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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22288/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 21/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto confermò la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 6/02/2017, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, 233, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (capo A), nonché dall'art. 223, comma 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (capo B); reati commessi in Taranto il 19/10/2011, data della sentenza dichiarativa del fallimento.

1.1. Con sentenza in data 16/09/2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullò la sentenza di appello limitatamente al reato sub B) e alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo esame su detti punti, nonché per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, rigettando, nel resto, il ricorso.

1.3. Con sentenza in data 29/05/2022, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello di Lecce, riqualificato il reato di cui al capo B) nella fattispecie di bancarotta preferenziale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale fatto perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena inflittagli per gli ulteriori reati in 2 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, riducendo a 2 anni e 6 mesi la durata delle pene accessorie applicategli.

2. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto nuovo ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 132, 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione/quantificazione delle pene accessorie ex art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe determinato la durata delle pene accessorie in 2 anni e 6 mesi, pari quasi all'entità della pena detentiva, senza offrire una adeguata motivazione, richiesta invece dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, secondo cui la valutazione discrezionale del giudice deve avvalersi dei parametri dell'art. 133 cod. pen.

Detta mancanza sarebbe viepiù censurabile in quanto le sanzioni accessorie inciderebbero fortemente sul diritto del lavoro e sul diritto di iniziativa economica oltre che su altri aspetti della vita individuale e sociale, tanto da richiedere motivazioni individualizzate in dipendenza della peculiarità del caso, delle esigenze specifiche a esse sottese nonché alle caratteristiche afflittive delle singole sanzioni.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis, 69 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, investito dell'esame sul complessivo trattamento sanzionatorio e, in particolare, della omessa applicazione delle attenuanti generiche, non si sarebbe confrontato con le censure difensive relative: a) alla contraddittorietà dell'avere dapprima ritenuto un comportamento collaborativo con il curatore fallimentare e l'averlo successivamente escluso in relazione alla riscossione dei crediti societari, b) ai comportamenti concludenti in favore della cassa del fallimento, pure eccepiti, c) al comportamento successivo alla commissione del reato, non essendovi, a carico dell'imputato, ulteriori pregiudizi penali.

Inoltre, la Corte avrebbe valorizzato l'assunto apodittico di una «negativa personalità dell'imputato» che, se riferibile ai precedenti penali, sarebbe illogico essendosi al cospetto di reati ormai depenalizzati (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali) o, comunque, di scarsissimo allarme sociale (condanna per omesso pagamento di pedaggio autostradale ex art. 641 cod. pen. commesso nel 2009, sanzionato con la sola pena pecuniaria). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del secondo motivo di censura, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giova premettere che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591-01).

In questa prospettiva, il giudice, se si determina per la mancata applicazione delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).Orbene, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno ritenuto che non potessero riconoscersi all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della significativa gravità dei fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato.

Una valutazione, questa, che appare .frutto di una meditata valutazione dei fatti di causa e che essendo stata espressa con motivazione sintetica ma immune da censure di natura logico-argomentativa, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità.

3. Venendo, quindi, al primo motivo di doglianza, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione delle pene accessorie, va premesso che con la sentenza n. 222 del 2018, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n, 267, nella parte in cui disponeva che «la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché «la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

A partire da tale pronuncia, le Sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno statuito, come correttamente evidenziato dal ricorso, che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01).

In proposito, va nondimeno rimarcato come il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richieda, in tema di concreta dosimetria sanzionatoria, un impegno giustificativo direttamente proporzionale alla misura del discostamento dai valori minimi edittali (v.

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01), sia in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., sia in riferimento alla valutazione e all'apprezzamento della funzione della sanzione; un procedimento, quest'ultimo, necessariamente bifasico, che attrae nel fuoco degli stessi indicatori le differenti e non fungibili componenti funzionali.

In tal senso, può dirsi che «l'obbligo di motivazione costituisce misura dell'esercizio della discrezionalità» (così Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, in motivazione).

In particolare, l'applicazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356); e altrettanto è a dirsi quando la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale (Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, dei). 2020, Retrosi, Rv. 278788-01).

3.1. Orbene, nel caso di specie, i Giudici del rinvio hanno determinato la durata della pena accessoria alla stregua di una valutazione di congruità, il cui significato deve essere rapportato, trattandosi di un concetto di relazione, agli elementi significativi della vicenda processuale e, in particolare, a quella gravità dei fatti che, come già si è visto, ha condotto a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Una motivazione, questa, la cui stringatezza appare giustificata dal quantum della pena accessoria applicata, la quale, benché più elevata rispetto a quella principale, si è decisamente attestata sul limite inferiore della cornice edittale, con una conseguente attenuazione dei relativi oneri motivazionali.

Ciò che, conclusivamente, rende insindacabile, in sede di legittimità, l'esercizio della discrezionalità nella relativa determinazione da parte della Corte di merito (v.

Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 21/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto confermò la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 6/02/2017, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, 233, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (capo A), nonché dall'art. 223, comma 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (capo B); reati commessi in Taranto il 19/10/2011, data della sentenza dichiarativa del fallimento. 1.1. Con sentenza in data 16/09/2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullò la sentenza di appello limitatamente al reato sub B) e alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo esame su detti punti, nonché per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, rigettando, nel resto, il ricorso. 1.3. Con sentenza in data 29/05/2022, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello di Lecce, riqualificato il reato di cui al capo B) nella fattispecie di bancarotta preferenziale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale fatto perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena inflittagli per gli ulteriori reati in 2 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, riducendo a 2 anni e 6 mesi la durata delle pene accessorie applicategli. 2. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto nuovo ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 132, 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione/quantificazione delle pene accessorie ex art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe determinato la durata delle pene accessorie in 2 anni e 6 mesi, pari quasi all'entità della pena detentiva, senza offrire una adeguata motivazione, richiesta invece dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, secondo cui la valutazione discrezionale del giudice deve avvalersi dei parametri dell'art. 133 cod. pen. Detta mancanza sarebbe viepiù censurabile in quanto le sanzioni accessorie inciderebbero fortemente sul diritto del lavoro e sul diritto di iniziativa economica oltre che su altri aspetti della vita individuale e sociale, tanto da richiedere motivazioni individualizzate in dipendenza della peculiarità del caso, delle esigenze specifiche a esse sottese nonché alle caratteristiche afflittive delle singole sanzioni. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis, 69 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, investito dell'esame sul complessivo trattamento sanzionatorio e, in particolare, della omessa applicazione delle attenuanti generiche, non si sarebbe confrontato con le censure difensive relative: a) alla contraddittorietà dell'avere dapprima ritenuto un comportamento collaborativo con il curatore fallimentare e l'averlo successivamente escluso in relazione alla riscossione dei crediti societari, b) ai comportamenti concludenti in favore della cassa del fallimento, pure eccepiti, c) al comportamento successivo alla commissione del reato, non essendovi, a carico dell'imputato, ulteriori pregiudizi penali. Inoltre, la Corte avrebbe valorizzato l'assunto apodittico di una «negativa personalità dell'imputato» che, se riferibile ai precedenti penali, sarebbe illogico essendosi al cospetto di reati ormai depenalizzati (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali) o, comunque, di scarsissimo allarme sociale (condanna per omesso pagamento di pedaggio autostradale ex art. 641 cod. pen. commesso nel 2009, sanzionato con la sola pena pecuniaria). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del secondo motivo di censura, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giova premettere che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591-01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina per la mancata applicazione delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).Orbene, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno ritenuto che non potessero riconoscersi all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della significativa gravità dei fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato. Una valutazione, questa, che appare .frutto di una meditata valutazione dei fatti di causa e che essendo stata espressa con motivazione sintetica ma immune da censure di natura logico-argomentativa, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità. 3. Venendo, quindi, al primo motivo di doglianza, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione delle pene accessorie, va premesso che con la sentenza n. 222 del 2018, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n, 267, nella parte in cui disponeva che «la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché «la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». A partire da tale pronuncia, le Sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno statuito, come correttamente evidenziato dal ricorso, che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01). In proposito, va nondimeno rimarcato come il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richieda, in tema di concreta dosimetria sanzionatoria, un impegno giustificativo direttamente proporzionale alla misura del discostamento dai valori minimi edittali (v. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01), sia in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., sia in riferimento alla valutazione e all'apprezzamento della funzione della sanzione; un procedimento, quest'ultimo, necessariamente bifasico, che attrae nel fuoco degli stessi indicatori le differenti e non fungibili componenti funzionali. In tal senso, può dirsi che «l'obbligo di motivazione costituisce misura dell'esercizio della discrezionalità» (così Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, in motivazione). In particolare, l'applicazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356); e altrettanto è a dirsi quando la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale (Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, dei). 2020, Retrosi, Rv. 278788-01). 3.1. Orbene, nel caso di specie, i Giudici del rinvio hanno determinato la durata della pena accessoria alla stregua di una valutazione di congruità, il cui significato deve essere rapportato, trattandosi di un concetto di relazione, agli elementi significativi della vicenda processuale e, in particolare, a quella gravità dei fatti che, come già si è visto, ha condotto a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Una motivazione, questa, la cui stringatezza appare giustificata dal quantum della pena accessoria applicata, la quale, benché più elevata rispetto a quella principale, si è decisamente attestata sul limite inferiore della cornice edittale, con una conseguente attenuazione dei relativi oneri motivazionali. Ciò che, conclusivamente, rende insindacabile, in sede di legittimità, l'esercizio della discrezionalità nella relativa determinazione da parte della Corte di merito (v. Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento dell
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