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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15275/2026

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to [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.);-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia-sezione distaccata di Brescia n. 3960/2019 depositata il14/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalconsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Il contenzioso trae origine dall’impugnazione da parte del comune diBusto Arsizio di tre avvisi di accertamento emessi dal comune di Berbennoper il mancato pagamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2009-2010-2011.2.

Con sentenza n. 3960/26/2019 la CTR della Lombardia, sezionedistaccata di Brescia, rigettava il ricorso proposto dal comune di BustoArsizio avverso la sentenza della CTP di Bergamo n. 237/16, confermandola legittimazione passiva esclusiva in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,iscritta all’albo del Ministero delle Finanze di cui all’art. 53 del d.lgs. n.446/97, quale concessionaria abilitata alle attività di liquidazione e diaccertamento dei tributi provinciali e comunali, ritenuta sostanziale enteimpositore, avente sede legale in Cuneo, perciò dichiarando “la propriaincompetenza per territorio a favore della Commissione TributariaProvinciale di Cuneo.”3.

Avverso la sentenza n. 3960/2019 proponeva ricorso per cassazioneil comune di [OSCURATO:PERSONA].4.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rimanevanointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedelle norme sulla competenza e nello specifico dell’art. 4 D.lgs. 546/1992,nonché dell’art. 24 Cost e dell’art. 5 c.p.c. (art. 360 comma 1 nn. 2 e 3c.p.c.)”, per avere la CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia,dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della CTP diCuneo, nella cui circoscrizione ha sede la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., societàprivata di riscossione, così non tenendo conto della declaratoria diincostituzionalità dell’art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, “nella parte in cuiprevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionaridel servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione iNumero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/2026concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione hasede l'ente locale concedente” (sentenza Corte Costituzionale n. 44/2016),richiamando giurisprudenza di questa Corte a conferma dell’assunto (Cass.n. 30054/2018, n. 28064/2019).

Si deduce, inoltre, l’erroneo richiamo,nella sentenza impugnata, del testo dell’art. 4 del citato d.lgs. in vigoredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in luogo del testo vigente ratione temporis, essendo stato ilricorso di primo grado notificato in data 16/11/2015, pur trattandosi diquestione ininfluente, atteso che entrambe le versioni della norma sonostate oggetto della declaratoria di incostituzionalità.

Si rileva che,pertanto, la competenza per territorio avrebbe dovuto essere determinatain ragione della sede dell’ente locale impositore, comune di [OSCURATO:SOCIETA],rientrante nella provincia di Bergamo, nonché unico soggetto titolare delrapporto controverso, avente ad oggetto l’I.C.I. e ricompreso nellacircoscrizione della ex CTP di Bergamo (ora Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado).2.

Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 44/2016, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992,nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9,comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156/2015, nella parte in cui prevede cheper le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio diriscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cuicircoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cuicircoscrizione ha sede l'ente locale concedente.

La medesima sentenza hainoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzioneoperata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nellaparte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti deisoggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 ècompetente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione iNumero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/2026medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione hasede l'ente locale impositore.[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che “il rapporto esistente tra l'entelocale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossionecomporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondocostituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazionedell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo.

Ne consegue che,ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale,per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui èaffidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale tra ilcontribuente e l'ente impositore.”Orbene, posto che “le declaratorie d'illegittimità costituzionale (adifferenza dei mutamenti legislativi sulla competenza o giurisdizione) siapplicano anche ai processi in corso (non operando il limite dell’art.5 c.p.c.(Cass.

SU 28545/2008 e 11136/2016).” (Cass. n. 30054/2018), aprescindere dall’applicabilità dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992,nella versione anteriore alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma1, lettera b), del d.lgs. n. 156/2015, ovvero nella versione successiva atale sostituzione (entrambe dichiarate incostituzionali), in tema diimpugnazione dei tributi degli enti locali, ai fini del radicamento dellacompetenza per territorio del giudice tributario va applicato il criteriodell’ubicazione dell’ente locale concedente/impositore (v.

