CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2017
Cassazione n. 15989/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso 9231/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della Pietra e domiciliatea Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 60/BNapoli, dife s o d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatoa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gelini; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Compa- gna Luigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- giero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Canna- viello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De 2di 4 – 9231 /2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- pilio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 746/2017 de l 17/02/2017. Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 1991 il Condominio convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la condo- mina [OSCURATO:PERSONA] perottenere al condanna al rilascio della zona della terrazza occupata dalla veranda e alla riduzione in pristino. La convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva per aver venduto (dopo la trascrizione della domanda giudiziale) il proprio appartamento a [OSCURATO:PERSONA]. Disposta l’integrazione del contraddittorio, questi, costituitosi, domandò invia riconvenzionale l’accertamento della proprietà esclusiva delle terrazze a livello annesse all’appartamento, allegando che la dante causa nel 1972 aveva acquistato l’appartamento e le terrazze dal costruttore dell’intero im- mobile. In via subordinata fecevalere l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.o quella ordinaria. In primo grado, rigettata la riconvenzionale, vennero accolte le domande dell’attore con compensazione delle spese. La Corte d’Appello di Napoli, adita dalla parte soccombente, dopo la rico- struzione per quanto possibile dei fascicoli di causa di ambo i gradi andati smarriti, confermòla pronuncia di primo grado (previa integrazione del con- traddittorio nei confronti di altri condomini e di un’altra figlia del convenuto, erede testamentaria). 3di 4 – 9231 /2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ricorronoin cassazione le eredi del [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, illustrati da memorie. Resiste la parte attrice con controricorso e memorie. Il primo motivo (p. 7) denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 832, 948, 1117 c.c. e 102, 331, 354, 383 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di integrare il contraddittorio nei confronti di ogni con- domino a fronte della domanda riconvenzionale. Il secondo motivo (p. 10) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1117, 1176, 1140, 1141, 1143, 1146, 1147, 1159, 2643, 2644, 2652, 2653, 2729 c.c., per avere la Corte di appello escluso che in capo alla parte con- venutafosse maturata l'usucapione abbreviata. Il terzo motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1117, 1140, 1141, 1143, 1146, 1158, 1164 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di appello ritenuto necessaria la prova dell'interversio possessionis, escludendo così che fosse maturata l’usuca- pione ordinariain capo alla parte convenuta. Il quarto motivo (p. 27) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1102, 1117, 1118, 11 20, 1122, 1127 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo, nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 101 co. 2 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenutoillegittima l’apposi- zione di veranda sulla terrazza, negando che ciò costituisca una legittima modalità d'impiego della terrazza. Con istanza depositata in prossimità dell’adunanza camerale, lericorrenti hanno chiestodi rinviare di qualche mese la decisione del ricorso, poiché sono in corso trattative tra le parti per la composizione negoziale della con- troversia. Tale circostanza è confermata in memoria dal Condominio con- troricorrente, cheha precisato di aver sottoposto alle ricorrenti una propo- sta di conciliazionee ha dichiarato di rimette rsi, sul rinvio, alle determina- zioni della Corte. 4di 4 – 9231 /2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accoglie l’istanza del le ricorrent i e rinvia a nuovo ruolo , con rifissazione entro la fine mese di ottobre 2024 della nuova adunanza came- raleper la trattazione e decisione, in ogni caso, del ricorso . P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo , con fissazione entro la fine del mese di ottobre 2024 della