CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33468/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento, in data 15.12.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina aggravata e porto d'arma e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'Antona lamentando, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: rileva, infatti, che la sentenza ha motivato "per relationem" con riguardo a quella di primo grado; segnala la complessiva inadeguatezza delle intercettazioni telefoniche ed al contributo concorsuale. Il ricorso è inammissibile. Unitamente alla violazione di legge, la difesa denunzia vizio di motivazione che assume mancante, contraddittoria ed illogica: più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc. Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800, Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri). Per altro verso, il ricorso finisce per riproporre in questa sede le stesse ragioni già discusse e motivatamente ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici dovendo la mancanza di specificità del motivo essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.