CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 39917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria pervenuta nelle more nel suo interesse; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti (secondo il ricorrente integranti il reato di truffa e non quello ritenuto di estorsione), sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello, in corretta adesione all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 19680 del 12/04/2022, Silvani, Rv. 283199 - 02; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01) valorizzato, ai fini della contestata statuizione, l'efficacia coercitiva promanante dalla minaccia di denunciarlo come pedofilo, profferita dall'imputato all'indirizzo della p.o. (si veda, in particolare, pag. 3 s. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0