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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17710/2026

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le Entrate Direz. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1767/2019 depositata il 12/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato da C/1 (negozi e botteghe) adA/10 (uffici e studi privati) la categoria di un immobile di proprietà dellasocietà controricorrente, facente parte di un più complesso fabbricato.L’avviso è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ritenutaillegittimità dell’atto impositivo per violazione di legge e travisamento delfatto.2.

Disatteso il ricorso in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] hainterposto rituale e tempestivo appello avverso la sentenza n. 351 del2017.Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio alfine di determinare il corretto classamento dell’immobile (classato A/10dall’ufficio ma ritenuto C/1 dal contribuente) e, all’esito, il giudice dimerito, in riforma dell’appellata sentenza, ha attribuito all’immobilel’ulteriore e diversa categoria catastale C/2.La C.T.R. ha aderito all’accertamento effettuato dal c.t.u., ritenutoimmune da vizi logici e motivato, anche in relazione alle ragioni tecnicheaddotte.

È stata ritenuta corretta e rispondente ad “evidenti criteri dilogica tecnico-giuridica” la decisione dell’esperto di indicare al giudice edalle parti l’esatta, seppur diversa, categoria catastale da attribuireall’immobile, ancorché diversa da quella indicata dalle parti.Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia con due motivi.Resiste con controricorso la società contribuente e propone ricorsoincidentale affidato ad un motivo.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale è denunciata la violazione efalsa applicazione degli artt. 6, 61 e 62 del d.P.R. n. 1142 del 1949Numero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026nonché dell’art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Parte ricorrente, in conformità all’obbligo di specificità del ricorso,previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ha riportato le parti rilevantidella c.t.u. e, alla luce del loro contenuto, il cui esito è stato fatto propriodal giudice di merito, ritiene errata la decisione perché la consulenza, sucui essa si fonda, muoverebbe da un presupposto giuridicamente errato,ossia dall’attività che in concreto potrebbe svolgersi nell’immobile, e nondall’oggettiva destinazione del bene.1.2.

Il motivo è infondato.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il provvedimento diin una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive checonnotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile aprodurre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazionefunzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento allepotenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto,dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro,espressamente previsto come criterio di classificazione per numerosecategorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi in base a unaverifica delle caratteristiche strutturali del bene (Cass. n. 24078/2020).Sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario merita di esserepreso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per alcune categorie, ma in termini oggettivati, nel sensoche se ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristichestrutturali dell’immobile, senza arrestarsi all’attività che in un determinatomomento viene svolta, potendo quest’ultima costituire un criteriomeramente complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini delclassamento (Cass. n. 22166/2020).Numero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026Occorre, pertanto, procedere a una valutazione che, accertate lepotenzialità in concreto dell’unità, tenga conto di tutte le caratteristichedell’immobile da classare, comprese la localizzazione urbana, l’ubicazione,l’ampiezza e la cubatura.Tanto è stato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, cheha fatto proprio l’esito della c.t.u., e dal contenuto della consulenzatecnica riprodotta nel ricorso emerge, letteralmente, che il c.t.u. abbiaformulato il suo giudizio muovendo dalle caratteristiche oggettive etecniche dell’immobile per pervenire all’individuazione della classemaggiormente confacente.Più volte, come risulta dall’elaborato riportato per estratto nelcontenuto del ricorso, è stato affermato che “…dalle caratteristichedell’immobile oggetto di CTU… si ritiene che l’immobile possa rientrareordinariamente nella destinazione visto che l’uso prevalente che si puòfare del bene è quello di magazzino con eventuale vendita all’ingrosso”.L’individuazione fatta della classe è stata quindi conseguenza dellaprevia valutazione delle caratteristiche oggettive dell’immobile.

Di talchénon si profila alcuna violazione delle norme innanzi indicate da parte delgiudice di merito.2.

Con la seconda censura è denunciata la violazione dell’art. 7 deld.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..Il C.T.U. non avrebbe potuto indicare una diversa categoria ma avrebbe,in tesi, dovuto escludere le categorie proposte dalle parti ed ivi fermare ilproprio operato.Il motivo è infondato.Nella specie, il c.t.u. ha valutato le caratteristiche dell’immobile ed haescluso che le categorie proposte fossero corrette, individuando quindiquella idonea e svolgendo correttamente la sua funzione.Il giudice di merito, pur sostanzialmente convenendo circa losconfinamento, da parte del c.t.u., dal perimetro d’indagine delineato dalNumero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026quesito postogli, ha fatto proprio l’esito delle risultanze ritenendolecorrette.Nella specie, è il caso di osservare, il ricorrente non lamenta né che ilc.t.u. abbia acquisito documenti non prodotti dalle parti, né che abbiaindagato su fatti principali non dedotti dall’attrice quale causa petendidella propria domanda, né che abbia violato il contraddittorio tecnico.

Ciòdi cui – a ben vedere – il ricorrente si duole è la formulazione, da parte delc.t.u., di giudizi ultronei rispetto al quesito.

In quest’ottica, peraltro, leconsiderazioni svolte dal c.t.u. oltre il perimetro delineato dal quesitofiniscono per rilevare alla stregua di argomenti di prova, liberamenteutilizzabili dal giudice in seno alla complessiva valutazione delle risultanzeistruttorie del processo.

Il “punto di tenuta” del sistema si sposta, dunque,sul piano della motivazione della sentenza, in particolare sullaadeguatezza e coerenza del ragionamento con il quale il decidente “facciaproprie” le argomentazioni (pur ultronee, dal limitato angolo visuale dellafedeltà al quesito) del c.t.u.Si legge in Cass. n. 1186/2016 che “la consulenza tecnica d'ufficio èfunzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presupponganocognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché i consulenti tecnici nonpossono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa laqualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti,né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata(nella specie, quella relativa alla qualificazione della “attività confacentealle attitudini dell'assicurato”, di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984,come attività usurante o stressante, o meno), di essa si deve tenereconto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta aldibattito processuale delle parti”.Ancora, Cass. n. 996/99 affermò che “la consulenza tecnica è unmezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alladisponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudiceNumero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deverisoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnicoe non giuridico.”In definitiva, una volta che le parti siano state messe nelle condizionidi interloquire, vuoi dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., vuoidal punto di vista più squisitamente giuridico negli snodi processuali a ciòdeputati, il solo fatto che il c.t.u. abbia svolto considerazioni tecnicheesulanti dall’ambito oggettivo del quesito non integra un vizio di nullitàdella consulenza, restando da accertare (alla luce della motivazione dellasentenza) se e in che modo il giudice si sia successivamente valso dellesuddette considerazioni per giungere alla decisione.

Pertanto, nella misurain cui, all’esito del rituale dispiegarsi del contraddittorio tra le parti (eprevia adeguata esternazione dell’iter logico che lo abbia condotto a unadeterminata decisione), il giudice “sovrapponga” le proprie conclusioni avalutazioni tecniche del c.t.u. anch’esse preventivamente sottoposteall’esame delle parti, il “vizio d’origine” della consulenza tecnica nonridonda in una nullità processuale, la quale finirebbe per ridursi in unaformalistica sanzione del comportamento dell’ausiliario, non essendo statein alcun modo conculcate le guarentigie fondamentali delle parti.In altri termini, l’operato dell’ausiliario viene, in questo caso,“assorbito” da quello del giudice, di modo che la sentenza, se immune davizi propri, come nella specie, non potrà dirsi nulla per “derivazione” dallanullità della c.t.u. (in questo senso Cass. n. 24695/2024).In ambito tributario, poi, questi principi si saldano con la natura di‘impugnazione-merito’ che contraddistingue il relativo processo.Il motivo è, quindi, disatteso.3.

Con il ricorso incidentale condizionato si deduce la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, poiché non è stata ritenutaNumero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026fondata l’eccezione di nullità dell’accertamento, in quanto pacifica e noncontestata, la circostanza che il verbale di sopralluogo non era statoallegato dall’amministrazione finanziaria.Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorsoprincipale.4.

In conclusione, è respinto il ricorso principale e quello incidentale èassorbito.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 5000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le Entrate Direz. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1767/2019 depositata il 12/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/20261. La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato da C/1 (negozi e botteghe) adA/10 (uffici e studi privati) la categoria di un immobile di proprietà dellasocietà controricorrente, facente parte di un più complesso fabbricato.L’avviso è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ritenutaillegittimità dell’atto impositivo per violazione di legge e travisamento delfatto.2. Disatteso il ricorso in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] hainterposto rituale e tempestivo appello avverso la sentenza n. 351 del2017.Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio alfine di determinare il corretto classamento dell’immobile (classato A/10dall’ufficio ma ritenuto C/1 dal contribuente) e, all’esito, il giudice dimerito, in riforma dell’appellata sentenza, ha attribuito all’immobilel’ulteriore e diversa categoria catastale C/2.La C.T.R. ha aderito all’accertamento effettuato dal c.t.u., ritenutoimmune da vizi logici e motivato, anche in relazione alle ragioni tecnicheaddotte. È stata ritenuta corretta e rispondente ad “evidenti criteri dilogica tecnico-giuridica” la decisione dell’esperto di indicare al giudice edalle parti l’esatta, seppur diversa, categoria catastale da attribuireall’immobile, ancorché diversa da quella indicata dalle parti.Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia con due motivi.Resiste con controricorso la società contribuente e propone ricorsoincidentale affidato ad un motivo.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è denunciata la violazione efalsa applicazione degli artt. 6, 61 e 62 del d.P.R. n. 1142 del 1949Numero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026nonché dell’art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Parte ricorrente, in conformità all’obbligo di specificità del ricorso,previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ha riportato le parti rilevantidella c.t.u. e, alla luce del loro contenuto, il cui esito è stato fatto propriodal giudice di merito, ritiene errata la decisione perché la consulenza, sucui essa si fonda, muoverebbe da un presupposto giuridicamente errato,ossia dall’attività che in concreto potrebbe svolgersi nell’immobile, e nondall’oggettiva destinazione del bene.1.2. Il motivo è infondato.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il provvedimento diin una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive checonnotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile aprodurre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazionefunzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento allepotenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto,dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro,espressamente previsto come criterio di classificazione per numerosecategorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi in base a unaverifica delle caratteristiche strutturali del bene (Cass. n. 24078/2020).Sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario merita di esserepreso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per alcune categorie, ma in termini oggettivati, nel sensoche se ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristichestrutturali dell’immobile, senza arrestarsi all’attività che in un determinatomomento viene svolta, potendo quest’ultima costituire un criteriomeramente complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini delclassamento (Cass. n. 22166/2020).Numero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026Occorre, pertanto, procedere a una valutazione che, accertate lepotenzialità in concreto dell’unità, tenga conto di tutte le caratteristichedell’immobile da classare, comprese la localizzazione urbana, l’ubicazione,l’ampiezza e la cubatura.Tanto è stato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, cheha fatto proprio l’esito della c.t.u., e dal contenuto della consulenzatecnica riprodotta nel ricorso emerge, letteralmente, che il c.t.u. abbiaformulato il suo giudizio muovendo dalle caratteristiche oggettive etecniche dell’immobile per pervenire all’individuazione della classemaggiormente confacente.Più volte, come risulta dall’elaborato riportato per estratto nelcontenuto del ricorso, è stato affermato che “…dalle caratteristichedell’immobile oggetto di CTU… si ritiene che l’immobile possa rientrareordinariamente nella destinazione visto che l’uso prevalente che si puòfare del bene è quello di magazzino con eventuale vendita all’ingrosso”.L’individuazione fatta della classe è stata quindi conseguenza dellaprevia valutazione delle caratteristiche oggettive dell’immobile. Di talchénon si profila alcuna violazione delle norme innanzi indicate da parte delgiudice di merito.2. Con la seconda censura è denunciata la violazione dell’art. 7 deld.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..Il C.T.U. non avrebbe potuto indicare una diversa categoria ma avrebbe,in tesi, dovuto escludere le categorie proposte dalle parti ed ivi fermare ilproprio operato.Il motivo è infondato.Nella specie, il c.t.u. ha valutato le caratteristiche dell’immobile ed haescluso che le categorie proposte fossero corrette, individuando quindiquella idonea e svolgendo correttamente la sua funzione.Il giudice di merito, pur sostanzialmente convenendo circa losconfinamento, da parte del c.t.u., dal perimetro d’indagine delineato dalNumero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026quesito postogli, ha fatto proprio l’esito delle risultanze ritenendolecorrette.Nella specie, è il caso di osservare, il ricorrente non lamenta né che ilc.t.u. abbia acquisito documenti non prodotti dalle parti, né che abbiaindagato su fatti principali non dedotti dall’attrice quale causa petendidella propria domanda, né che abbia violato il contraddittorio tecnico. Ciòdi cui – a ben vedere – il ricorrente si duole è la formulazione, da parte delc.t.u., di giudizi ultronei rispetto al quesito. In quest’ottica, peraltro, leconsiderazioni svolte dal c.t.u. oltre il perimetro delineato dal quesitofiniscono per rilevare alla stregua di argomenti di prova, liberamenteutilizzabili dal giudice in seno alla complessiva valutazione delle risultanzeistruttorie del processo. Il “punto di tenuta” del sistema si sposta, dunque,sul piano della motivazione della sentenza, in particolare sullaadeguatezza e coerenza del ragionamento con il quale il decidente “facciaproprie” le argomentazioni (pur ultronee, dal limitato angolo visuale dellafedeltà al quesito) del c.t.u.Si legge in Cass. n. 1186/2016 che “la consulenza tecnica d'ufficio èfunzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presupponganocognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché i consulenti tecnici nonpossono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa laqualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti,né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata(nella specie, quella relativa alla qualificazione della “attività confacentealle attitudini dell'assicurato”, di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984,come attività usurante o stressante, o meno), di essa si deve tenereconto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta aldibattito processuale delle parti”.Ancora, Cass. n. 996/99 affermò che “la consulenza tecnica è unmezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alladisponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudiceNumero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deverisoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnicoe non giuridico.”In definitiva, una volta che le parti siano state messe nelle condizionidi interloquire, vuoi dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., vuoidal punto di vista più squisitamente giuridico negli snodi processuali a ciòdeputati, il solo fatto che il c.t.u. abbia svolto considerazioni tecnicheesulanti dall’ambito oggettivo del quesito non integra un vizio di nullitàdella consulenza, restando da accertare (alla luce della motivazione dellasentenza) se e in che modo il giudice si sia successivamente valso dellesuddette considerazioni per giungere alla decisione. Pertanto, nella misurain cui, all’esito del rituale dispiegarsi del contraddittorio tra le parti (eprevia adeguata esternazione dell’iter logico che lo abbia condotto a unadeterminata decisione), il giudice “sovrapponga” le proprie conclusioni avalutazioni tecniche del c.t.u. anch’esse preventivamente sottoposteall’esame delle parti, il “vizio d’origine” della consulenza tecnica nonridonda in una nullità processuale, la quale finirebbe per ridursi in unaformalistica sanzione del comportamento dell’ausiliario, non essendo statein alcun modo conculcate le guarentigie fondamentali delle parti.In altri termini, l’operato dell’ausiliario viene, in questo caso,“assorbito” da quello del giudice, di modo che la sentenza, se immune davizi propri, come nella specie, non potrà dirsi nulla per “derivazione” dallanullità della c.t.u. (in questo senso Cass. n. 24695/2024).In ambito tributario, poi, questi principi si saldano con la natura di‘impugnazione-merito’ che contraddistingue il relativo processo.Il motivo è, quindi, disatteso.3. Con il ricorso incidentale condizionato si deduce la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, poiché non è stata ritenutaNumero registro generale 14457/2020Numero sezionale 3952/2026Numero di raccolta generale 17710/2026Data pubblicazione 03/06/2026fondata l’eccezione di nullità dell’accertamento, in quanto pacifica e noncontestata, la circostanza che il verbale di sopralluogo non era statoallegato dall’amministrazione finanziaria.Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorsoprincipale.4. In conclusione, è respinto il ricorso principale e quello incidentale èassorbito.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 5000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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