Cass., n.30054/18; Cass., n. 28064/19).Erroneamente, pertanto, la CTR ha fatto riferimento, ai suddetti fini,alla sede della concessionaria di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, sullascorta di una sua sostanziale equiparazione all’ente impositore, attesoche, in forza della suddetta declaratoria di incostituzionalità, il criteriodell’ubicazione dell’ente impositore va applicato anche nel testo vigente aseguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), deld.lgs. n. 156 del 2015 e, perciò, anche per le controversie proposte neiNumero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/2026confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n.446/1997.Pertanto, la competenza per territorio a conoscere del ricorso propostodal comune di [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, appartiene alla Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, nella cui circoscrizione èubicato il comune di [OSCURATO:SOCIETA], ente locale concedente/impositore.2.

Con il secondo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedegli articoli 4 e 11 del D.lgs. 504/1992 – Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)”, per avere la CTR ritenuto, senzafornirne motivazione, “che l’Ente impositore fosse da individuarsi nellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e non nel Comune di [OSCURATO:SOCIETA]”, omettendo diesaminare gli avvisi di accertamento “pacificamente emessi dal Comune diBerbenno”, documenti che indicavano, quale “Autorità giudiziaria cuirivolgersi in caso di ricorso giurisdizionale” la CTP di Bergamo.

Sievidenzia, a sostegno della censura, che l’art. 4 del d.lgs. n. 504/1992(istitutivo dell’ICI) espressamente individua il comune quale ente prepostoall’accertamento, liquidazione e riscossione dell’[OSCURATO:PERSONA] sugliImmobili, demandando all’eventuale concessionario solo l’attività diliquidazione e riscossione.Tale motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.Pertanto, stante il criterio di radicamento della competenza territorialecoma sopra individuato, visti gli artt. 382, comma 2 c.p.c. e 63 del d.lgs.n. 546/1992, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata lacompetenza per territorio della Commissione Tributaria di primo grado diBergamo, innanzi a cui la causa va rimessa, anche per le spese.

P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio dellaNumero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/2026Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo, cui rinvia la causa, indiversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12/3/2026Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.);-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia-sezione distaccata di Brescia n. 3960/2019 depositata il14/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalconsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Il contenzioso trae origine dall’impugnazione da parte del comune diBusto Arsizio di tre avvisi di accertamento emessi dal comune di Berbennoper il mancato pagamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2009-2010-2011.2. Con sentenza n. 3960/26/2019 la CTR della Lombardia, sezionedistaccata di Brescia, rigettava il ricorso proposto dal comune di BustoArsizio avverso la sentenza della CTP di Bergamo n. 237/16, confermandola legittimazione passiva esclusiva in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,iscritta all’albo del Ministero delle Finanze di cui all’art. 53 del d.lgs. n.446/97, quale concessionaria abilitata alle attività di liquidazione e diaccertamento dei tributi provinciali e comunali, ritenuta sostanziale enteimpositore, avente sede legale in Cuneo, perciò dichiarando “la propriaincompetenza per territorio a favore della Commissione TributariaProvinciale di Cuneo.”3. Avverso la sentenza n. 3960/2019 proponeva ricorso per cassazioneil comune di [OSCURATO:PERSONA].4. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rimanevanointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedelle norme sulla competenza e nello specifico dell’art. 4 D.lgs. 546/1992,nonché dell’art. 24 Cost e dell’art. 5 c.p.c. (art. 360 comma 1 nn. 2 e 3c.p.c.)”, per avere la CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia,dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della CTP diCuneo, nella cui circoscrizione ha sede la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., societàprivata di riscossione, così non tenendo conto della declaratoria diincostituzionalità dell’art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, “nella parte in cuiprevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionaridel servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione iNumero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/2026concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione hasede l'ente locale concedente” (sentenza Corte Costituzionale n. 44/2016),richiamando giurisprudenza di questa Corte a conferma dell’assunto (Cass.n. 30054/2018, n. 28064/2019). Si deduce, inoltre, l’erroneo richiamo,nella sentenza impugnata, del testo dell’art. 4 del citato d.lgs. in vigoredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in luogo del testo vigente ratione temporis, essendo stato ilricorso di primo grado notificato in data 16/11/2015, pur trattandosi diquestione ininfluente, atteso che entrambe le versioni della norma sonostate oggetto della declaratoria di incostituzionalità. Si rileva che,pertanto, la competenza per territorio avrebbe dovuto essere determinatain ragione della sede dell’ente locale impositore, comune di [OSCURATO:SOCIETA],rientrante nella provincia di Bergamo, nonché unico soggetto titolare delrapporto controverso, avente ad oggetto l’I.C.I. e ricompreso nellacircoscrizione della ex CTP di Bergamo (ora Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado).2. Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 44/2016, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992,nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9,comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156/2015, nella parte in cui prevede cheper le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio diriscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cuicircoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cuicircoscrizione ha sede l'ente locale concedente. La medesima sentenza hainoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzioneoperata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nellaparte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti deisoggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 ècompetente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione iNumero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/2026medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione hasede l'ente locale impositore.[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che “il rapporto esistente tra l'entelocale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossionecomporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondocostituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazionedell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Ne consegue che,ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale,per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui èaffidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale tra ilcontribuente e l'ente impositore.”Orbene, posto che “le declaratorie d'illegittimità costituzionale (adifferenza dei mutamenti legislativi sulla competenza o giurisdizione) siapplicano anche ai processi in corso (non operando il limite dell’art.5 c.p.c.(Cass. SU 28545/2008 e 11136/2016).” (Cass. n. 30054/2018), aprescindere dall’applicabilità dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992,nella versione anteriore alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma1, lettera b), del d.lgs. n. 156/2015, ovvero nella versione successiva atale sostituzione (entrambe dichiarate incostituzionali), in tema diimpugnazione dei tributi degli enti locali, ai fini del radicamento dellacompetenza per territorio del giudice tributario va applicato il criteriodell’ubicazione dell’ente locale concedente/impositore (v. Cass., n.30054/18; Cass., n. 28064/19).Erroneamente, pertanto, la CTR ha fatto riferimento, ai suddetti fini,alla sede della concessionaria di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, sullascorta di una sua sostanziale equiparazione all’ente impositore, attesoche, in forza della suddetta declaratoria di incostituzionalità, il criteriodell’ubicazione dell’ente impositore va applicato anche nel testo vigente aseguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), deld.lgs. n. 156 del 2015 e, perciò, anche per le controversie proposte neiNumero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/2026confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n.446/1997.Pertanto, la competenza per territorio a conoscere del ricorso propostodal comune di [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, appartiene alla Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, nella cui circoscrizione èubicato il comune di [OSCURATO:SOCIETA], ente locale concedente/impositore.2. Con il secondo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedegli articoli 4 e 11 del D.lgs. 504/1992 – Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)”, per avere la CTR ritenuto, senzafornirne motivazione, “che l’Ente impositore fosse da individuarsi nellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e non nel Comune di [OSCURATO:SOCIETA]”, omettendo diesaminare gli avvisi di accertamento “pacificamente emessi dal Comune diBerbenno”, documenti che indicavano, quale “Autorità giudiziaria cuirivolgersi in caso di ricorso giurisdizionale” la CTP di Bergamo. Sievidenzia, a sostegno della censura, che l’art. 4 del d.lgs. n. 504/1992(istitutivo dell’ICI) espressamente individua il comune quale ente prepostoall’accertamento, liquidazione e riscossione dell’[OSCURATO:PERSONA] sugliImmobili, demandando all’eventuale concessionario solo l’attività diliquidazione e riscossione.Tale motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.Pertanto, stante il criterio di radicamento della competenza territorialecoma sopra individuato, visti gli artt. 382, comma 2 c.p.c. e 63 del d.lgs.n. 546/1992, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata lacompetenza per territorio della Commissione Tributaria di primo grado diBergamo, innanzi a cui la causa va rimessa, anche per le spese. P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio dellaNumero registro generale 15060/2020Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 15275/2026Data pubblicazione 20/05/2026Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo, cui rinvia la causa, indiversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12/3/2026Il PresidenteLiberato Paolitto