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa; vero anche che, dopo due pagine (cfr., pag. 3), la stessa Corte ha dato conto dei motivi di gravame tra cui quello concernente la richiesta di riduzione della pena che ha tuttavia confermato ritenendo che il Tribunale avesse fatto "buon governo dei criteri statuiti dal legislatore sostanziale all'art. 133 c.p. avuto riguardo alle concrete modalità della condotta che palesano una capacità a delinquere nella commissione di reati contro il patrimonio nonché un'indole violenta" (cfr., ivi, ancora, pag. 4); ha inoltre sottolineato la oggettiva gravità dell'episodio caratterizzato dal concorso di tre persone oltre che la negativa personalità dell'imputato cui, ciò non di meno, il Tribunale aveva peraltro già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

A fronte di una motivazione che, nel prendere atto delle sollecitazioni difensive, è stata in ogni caso completa e puntuale, risulta di assoluta evidenza come le erronee indicazioni contenute a pag. 1 siano state il frutto di un mero refuso che non ha in alcun modo inciso sulla chiarezza e comprensibilità delle argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado.

2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato: la Corte di merito ha motivato sulla censura di analogo tenore che era stata formulata con l'atto di appello (cfr., ivi, pagg. 3-6) richiamando la ricostruzione del fatto alla luce della quale ha correttamente potuto confermare la qualificazione giuridica della condotta tenuta dall'odierno ricorrente; è appena il caso di ribadire che, nella rapina impropria, il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2012 n. 40.421, Zappalà; conf., Cass. Pen., 2, 4.10.2013 n. 43.764, Mitrovic, cha ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità; conf., ancora, più recentemente, Cass. Pen., 7, 29.5.2018 n. 34.056, Belegrhoub).

Con l'atto di appello, peraltro, la difesa aveva dedotto la esistenza del tentativo che, pure, è stata correttamente esclusa sulla scorta della ricostruzione del fatto ed alla luce di argomentazioni in diritto assolutamente coerenti con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi).

3. Il terzo motivo è precluso poiché la questione della sussistenza o meno dei presupposto sostanziali per ritenere la aggravante delle "più persone riunite" non era stata devoluta con l'atto di appello e non rientrando tra quelle scritinabili di ufficio; più volte questa Corte ha ribadito che le questioni che non abbiano formato motivo di gravame in appello non sono deducibili con il ricorso per cassazione dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 3 - , Sentenza n. 27256 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279903; Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202; Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, Sentenza n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438).

