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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 317/1989

ECLI:IT:COST:1989:317
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Il Tribunale di Cassino, nel giudizio civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], contumace, ritenendo di dover decidere la controversia sulla base di un documento prodotto dall'attore nel corso del processo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio di scrittura privata non menzionata nell'atto di citazione notificato al convenuto, ai fini della presunzione assoluta di riconoscimento da parte di quest'ultimo della scrittura privata a lui attribuita o contro di lui prodotta.

Considera il giudice a quo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 250 del 1986, ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata, limitatamente - peraltro - ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore, sulla scorta della diversa formulazione dell'art. 163, n. 5, e dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, solo la prima disposizione richiedendo che l'attore nell'atto di citazione indichi i "documenti che offre in comunicazione" (così che, "ove rimanga contumace il convenuto cui sia stata ritualmente notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata dall'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta", ai sensi dell'art. 215, n. 1, del codice di procedura civile), mentre la norma regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile si limita ad esigere "l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto" della domanda stessa (con la conseguenza che tale norma "non consente di ricollegare allo scarno contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da parte del convenuto contumace").

Rileva, d'altro canto, che l'art. 184 del codice di procedura civile consente alle parti di "produrre nuovi documenti" durante tutto il corso dell'istruttoria e fino a che la causa non sia stata rimessa al collegio, per cui deve ritenersi che nei procedimenti di competenza del tribunale, oltre che in quelli di competenza (a parte lo speciale rito del lavoro) del pretore e del conciliatore, non sussista alcun onere per l'attore - a pena di decadenza - di indicare nell'atto introduttivo del giudizio i documenti che intenda offrire in comunicazione o comunque di produrre gli stessi all'atto della costituzione, ben potendo farlo in un momento successivo e a prescindere dalla loro indicazione nell'atto introduttivo del giudizio.

Auspica, pertanto, l'estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale nei sensi sopra indicati.

Non vi è stata costituzione delle parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - È sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale, per sospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, nella parte in cui la normativa non prevede che, nei giudizi davanti al tribunale, al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio della scrittura privata - ove questa non sia menzionata nell'atto di citazione - perché tale scrittura possa aversi per riconosciuta da parte del convenuto medesimo.

L'ordinanza di rimessione fa richiamo alla sentenza di questa Corte n. 250 del 1986, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione del detto verbale, ai fini suindicati, nei giudizi davanti al pretore e in quelli davanti al conciliatore.

E afferma che le ragioni allora valse per quei giudizi valgono anche per i giudizi davanti al tribunale.

2. - La questione è fondata.

Non può negarsi che la normativa di cui si discute, là dove sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta dal contumace una scrittura, della cui produzione egli non è messo in grado di avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la posizione del contumace, e quindi lesione del diritto di difesa.

E ciò anche se al contumace è consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame, e del disconoscimento, null'altro che aspetti dell'ingiustificato aggravio.

Orbene, tale profilo di illegittimità, ravvisato dalla sentenza di questa Corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore e al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale.

Infatti, anche in tali giudizi, poiché le parti, ai sensi dell'art. 184 del codice di procedura civile, possono nel corso del giudizio produrre documenti nuovi, può verificarsi l'eventualità che il contumace non sia messo in grado di averne notizia.

Va dunque dichiarata l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 292, primo comma, e 215, n. 1, del codice di procedura civile, in quanto, nel caso di mancata indicazione della scrittura privata da produrre in atti notificati in precedenza, non esige, perché si abbia per riconosciuta la medesima, la notifica del verbale che dà atto della produzione.

In tal modo, infatti, si preserva l'efficacia probatoria del riconoscimento tacito da parte del contumace, quando questi sia messo in grado di avere notizia della produzione della scrittura privata, e si corrobora la posizione del producente senza sacrificare ingiustificatamente quella del contumace stesso.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Il Tribunale di Cassino, nel giudizio civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], contumace, ritenendo di dover decidere la controversia sulla base di un documento prodotto dall'attore nel corso del processo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio di scrittura privata non menzionata nell'atto di citazione notificato al convenuto, ai fini della presunzione assoluta di riconoscimento da parte di quest'ultimo della scrittura privata a lui attribuita o contro di lui prodotta. Considera il giudice a quo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 250 del 1986, ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata, limitatamente - peraltro - ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore, sulla scorta della diversa formulazione dell'art. 163, n. 5, e dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, solo la prima disposizione richiedendo che l'attore nell'atto di citazione indichi i "documenti che offre in comunicazione" (così che, "ove rimanga contumace il convenuto cui sia stata ritualmente notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata dall'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta", ai sensi dell'art. 215, n. 1, del codice di procedura civile), mentre la norma regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile si limita ad esigere "l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto" della domanda stessa (con la conseguenza che tale norma "non consente di ricollegare allo scarno contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da parte del convenuto contumace"). Rileva, d'altro canto, che l'art. 184 del codice di procedura civile consente alle parti di "produrre nuovi documenti" durante tutto il corso dell'istruttoria e fino a che la causa non sia stata rimessa al collegio, per cui deve ritenersi che nei procedimenti di competenza del tribunale, oltre che in quelli di competenza (a parte lo speciale rito del lavoro) del pretore e del conciliatore, non sussista alcun onere per l'attore - a pena di decadenza - di indicare nell'atto introduttivo del giudizio i documenti che intenda offrire in comunicazione o comunque di produrre gli stessi all'atto della costituzione, ben potendo farlo in un momento successivo e a prescindere dalla loro indicazione nell'atto introduttivo del giudizio. Auspica, pertanto, l'estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale nei sensi sopra indicati. Non vi è stata costituzione delle parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. 1. - È sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale, per sospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, nella parte in cui la normativa non prevede che, nei giudizi davanti al tribunale, al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio della scrittura privata - ove questa non sia menzionata nell'atto di citazione - perché tale scrittura possa aversi per riconosciuta da parte del convenuto medesimo. L'ordinanza di rimessione fa richiamo alla sentenza di questa Corte n. 250 del 1986, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione del detto verbale, ai fini suindicati, nei giudizi davanti al pretore e in quelli davanti al conciliatore. E afferma che le ragioni allora valse per quei giudizi valgono anche per i giudizi davanti al tribunale. 2. - La questione è fondata. Non può negarsi che la normativa di cui si discute, là dove sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta dal contumace una scrittura, della cui produzione egli non è messo in grado di avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la posizione del contumace, e quindi lesione del diritto di difesa. E ciò anche se al contumace è consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame, e del disconoscimento, null'altro che aspetti dell'ingiustificato aggravio. Orbene, tale profilo di illegittimità, ravvisato dalla sentenza di questa Corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore e al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale. Infatti, anche in tali giudizi, poiché le parti, ai sensi dell'art. 184 del codice di procedura civile, possono nel corso del giudizio produrre documenti nuovi, può verificarsi l'eventualità che il contumace non sia messo in grado di averne notizia. Va dunque dichiarata l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 292, primo comma, e 215, n. 1, del codice di procedura civile, in quanto, nel caso di mancata indicazione della scrittura privata da produrre in atti notificati in precedenza, non esige, perché si abbia per riconosciuta la medesima, la notifica del verbale che dà atto della produzione. In tal modo, infatti, si preserva l'efficacia probatoria del riconoscimento tacito da parte del contumace, quando questi sia messo in grado di avere notizia della produzione della scrittura privata, e si corrobora la posizione del producente senza sacrificare ingiustificatamente quella del contumace stesso. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI