CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 45932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza in data 24/05/2022 del Tribunale di Monza, escludendo la recidiva e confermando la condanna per il reato di truffa. Deduce: 1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; 2. Vizio di motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche; 3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché: 3.1. In relazione a entrambi i motivi di ricorso, va rilevato come le doglianze ivi sviluppate non siano volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomental:ive e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3). Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3.2. A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché l'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Ltn P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1