4. Discorso analogo può esser fatto per il quarto motivo atteso che, nell'atto di appello, la difesa aveva sì sollecitato una mitigazione della pena senza, tuttavia, fare cenno alcuno agli effetti già prodotti dall'esito del giudizio di valenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata e ritenuta aggravante; d'altra parte, è stato più volte chiarito come l'ampia discrezionalità che caratterizza questo genere di valutazione permette di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr., Cass. Pen., 4, 20.9.2017 n. 54.966, Romgnoli; Cass. Pen., 2.7.1998 n. 9.120, Urrata).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Rieti aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del delitto di rapina impropria aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della coimputata per intervenuta morte della stessa ed ha invece confermato la decisione del Tribunale quanto al Sandu che ha condannato al pagamento delle spese del grado; 3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla conferma della quantificazione della pena applicata dal giudice di primo grado: rileva che, mentre nel dispositivo la sentenza della Corte di Appello ha confermato quella di primo grado, nella parte motiva ha richiamato il rito abbreviato ed ha indicato la pena finale di mesi 6 di reclusione impedendo, in tal modo, di apprezzare l'iter logico che ha condotto i giudici di secondo grado a confermare quella inflitta dal Tribunale; sottolinea che, nei motivi di appello, era stata dedotta la eccessività della pena e non è in tal modo possibile verificare in che modo la Corte abbia affrontato la doglianza; 3.2 violazione di legge con riferimento all'art. 628 cpv cod. pen.: segnala che la ricostruzione dell'episodio operata nelle due sentenze avrebbe dovuto portare ad escludere la configurabilità del delitto di rapina dal momento che la condotta violenta si era manifestata in una fase temporale successiva e distinta rispetto a quella del furto ovvero quando già i due erano all'interno della propria autovettura nel piazzale del supermercato; 3.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 628 commi 2 e 3 cod. pen. in relazione all'aggravante delle "più persone riunite": ripercorso lo sviluppo dell'episodio in fatto, osserva che le due condotte erano state poste in essere separatamente da due imputati e nei confronti di due diverse persone con conseguente insussistenza delle condizioni per integrare la aggravante contestata e ritenuta dai giudici di merito; 3.4 contraddittorietà della motivazione in ordine alla riduzione della pena per le attenuanti generiche: rileva che con l'atto di appello era stata sollecitata una mitigazione della pena che era stata determinata dal Tribunale anche per effetto di una riduzione limitata alla metà del terzo consentito dal giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e segnala che la Corte ha confermato la decisione anche su questo punto senza alcuna reale argomentazione; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che si è in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità e che le censure articolate dalla difesa sono meramente riproduttive e reiterative delle doglianze articolate con l'atto di appello ed adeguatamente risolte dal giudice di merito con motivazione con cui il ricorsi non si confrontano finendo con il sollecitare una rivalutazione dell'intero materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. 5. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta trasmesso una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso con particolare riferimento al primo ed al quarto motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Tale è il primo motivo: è vero che la Corte di Appello, nel richiamare la sentenza di primo grado (cfr., pag. 1), ha operato un riferimento erroneo al giudizio abbreviato ed ha indicato la pena inflitta dal primo giudice in (soli) mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa; vero anche che, dopo due pagine (cfr., pag. 3), la stessa Corte ha dato conto dei motivi di gravame tra cui quello concernente la richiesta di riduzione della pena che ha tuttavia confermato ritenendo che il Tribunale avesse fatto "buon governo dei criteri statuiti dal legislatore sostanziale all'art. 133 c.p. avuto riguardo alle concrete modalità della condotta che palesano una capacità a delinquere nella commissione di reati contro il patrimonio nonché un'indole violenta" (cfr., ivi, ancora, pag. 4); ha inoltre sottolineato la oggettiva gravità dell'episodio caratterizzato dal concorso di tre persone oltre che la negativa personalità dell'imputato cui, ciò non di meno, il Tribunale aveva peraltro già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. A fronte di una motivazione che, nel prendere atto delle sollecitazioni difensive, è stata in ogni caso completa e puntuale, risulta di assoluta evidenza come le erronee indicazioni contenute a pag. 1 siano state il frutto di un mero refuso che non ha in alcun modo inciso sulla chiarezza e comprensibilità delle argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado. 2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato: la Corte di merito ha motivato sulla censura di analogo tenore che era stata formulata con l'atto di appello (cfr., ivi, pagg. 3-6) richiamando la ricostruzione del fatto alla luce della quale ha correttamente potuto confermare la qualificazione giuridica della condotta tenuta dall'odierno ricorrente; è appena il caso di ribadire che, nella rapina impropria, il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2012 n. 40.421, Zappalà; conf., Cass. Pen., 2, 4.10.2013 n. 43.764, Mitrovic, cha ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità; conf., ancora, più recentemente, Cass. Pen., 7, 29.5.2018 n. 34.056, Belegrhoub). Con l'atto di appello, peraltro, la difesa aveva dedotto la esistenza del tentativo che, pure, è stata correttamente esclusa sulla scorta della ricostruzione del fatto ed alla luce di argomentazioni in diritto assolutamente coerenti con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi). 3. Il terzo motivo è precluso poiché la questione della sussistenza o meno dei presupposto sostanziali per ritenere la aggravante delle "più persone riunite" non era stata devoluta con l'atto di appello e non rientrando tra quelle scritinabili di ufficio; più volte questa Corte ha ribadito che le questioni che non abbiano formato motivo di gravame in appello non sono deducibili con il ricorso per cassazione dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 3 - , Sentenza n. 27256 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279903; Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202; Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, Sentenza n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438). 4. Discorso analogo può esser fatto per il quarto motivo atteso che, nell'atto di appello, la difesa aveva sì sollecitato una mitigazione della pena senza, tuttavia, fare cenno alcuno agli effetti già prodotti dall'esito del giudizio di valenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata e ritenuta aggravante; d'altra parte, è stato più volte chiarito come l'ampia discrezionalità che caratterizza questo genere di valutazione permette di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr., Cass. Pen., 4, 20.9.2017 n. 54.966, Romgnoli; Cass. Pen., 2.7.1998 n. 9.120, Urrata). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 19318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris