Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:T:2025:352
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0297
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
2 aprile 2025 (
*1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Nozione di “imprenditori di spicco che operano in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità»
Nella causa T‑297/23,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Mosca (Russia), rappresentato da T. Bontinck, S. Bonifassi, E. Federova, J. Goffin e J. Bastien, avvocati,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da M.-C. Cadilhac e V. Piessevaux, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),
composto da R. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA], T. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S.L. Kalėda, giudici,
cancelliere: H. Eriksson, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
–
il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2023,
–
la memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2023,
in seguito all’udienza dell’11 giugno 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2023, L 75
I, pag. 134), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2023, L 75
I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2023») e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2023, L 226, pag. 104
), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2023, L 226, pag. 3
) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del settembre 2023»), nei limiti in cui tali atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») lo riguardano, e, dall’altro lato, sul fondamento dell’articolo 268 [OSCURATO:PERSONA], il risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito a causa dell’adozione di tali atti.
I.
Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso
2
Il ricorrente è un imprenditore di cittadinanza russa e finlandese.
3
La causa in esame si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
4
Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 16
).
5
In pari data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA], il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 6
).
6
A seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il Consiglio ha adottato, il 25 febbraio 2022, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 (
GU 2022, L 50, pag. 1
), al fine, in particolare, di adeguare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi potevano essere oggetto delle misure restrittive in questione.
7
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, nella sua versione modificata dalla decisione 2022/329, prevede quanto segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
a)
persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;
(...)
d)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;
(…)
g)
imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,
e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».
8
Le modalità di tale congelamento dei fondi sono definite nei paragrafi successivi dello stesso articolo.
9
L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, vieta l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che soddisfano criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), di questa stessa decisione.
10
Il regolamento n. 269/2014, nella sua versione modificata dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 (
GU 2022, L 51, pag. 1
), impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e stabilisce le modalità di tale congelamento in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329. Infatti, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), di tale regolamento riprende essenzialmente gli stessi criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329 [in prosieguo, rispettivamente: il «criterio a)» e il «criterio d)»].
A.
Inserimento iniziale e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 13 marzo 2023
11
Il 28 febbraio 2022, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/337, che modifica la decisione 2014/145 (
GU 2022, L 59, pag. 1
), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336, che attua il regolamento n. 269/2014 (
GU 2022, L 58, pag. 1
) (in prosieguo: gli «atti del febbraio 2022»).
12
Con tali atti, il nome del ricorrente è stato aggiunto, rispettivamente, con il numero 694, all’elenco allegato alla decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e, con lo stesso numero, a quello figurante all’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»), per i seguenti motivi:
«[Il ricorrente] è una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa[, il sig.] [OSCURATO:PERSONA][,] ed è ampiamente descritto come uno dei suoi confidenti.
Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È fondatore e azionista del [OSCURATO:PERSONA], un gruppo di investimento con un portafoglio di investimenti in settori chiave dell’economia russa. [OSCURATO:PERSONA] contribuisce in modo significativo all’economia russa e al relativo sviluppo.
È inoltre azionista della [OSCURATO:PERSONA], che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall’annessione illegale della Crimea, la [OSCURATO:PERSONA] ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] detiene importanti quote azionarie nel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell’Ucraina condotte dal governo russo.
È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
[Fornisce] altresì (…) sostegno finanziario e materiale ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, [ dai quali trae] vantaggio (…)».
13
Con lettera del 25 marzo 2022, il ricorrente ha chiesto al Consiglio di dargli accesso all’intero fascicolo a lui relativo, ciò che è avvenuto il 13 aprile 2022 mediante trasmissione del fascicolo WK 2807/2022 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK iniziale»).
14
A seguito di una richiesta di comunicazione di documenti aggiuntivi presentata dal ricorrente il 15 aprile 2022, il Consiglio, il 28 aprile 2022, gli ha fornito tali documenti, i quali figuravano nel fascicolo WK 12005/2019 INIT, nonché taluni documenti repertoriati come MD 2015 293, 294, 296 e 297 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «fascicolo WK iniziale aggiuntivo»).
15
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2022, il ricorrente ha presentato un ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑252/22, avente ad oggetto una domanda d’annullamento degli atti del febbraio 2022.
16
Il 14 settembre 2022, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1530, che modifica la decisione 2014/145 (
GU 2022, L 239, pag. 149
), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, che attua il regolamento n. 269/2014 (
GU 2022, L 239, pag. 1
) (in prosieguo: gli «atti del settembre 2022»), i quali hanno mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi.
17
Il 25 novembre 2022, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale e nell’ambito della causa T‑252/22, il ricorrente ha depositato una memoria di adattamento al fine di chiedere parimenti l’annullamento degli atti del settembre 2022, nei limiti in cui lo riguardavano.
18
Con sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑252/22
, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione,
EU:T:2023:496
), il Tribunale ha segnatamente respinto la domanda di annullamento degli atti del febbraio 2022 e degli atti del settembre 2022.
B.
Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 15 settembre 2023
19
Il 22 dicembre 2022, il Consiglio ha informato il ricorrente della propria intenzione di mantenere le misure restrittive di cui egli era destinatario e gli ha trasmesso il fascicolo WK 17609/2022 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK di mantenimento 1») nonché il fascicolo WK 17683/2022 INIT.
20
Gli atti del marzo 2023 hanno mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi per i seguenti motivi:
«[Il ricorrente] è una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] ed è ampiamente descritto come uno dei suoi confidenti.
Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È fondatore e azionista del [OSCURATO:PERSONA], un gruppo di investimento con un portafoglio di investimenti in settori chiave dell’economia russa. [OSCURATO:PERSONA] contribuisce in modo significativo all’economia russa e al relativo sviluppo.
È inoltre azionista della [OSCURATO:PERSONA], che è considerata la banca di [OSCURATO:PERSONA] e delle persone a lui associate. Dall’annessione illegale della Crimea, la [OSCURATO:PERSONA] ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] detiene quote azionarie nel [OSCURATO:PERSONA], una holding mediatica, che controlla 28 imprese nel settore dei media in Russia che diffondono attivamente propaganda e disinformazione in relazione alla guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.
È pertanto responsabile del sostegno ad azioni o politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
[Fornisce] altresì (…) sostegno finanziario o materiale ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, [dai quali trae] vantaggio (...)».
21
Il 14 marzo 2023, il Consiglio ha informato il ricorrente della propria decisione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi e ha risposto alle sue lettere del 31 ottobre 2022 e del 20 gennaio 2023 indicandogli, in sostanza, che le partecipazioni da lui detenute nella [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] consentivano di concludere che egli sosteneva le azioni condotte nei confronti dell’Ucraina, e che le misure che lo stesso contestava erano proporzionate, in quanto idonee ad esplicare effetti sulla situazione in Ucraina, nonché sul processo decisionale dei leader russi.
22
Con lettera del 31 maggio 2023, il ricorrente ha trasmesso una richiesta di riesame al Consiglio.
C.
Modifica dei criteri di inserimento negli elenchi controversi
23
Il 5 giugno 2023, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1094, che modifica la decisione 2014/145 (
GU 2023, L 146, pag. 20
), e il regolamento (UE) 2023/1089, che modifica il regolamento n. 269/2014 (
GU 2023, L 146, pag. 1
).
24
Tale decisione ha modificato come segue l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 [in prosieguo: il «criterio g) modificato»]:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a (…):
g)
imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina (…)».
25
Il considerando 4 di tale decisione indica quanto segue:
«Il Consiglio ha accertato che esiste una relazione di reciproco vantaggio e sostegno tra il governo della Federazione russa e gli imprenditori di spicco che operano in Russia. In particolare, il governo della Federazione russa ha sistematicamente consentito a imprenditori russi di spicco di accumulare la loro ricchezza attraverso lo sfruttamento di risorse naturali e di altre risorse pubbliche. Alla luce di questa relazione di interdipendenza tra imprenditori di spicco e governo della Federazione russa, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione debbano riguardare gli imprenditori di spicco che operano in qualsiasi settore economico della Russia. Il Consiglio ritiene inoltre che i criteri di designazione debbano essere estesi per permettere, se del caso, l’inserimento nell’elenco di altri imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, in modo da aumentare la pressione sul governo della Federazione russa affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina».
26
Il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2023/1089, prevede talune modifiche in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1094. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento riprende essenzialmente lo stesso criterio enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2023/1094.
D.
Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi fino al 13 marzo 2024
27
Il 19 giugno 2023, il Consiglio ha informato il ricorrente della propria intenzione di mantenere il suo nome negli elenchi controversi sulla base di motivi modificati e di un nuovo criterio di designazione. Il 10 luglio 2023, esso ha trasmesso al medesimo un nuovo documento di lavoro, intitolato WK 5142/2023 INIT (in prosieguo: il «fascicolo WK di mantenimento 2»), al quale ha aggiunto, il 18 agosto 2023, un documento di lavoro supplementare intitolato WK 5142/2023 ADD 1 (in prosieguo: il «fascicolo WK aggiuntivo di mantenimento 2») (in prosieguo, congiuntamente: i «fascicoli WK di mantenimento 2 supplementari»).
28
Con lettere del 27 giugno e del 21 luglio 2023, il ricorrente ha presentato al Consiglio le proprie osservazioni sul progetto di proroga delle misure restrittive nei suoi confronti.
29
Il 18 agosto 2023, il Consiglio ha indicato al ricorrente di avere intenzione di mantenere le misure restrittive di cui quest’ultimo era destinatario. Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale progetto di mantenimento il 31 agosto 2023.
30
Il 13 settembre 2023, il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2023.
31
Con tali atti, il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi controversi per i seguenti motivi:
«[Il ricorrente] è una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa[, il sig.] [OSCURATO:PERSONA][,] ed è ampiamente descritto come uno dei suoi confidenti.
Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È fondatore e azionista del [OSCURATO:PERSONA], un gruppo di investimento con un portafoglio di investimenti in settori chiave dell’economia russa. [OSCURATO:PERSONA] contribuisce in modo significativo all’economia russa e al relativo sviluppo.
È inoltre azionista della [OSCURATO:PERSONA], che è considerata la banca [del sig. [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] e delle persone a lui associate. Dall’annessione illegale della Crimea, la [OSCURATO:PERSONA] ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] detiene quote azionarie nel [OSCURATO:PERSONA], una holding mediatica, che controlla 28 imprese nel settore dei media in Russia che diffondono attivamente propaganda e disinformazione in relazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
È pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia ed è responsabile del sostegno ad azioni o politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
[Fornisce] altresì (…) sostegno finanziario o materiale ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, [ dai quali trae] vantaggio».
32
Il 15 settembre 2023, il Consiglio ha risposto alle lettere del ricorrente del 31 maggio, del 27 giugno, del 21 luglio e del 31 agosto 2023, indicandogli, segnatamente, che il criterio g) modificato non era eccessivamente ampio né finalizzato all’adozione di misure arbitrarie.
II.
Conclusioni delle parti
33
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare gli atti impugnati;
–
condannare il Consiglio a corrispondere l’importo di EUR 1000000 a titolo di risarcimento del danno morale patito;
–
condannare il Consiglio alle spese.
34
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso
in toto
;
–
condannare il ricorrente alle spese.
III.
In diritto
A.
Sulla domanda di annullamento
35
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, vertenti, il primo, su un manifesto errore di valutazione, il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, sulla violazione del diritto di essere ascoltato, il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità, il quinto, sulla violazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione previsto dall’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, il sesto, su una violazione del diritto di proprietà, dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e su una violazione del diritto alla vita privata.
36
Nella memoria di adattamento, il ricorrente solleva un settimo motivo, relativo ad un’eccezione di illegittimità concernente il criterio g) modificato, nei limiti in cui esso riguarda gli «imprenditori di spicco che operano in Russia» [in prosieguo: la «prima parte del criterio g) modificato»].
1.
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
37
Con il suo secondo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere che il Consiglio non ha ottemperato al suo obbligo di motivazione, quale previsto dall’articolo 296 [OSCURATO:PERSONA]. Egli indica, a tal fine, che il Consiglio, non motivando la sua decisione di congelare i fondi che lo riguardano e di limitare la sua libertà di circolazione alla luce degli obiettivi perseguiti dalla decisione 2014/145, non dimostra in che modo l’applicazione degli atti impugnati consentirebbe di conseguire tali obiettivi.
38
Il Consiglio contesta tale argomentazione.
39
Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivare un atto pregiudizievole, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
63
e giurisprudenza citata).
40
La motivazione richiesta dall’articolo 296 [OSCURATO:PERSONA] deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni. In particolare, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti né rispondere in modo dettagliato alle considerazioni formulate dall’interessato in occasione della sua consultazione prima dell’adozione dello stesso atto, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. Di conseguenza, un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
64
e giurisprudenza citata).
41
Così, il grado di precisione della motivazione di un atto dev’essere proporzionato alle possibilità materiali e alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
65
e giurisprudenza citata).
42
La giurisprudenza ha precisato che la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva deve identificare non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche i motivi specifici e concreti per i quali il Consiglio ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato debba essere assoggettato a una misura di questo tipo (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑125/22
,
EU:T:2022:483
, punto
105
e giurisprudenza citata).
43
Inoltre, occorre ricordare che l’obbligo di motivare un atto costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑367/95 P
,
EU:C:1998:154
, punto
67
). Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale atto. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito di detto atto, ma non la motivazione di quest’ultimo, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio,
C‑535/14 P
,
EU:C:2015:407
, punto
37
e giurisprudenza citata).
44
Nella specie, occorre sottolineare che sia la decisione 2014/145 sia il regolamento n. 269/2014 fanno riferimento alla base giuridica sulla quale sono fondati, ossia, rispettivamente, l’articolo 29 TUE e l’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, occorre rilevare che il contesto generale che ha portato il Consiglio ad adottare gli atti impugnati è illustrato nei considerando degli atti impugnati.
45
Ancora, occorre rilevare che, per quanto riguarda il criterio a), il Consiglio ha rilevato segnatamente, nella motivazione degli atti impugnati, riportata ai precedenti punti 20 e 31, in primo luogo, che il ricorrente era azionista della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha aperto filiali in Crimea e a Sebastopoli, consolidando in tal modo l’integrazione di tale regione nella Federazione russa, e, in secondo luogo, che egli era proprietario del [OSCURATO:PERSONA], il quale «contribui[va] in modo significativo all’economia russa», per trarne la conclusione che lo stesso era «responsabile del sostegno ad azioni o politiche che compromett[eva]no l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina».
46
Per quanto riguarda il criterio d), il Consiglio, nella motivazione degli atti impugnati, ha rilevato, da un lato, che il ricorrente era «una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa» e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA], di cui era azionista, era «considerata la banca [del sig. [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] e delle persone a lui associate», per ricavarne la conclusione che il ricorrente «[forniva] sostegno finanziario o materiale ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina e [traeva] vantaggio dagli stessi».
47
Per quanto riguarda, infine, il criterio g) modificato, il Consiglio, nella motivazione degli atti del settembre 2023, ha segnatamente rilevato, da un lato, che il ricorrente era una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa e, dall’altro, che, oltre ad essere azionista della [OSCURATO:PERSONA], egli «[era] fondatore e azionista del [OSCURATO:PERSONA], un gruppo di investimento con un portafoglio di investimenti in settori chiave dell’economia russa [e che] contribui[va] modo significativo all’economia russa e al relativo sviluppo», per trarne la conclusione che lo stesso era un imprenditore di spicco che operava in Russia.
48
Dal considerando 4 della decisione 2014/145, dai considerando 3 e 4 del regolamento n. 269/2014 nonché dai considerando 10 e 11 della decisione 2022/329 risulta che il Consiglio ha ritenuto che, in relazione alle persone rientranti nei criteri di inserimento previsti dalla decisione 2014/145, il divieto di viaggio nell’Unione nonché il congelamento dei loro fondi e risorse costituissero misure necessarie a conseguire gli obiettivi perseguiti dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC). Inoltre, i considerando 10 e 11 della decisione 2022/329 nonché i considerando 3 e 4 della decisione 2023/1094 menzionano, in sostanza, che l’estensione dell’ambito di applicazione
ratione personae
delle misure restrittive è stato reputato necessario in considerazione dell’evoluzione del conflitto, per fornire una risposta progressiva e graduata all’aggravarsi della situazione in Ucraina, al fine ultimo di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché esse ponessero fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina nonché all’aggressione militare subita da tale paese.
49
Inoltre, la censura vertente sul fatto che il Consiglio non dimostra in che modo l’applicazione delle misure adottate nei suoi confronti consentirebbe di conseguire gli obiettivi perseguiti da tale istituzione nella decisione 2014/145 e nel regolamento n. 269/2014, poiché non ne spiega le ragioni, deve essere respinta, dal momento che equivale a rimettere in discussione la giustificazione delle misure controverse, la quale attiene alla fondatezza delle stesse e non alla loro motivazione formale (v. precedente punto 43).
50
Pertanto, e dal momento che dai suesposti elementi risulta che sia il contesto sia la motivazione degli atti impugnati hanno consentito al ricorrente di individuare la base giuridica delle misure restrittive di cui era destinatario, nonché i motivi specifici e concreti per i quali il Consiglio ha ritenuto, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato dovesse essere destinatario di misure di questo tipo, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
2.
Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato
51
Con il suo terzo motivo di ricorso, il ricorrente addebita al Consiglio di non avere tenuto conto degli argomenti da lui dedotti nelle sue diverse lettere, in particolare nella sua lettera del 20 gennaio 2023.
52
Il ricorrente sottolinea che il Consiglio non fornisce alcuna prova del fatto che esso avrebbe trasmesso le sue osservazioni e le sue richieste di riesame agli Stati membri, per trarne la conclusione che il suo diritto di essere ascoltato è stato strumentalizzato.
53
Per quanto riguarda il procedimento sfociato nell’adozione degli atti del settembre 2023, il ricorrente addebita al Consiglio di avergli lasciato soltanto un termine di undici giorni lavorativi per studiare il fascicolo WK di mantenimento 2 e di nove giorni lavorativi per studiare il fascicolo WK aggiuntivo di mantenimento 2.
54
Egli rileva che tale fascicolo non indicava i passaggi sui quali il Consiglio intendeva fondarsi per giustificare il ricorso nei suoi confronti al criterio g) modificato. Egli fa valere, infine, che il periodo di tempo estremamente breve intercorso tra la data di comunicazione delle sue osservazioni concernenti il fascicolo WK aggiuntivo di mantenimento 2 e la data di adozione degli atti del settembre 2023 basta a dimostrare che il Consiglio non si è preso tempo sufficiente per studiare correttamente le sue osservazioni.
55
Il Consiglio contesta tale linea argomentativa.
56
A tal riguardo, occorre rilevare che il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della [OSCURATO:PERSONA], il quale costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione nei suoi confronti di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2014, Boudjlida,
C‑249/13
,
EU:C:2014:2431
, punti
34
e
36
, e del 18 giugno 2020, Commissione/RQ,
C‑831/18 P
,
EU:C:2020:481
, punti
65
e
67
e giurisprudenza citata).
57
Nell’ambito di una procedimento volto ad adottare la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una persona in un elenco contenuto nell’allegato di un atto avente ad oggetto misure restrittive, il rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva postula che l’autorità competente dell’Unione comunichi alla persona interessata gli elementi a suo carico di cui essa dispone per fondare la sua decisione, affinché tale persona possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere con piena cognizione di causa se sia opportuno adire il giudice dell’Unione. In occasione di questa comunicazione, l’autorità competente dell’Unione deve permettere a questa persona di esprimere in maniera proficua la sua opinione sui motivi posti a suo carico (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punti
111
e
112
; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑228/02
,
EU:T:2006:384
, punto
93
).
58
L’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] ammette tuttavia limitazioni all’esercizio dei diritti proclamati da quest’ultima, purché la limitazione rispetti il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi e, in ossequio al principio di proporzionalità, sia necessaria e corrisponda effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
101
e giurisprudenza citata).
59
Inoltre, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
102
e giurisprudenza citata). Il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di atti che mantengono il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o entità destinatarie di misure restrittive si impone quando il Consiglio abbia preso in considerazione, nella decisione che comporta il mantenimento del suo nome nel suddetto elenco, nuovi elementi nei confronti di tale persona, ossia elementi che non erano stati presi in considerazione nella decisione iniziale di inserimento del suo nome nel medesimo elenco (v. sentenza del 12 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑163/18
,
EU:T:2020:57
, punto
54
e giurisprudenza citata; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C‑266/15 P
,
EU:C:2016:208
, punto
33
).
60
Ancora, quando la persona coinvolta formula osservazioni in merito all’esposizione della motivazione, l’autorità competente dell’Unione è tenuta ad esaminare, con cura ed imparzialità, la fondatezza della motivazione addotta, alla luce di queste osservazioni e degli eventuali elementi a discarico di cui sono corredate (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
114
).
61
Nella specie, occorre rilevare che le richieste di riesame, presentate dal ricorrente al Consiglio il 31 maggio 2023 per quanto riguarda gli atti del marzo 2023, nonché le lettere del 27 giugno e del 21 luglio 2023, che contestavano l’intenzione dichiarata del Consiglio di mantenere tali atti, sono state comunicate a tutte le delegazioni di tale istituzione.
62
Il Consiglio ha inoltre comunicato al ricorrente, il 22 dicembre 2022 e il 19 giugno 2023, la sua intenzione di mantenere le misure restrittive di cui egli era destinatario. Nelle sue lettere del 14 marzo e del 15 settembre 2023, il Consiglio ha risposto, in sostanza, alla totalità delle obiezioni sollevate dal ricorrente, rinviando segnatamente alle memorie che esso aveva depositato in occasione del procedimento sfociato nella sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑252/22
, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione,
EU:T:2023:496
), e rispondendo in maniera più circostanziata per quanto riguarda le affermazioni del ricorrente relative all’infondatezza delle misure di cui egli era destinatario, segnatamente per quanto concerne un’asserita violazione del diritto di essere ascoltato, nonché per quanto riguarda la fondatezza dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi ai sensi della prima parte del criterio g) modificato.
63
Per quanto attiene ai termini accordati al ricorrente per studiare il fascicolo WK aggiuntivo di mantenimento 2, trasmesso dopo che il Consiglio gli aveva comunicato, il 19 giugno 2023, la propria intenzione di inserire il suo nome negli elenchi controversi in forza della prima parte del criterio g) modificato, indipendentemente dal volume di tale fascicolo di 192 pagine, il periodo di tempo superiore a dieci giorni concesso al ricorrente, ossia tra il 18 e il 31 agosto 2023, era sufficiente a consentirgli di studiarlo e di comunicare le sue osservazioni, come ha peraltro fatto. Lo stesso vale per il fascicolo WK di mantenimento 2, dal momento che, nella lettera del 10 luglio 2023, il Consiglio aveva dato al ricorrente la possibilità di far valere le proprie osservazioni fino al 25 luglio 2023. Infatti, è già stato statuito che, nell’ambito del procedimento di rinnovo delle misure restrittive, un termine di dodici giorni poteva essere sufficiente a consentire a persone o entità interessate da tali misure di presentare le loro osservazioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio,
T‑332/15
, non pubblicata,
EU:T:2020:308
, punto
191
).
64
Inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente e come si evince dalla lettera del 15 settembre 2023, il Consiglio ha risposto alle obiezioni sollevate dal medesimo nella sua lettera del 18 agosto 2023, rilevando segnatamente che gli elementi di informazione figuranti nel fascicolo WK di mantenimento 2 «[contenevano] riferimenti specifici [al ricorrente], che [confermavano] le osservazioni e gli argomenti che esso aveva presentato nelle cause T‑252/22 e T‑297/23».
65
Pertanto, e dal momento che nessuno degli elementi addotti dal ricorrente dimostra l’esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltato, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
3.
Sul settimo motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità diretta avverso la prima parte del criterio g) modificato
66
Con il suo settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, mediante eccezione, l’illegittimità della prima parte del criterio g) modificato. Tale motivo consta di tre parti, vertenti, in sostanza, la prima, su un’insufficienza degli elementi di prova che giustificano l’adozione della prima parte del criterio g) modificato, nonché su un manifesto errore di valutazione nell’ambito dell’adozione di tale criterio, la seconda, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità, e, la terza, sulla violazione del principio di proporzionalità.
67
Il Consiglio contesta tale linea argomentativa.
68
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA], nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.
69
L’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di un atto contro il quale essa può proporre un ricorso, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento giuridico di un siffatto atto, qualora questa parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso, e deve esistere un nesso giuridico diretto tra l’atto impugnato e l’atto generale del quale è contestata la legittimità [v. sentenza del 17 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio,
T‑14/14 e T‑87/14
,
EU:T:2017:102
, punto
55
e giurisprudenza citata; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑163/18
,
EU:T:2020:57
, punto
145
(non pubblicata) e giurisprudenza citata].
70
Secondo una costante giurisprudenza, i giudici dell’Unione, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale condizione è espressamente sancita dall’articolo 275, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
97
e giurisprudenza citata, e del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, punto
65
e giurisprudenza citata).
71
Ciò non toglie che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione generale ed astratta dei criteri di designazione e delle modalità di adozione delle misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio,
C‑605/13 P
,
EU:C:2015:248
, punto
41
e giurisprudenza citata). Di conseguenza, le norme di portata generale che definiscono tali criteri e tali modalità, quali le disposizioni degli atti impugnati che prevedono il criterio oggetto dell’eccezione di illegittimità, sono assoggettate ad un controllo giurisdizionale ristretto che si limita alla verifica del rispetto delle norme procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori di diritto nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione dei fatti e di sviamento di potere [v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] of Industry and Mine/Consiglio,
T‑10/13
,
EU:T:2015:235
, punto
75
e giurisprudenza citata, e del 12 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑163/18
,
EU:T:2020:57
, punto
149
(non pubblicata)].
72
È alla luce di tali considerazioni che verranno analizzate le tre parti del settimo motivo di ricorso.
a)
Sulla prima parte del settimo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di elementi probatori che giustifichino l’adozione della prima parte del criterio g) modificato, nonché su un manifesto errore di valutazione
73
Con la prima parte del settimo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere che il Consiglio, adottando la prima parte del criterio g) modificato, ha istituito, come messo in evidenza dal considerando 4 della decisione 2023/1094, una presunzione di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco, da un lato, e il governo russo, dall’altro.
74
Egli indica che gli elementi di prova figuranti nei fascicoli WK di mantenimento 2 supplementari non possono giustificare l’adozione della prima parte del criterio g) modificato, in quanto, segnatamente, il fascicolo WK aggiuntivo di mantenimento 2 è stato redatto successivamente all’adozione di tale criterio.
75
Egli aggiunge che l’adozione della prima parte del criterio g) modificato riflette un manifesto errore di valutazione da parte del Consiglio, per il motivo che dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo WK aggiuntivo di mantenimento 2 emerge che gli imprenditori vicini al presidente della Federazione russa non esercitano più alcuna influenza su quest’ultimo dall’inizio della guerra in Ucraina.
76
Egli ne conclude che la presunzione istituita dalla prima parte del criterio g) modificato non è suffragata ed è infondata, e che il Consiglio, adottando una siffatta presunzione, è pertanto incorso in un manifesto errore di valutazione.
77
Occorre rilevare che, prima della modifica del criterio g), esso riguardava unicamente gli «imprenditori di spicco (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa». La modifica apportata a tale criterio dalla decisione 2023/1094 ha comportato l’estensione della portata di tale criterio agli «imprenditori di spicco che operano in Russia», il che costituisce l’elemento contestato dal ricorrente, nonché agli «imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa».
78
Nella specie, il ricorrente parte dal presupposto, fondandosi sul considerando 4 della decisione 2023/1094, che la prima parte del criterio g) modificato istituisca una presunzione di esistenza di relazioni di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e le persone che esercitano il potere politico nella Federazione russa.
79
A tal riguardo, occorre rilevare che il criterio g) modificato riprende la nozione di «imprenditori di spicco» che veniva utilizzata prima delle modifiche, cosicché tale nozione deve essere interpretata in maniera identica, ossia come riferita all’importanza di detti imprenditori alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale, dell’importanza delle loro attività economiche, della vastità dei loro possedimenti di capitali o delle loro funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercitano tali attività (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
143
).
80
In altri termini, la modifica apportata al criterio g) non riguarda la definizione della nozione di «imprenditori di spicco» in quanto tale, ma è stata unicamente volta ad estendere l’ambito di applicazione delle misure restrittive affinché esse si applichino alla totalità degli imprenditori di spicco, inclusi coloro che non operano in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
81
Le ragioni che giustificano l’estensione del criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, sono illustrate al considerando 4 della decisione 2023/1094. Infatti, tale considerando descrive il funzionamento dell’economia russa, caratterizzato dall’esistenza di una relazione di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco che operano in Russia e il governo della Federazione russa. Pertanto, prendendo in considerazione tali imprenditori, il Consiglio mira a far leva sull’influenza che tale categoria di persone è in grado di esercitare sul regime russo, spingendoli a fare pressione su tale governo affinché esso modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina.
82
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’adozione della prima parte del criterio g) modificato non sarebbe giustificata da elementi di prova sufficienti, occorre ricordare, da un lato, che l’adozione di un criterio di inserimento di una persona o di un’entità negli elenchi controversi costituisce un atto di portata generale destinato a conseguire un obiettivo rientrante nell’ambito della PESC, nella specie la cessazione della guerra di aggressione condotta dalla Russia in Ucraina e, dall’altro, che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’adozione di siffatti criteri.
83
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Consiglio non è tenuto a fornire prove per dimostrare l’esistenza di relazioni di interdipendenza tra il governo della Federazione russa e gli imprenditori di spicco, ai fini dell’adozione della prima parte del criterio g) modificato. Spetta infatti al ricorrente produrre, a sostegno della sua eccezione di illegittimità, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che una siffatta considerazione sull’esistenza di dette relazioni è manifestamente erronea e che inficia, pertanto, la legittimità di detta parte.
84
A tal riguardo, occorre rilevare che gli elementi di prova tratti dai fascicoli WK di mantenimento 2 supplementari, fatti valere dal ricorrente per rimettere in discussione la fondatezza del criterio g) modificato, anche a voler ammettere che siano idonei a dimostrare l’esistenza di un relativo indebolimento del potere di influenza degli imprenditori di spicco sul governo della Federazione russa a seguito della guerra in Ucraina, non sono tuttavia in grado di provare il carattere manifestamente erroneo della considerazione, da parte del Consiglio, dell’esistenza di relazioni di interdipendenza tra il governo russo e gli imprenditori di spicco, ai fini dell’adozione della prima parte del criterio g) modificato.
85
Pertanto, l’argomento del ricorrente secondo cui la prima parte del criterio g) modificato è inficiata da un manifesto errore di valutazione deve essere respinto. Deve essere parimenti respinto, per ragioni identiche a quelle figuranti al precedente punto 83, l’argomento del ricorrente secondo cui gli elementi di prova figuranti nel fascicolo WK aggiuntivo di mantenimento 2 non possono giustificare l’adozione della prima parte del criterio g) modificato, sulla base del rilievo che tale fascicolo è stato redatto successivamente all’adozione di tale criterio.
86
Inoltre, occorre rilevare che, ai fini dell’applicazione della prima parte del criterio g) modificato alla situazione individuale di ciascuna persona il cui nome è inserito negli elenchi controversi, spetta al Consiglio dimostrare, da un lato, che una persona fisica può essere qualificata come imprenditore di spicco nel senso indicato al precedente punto 79 e, dall’altro, che tale persona fisica opera in Russia. A tal riguardo, occorre sottolineare che la sola circostanza di appartenere alla categoria degli imprenditori di spicco che operano in Russia basta a giustificare l’adozione delle misure restrittive necessarie sulla base della prima parte del criterio g) modificato, senza che occorra fornire la prova di un’associazione tra la qualità di imprenditore di spicco e il regime russo, e neppure tra quella di imprenditore di spicco e il sostegno a tale regime o il vantaggio che ne è tratto (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio,
C‑241/19 P
,
EU:C:2020:545
, punto
66
, e ordinanza del 6 settembre 2022, Haikal/Consiglio,
C‑113/21 P
, non pubblicata,
EU:C:2022:640
, punto
41
).
87
Pertanto, e poiché la prima parte del criterio g) modificato ha avuto come unico obiettivo l’istituzione di un criterio oggettivo, autonomo e sufficiente che permette di giustificare l’inclusione di persone negli elenchi controversi, il quale esige dal Consiglio la prova della compresenza di due elementi cumulativi, ossia, da un lato, che la persona interessata sia un imprenditore di spicco e, dall’altro, che tale persona operi nella Federazione russa, il ricorrente non può sostenere che tale parte abbia istituito una presunzione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio,
C‑241/19 P
,
EU:C:2020:545
, punto
79
e giurisprudenza citata).
88
In base alle considerazioni che precedono, la prima parte del settimo motivo di ricorso deve essere respinta.
b)
Sulla seconda parte del settimo motivo di ricorso, relativa ad una violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità
89
Con la seconda parte del settimo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere che, anche ammesso che si possa ritenere che il criterio g) modificato costituisca una presunzione confutabile, ciò non toglie che una siffatta presunzione è redatta in termini eccessivamente ampi, violando in tal modo sia il principio di certezza del diritto sia il principio di legalità, come previsto all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].
90
Per quanto riguarda, in primo luogo, la prima censura, relativa alla violazione del principio di certezza del diritto nella prima parte del criterio g) modificato, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, il principio di certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, esige segnatamente che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese. Una sanzione, anche a carattere non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivoco. Il principio di certezza del diritto implica, segnatamente, che ogni normativa dell’Unione, in particolare quando impone o consente di imporre sanzioni, sia chiara e precisa, affinché le persone interessate possano conoscere senza ambiguità i diritti e gli obblighi che ne derivano e regolarsi di conseguenza. Tale esigenza di una base giuridica chiara e precisa è stata parimenti sancita nell’ambito delle misure restrittive (v. sentenza del 16 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑578/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:678
, punti
112
e
113
e giurisprudenza citata).
91
Inoltre, è stato dichiarato che il potere discrezionale conferito al Consiglio dal criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, non si poneva in contrasto con il requisito di prevedibilità, dal momento che detto criterio era sufficientemente chiaro e prevedibile e si inseriva in un quadro giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi, vale a dire, in sostanza, dalla necessità, tenuto conto della gravità della situazione in Ucraina, di fare pressione sulle autorità russe, affinché esse pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, nonché all’aggressione militare di cui essa è vittima. In questa prospettiva, le misure restrittive di cui trattasi sono state giudicate conformi all’obiettivo di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE, di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 1945. Pertanto, tale criterio è stato giudicato conforme al principio di certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punti da
45
a
48
e giurisprudenza citata).
92
Nella specie, per quanto riguarda la nozione di «imprenditori di spicco», ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, occorre ricordare che tale nozione è riferita all’importanza di questi ultimi alla luce, segnatamente, del loro status professionale, dell’importanza delle loro attività economiche, della vastità dei loro possedimenti di capitali o delle loro funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercitano le loro attività (v. precedente punto 79).
93
Quanto alla condizione relativa all’esercizio di attività in Russia da parte di tali imprenditori, occorre rilevare che essa è sufficientemente circoscritta e definita da non violare il principio di certezza del diritto.
94
Risulta, quindi, dai precedenti punti 92 e 93 che le disposizioni della prima parte del criterio g) modificato sono sufficientemente chiare, precise e prevedibili per individuare le persone alle quali sono destinate ad applicarsi e che esse si inseriscono in un quadro giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi e richiamato al precedente punto 91. Inoltre, il potere discrezionale conferito al Consiglio dalla prima parte del criterio g) modificato è controbilanciato da un obbligo di motivazione e da diritti procedurali rinforzati (v., per analogia, sentenze del 16 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑578/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:678
, punto
122
, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
47
).
95
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda censura, relativa alla violazione del principio di legalità, è giocoforza constatare che la prima parte del criterio g) modificato è stata introdotta dalla decisione 2023/1094, ossia da un atto di portata generale adottato sulla base dell’articolo 29 TUE. Il ricorrente non può dunque sostenere che tale criterio non rispetti il principio di legalità.
96
Pertanto, poiché alla prima parte del criterio g) modificato non può essere addebitata la violazione del principio di certezza del diritto e del principio di legalità, la seconda parte del settimo motivo di ricorso deve essere respinta.
c)
Sulla terza parte del settimo motivo di ricorso, relativa alla violazione del principio di proporzionalità da parte del criterio g) modificato
97
Con la terza parte del settimo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere che il criterio g) modificato viola il principio di proporzionalità.
98
A tal fine, in primo luogo, egli afferma che la prima parte del criterio g) modificato, tramite la formulazione estremamente ampia impiegata, consente di designare in maniera arbitraria un numero molto elevato di persone, cosicché le misure così adottate non possono essere considerate mirate. In secondo luogo, egli indica che tale parte consente di adottare misure restrittive senza tenere conto del comportamento personale delle persone interessate rispetto alla politica seguita dal governo russo in Ucraina, sebbene la mera qualità di imprenditore di spicco non conferisca alcun legame con tale governo, né tantomeno un potere d’influenza su detto governo. In terzo luogo, egli afferma che, poiché gli elementi di prova prodotti dal Consiglio sono idonei a dimostrare che gli imprenditori, anche importanti, non esercitano alcuna influenza sul governo russo, la prima parte del criterio g) modificato è manifestamente inadeguata a conseguire l’obiettivo perseguito dal Consiglio, il che vale a maggior ragione in quanto, abbandonando qualsiasi considerazione del fatto che le persone colpite costituiscano una notevole fonte di reddito, questo nuovo criterio appare privo di qualsivoglia efficacia.
99
Occorre ricordare che il principio di proporzionalità, il quale è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano manifestamente quanto è necessario per raggiungerli (sentenza del 13 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C‑380/09 P
,
EU:C:2012:137
, punto
52
).
100
Inoltre, il Consiglio non è tenuto a dimostrare che le misure restrittive da esso istituite producano gli effetti attesi dalla normativa di cui trattasi, bensì unicamente che tali misure siano idonee realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C‑729/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:499
, punto
66
).
101
Nella specie, la prima parte del criterio g) modificato è stata adottata dal Consiglio in quanto esso, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale e tenuto conto dell’aggravarsi della situazione in Ucraina, ha ritenuto che, al fine di esercitare una pressione sul governo della Federazione russa, occorresse poter inserire negli elenchi controversi gli imprenditori di spicco che operavano in tale paese.
102
Anzitutto, occorre rilevare che l’approccio del Consiglio consistente nell’estendere la cerchia delle persone interessate dalle misure restrittive in questione, alla luce dell’aggravarsi della situazione in Ucraina, al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti, è basato sulla progressività della compressione dei diritti in funzione dell’efficacia delle misure (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 gennaio 2017, Almaz-[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑255/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:25
, punto
104
e giurisprudenza citata).
103
Come si evince dal precedente punto 81, poi, tramite l’adozione della prima parte del criterio g) modificato il Consiglio mira a sfruttare l’influenza che tale categoria di persone può esercitare sul regime russo, spingendole ad esercitare una pressione su tale governo affinché esso modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina. A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la prima parte del criterio g) modificato non riguarda in maniera indifferenziata e generale la totalità degli imprenditori che operano nella Federazione russa, bensì, in maniera mirata, gli imprenditori di spicco che operano in tale paese. Si deve pertanto ritenere che l’adozione della prima parte del criterio g) modificato fosse adeguata a conseguire gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive.
104
Infine, occorre rilevare che la prima parte del criterio g) modificato è necessaria al fine di realizzare ed attuare gli obiettivi di cui all’articolo 21 TUE. Infatti, dal considerando 4 della decisione 2023/1094 risulta che il Consiglio, tramite l’estensione dell’ambito di applicazione
ratione personae
delle misure restrittive, prendendo di mira gli imprenditori di spicco che operano in qualsivoglia settore economico della Russia, poteva ritenere, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, che dette misure contribuissero ad aumentare la pressione sul citato governo, responsabile dell’invasione dell’Ucraina. A tal riguardo, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha dimostrato che un criterio alternativo dalla portata più limitata avrebbe consentito di conseguire, in maniera altrettanto efficace, gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive.
105
Inoltre, non possono essere accolte le obiezioni sollevate dal ricorrente, consistenti nel contestare la prima parte del criterio g) modificato sulla base del rilievo che essa non terrebbe conto del comportamento personale degli imprenditori interessati dalle misure restrittive in questione e che essi non eserciterebbero alcuna influenza sul governo della Federazione russa. Infatti, occorre rilevare che il ricorrente non ha dimostrato che le considerazioni del Consiglio riguardanti l’esistenza di relazioni di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa fossero inficiate da un manifesto errore di valutazione (v. precedente punto 84). Pertanto, il ricorrente non ha neppure dimostrato che tale categoria di persone non fosse in grado di esercitare una pressione sul governo della Federazione russa affinché quest’ultimo modifichi la sua politica nei confronti dell’Ucraina. Ne consegue che il fatto che gli imprenditori di spicco che operano in Russia non siano responsabili dell’annessione e dell’invasione dell’Ucraina non è idoneo a dimostrare che la prima parte del criterio g) modificato sia manifestamente sproporzionata al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive, come non lo è la circostanza che tali imprenditori non sostengano o traggano vantaggio da tale conflitto.
106
Pertanto, e dal momento che il ricorrente non ha dimostrato che l’introduzione della prima parte del criterio g) modificato fosse idonea a violare il principio di proporzionalità, occorre respingere la terza parte del settimo motivo di ricorso e, dunque, il settimo motivo
in toto
.
4.
Sul primo motivo di ricorso, relativo ad un manifesto errore di valutazione
107
Con il suo primo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere che il Consiglio, ritenendo che, negli atti del marzo 2023, i criteri a) e d) fossero soddisfatti nei suoi confronti, e che i criteri a), d) e g) lo fossero negli atti del settembre 2023, ha commesso un manifesto errore di valutazione.
108
Il Consiglio chiede il rigetto di tale motivo di ricorso.
109
Nella specie, il Tribunale reputa utile analizzare la fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi alla luce della totalità dei criteri applicati nei suoi confronti negli atti impugnati, ossia, da un lato, il criterio a) e, dall’altro, il criterio d), per quanto riguarda gli atti impugnati, e, infine, il criterio g), per quanto riguarda gli atti del settembre 2023.
110
In via preliminare, occorre rilevare che il primo motivo di ricorso dev’essere considerato relativo ad un errore di valutazione e non ad un manifesto errore di valutazione. Infatti, se è vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare caso per caso se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi sono soddisfatti, è altrettanto vero che i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, di tutti gli atti dell’Unione (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
121
e giurisprudenza citata).
111
Occorre parimenti ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] postula segnatamente che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con la quale sono state adottate o mantenute misure restrittive, che riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma verta invece sulla questione se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
119
, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
122
).
112
In caso di contestazione è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
121
, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
123
).
113
Inoltre, la valutazione della fondatezza di questi motivi deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono. Infatti, il Consiglio adempie l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
124
e giurisprudenza citata).
114
Peraltro, le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico di tali misure restrittive, procedere a una valutazione aggiornata della situazione e fare un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate negli elenchi controversi o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio,
T‑714/20
, non pubblicata,
EU:T:2022:674
, punto
67
e giurisprudenza citata).
115
Per giustificare il mantenimento del nome di una persona negli elenchi controversi, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome della persona interessata in tali elenchi, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento rimangano inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti. Detto contesto comprende non soltanto la situazione del paese rispetto al quale è stato istituito il sistema di misure restrittive di cui trattasi, ma anche la situazione particolare della persona interessata. Parimenti, il mantenimento negli elenchi controversi è giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non sarebbero stati raggiunti (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
169
e giurisprudenza citata).
116
In un siffatto contesto, il Consiglio può decidere di mantenere negli elenchi controversi i nomi delle persone interessate, confermando i motivi relativi a fatti passati e valutati in precedenti decisioni che li riguardavano, a condizione che tale mantenimento continui ad essere giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non siano stati raggiunti (v., per analogia, sentenza dell’8 marzo 2023, Mutondo/Consiglio,
T‑94/22
, non pubblicata,
EU:T:2023:120
, punto
50
e giurisprudenza citata).
117
È alla luce di tali considerazioni che verranno analizzati gli argomenti addotti dal ricorrente nei confronti degli atti impugnati.
a)
Sull’errore di valutazione fatto valere nei confronti degli atti del marzo 2023
118
Nella specie, gli atti del marzo 2023 sono stati adottati sulla base dei criteri a) e d). Il ricorrente fa valere che essi non sono soddisfatti per quanto lo riguarda, in assenza di prove sufficienti prodotte dal Consiglio. Di conseguenza, occorre analizzare in successione ciascuno di questi criteri.
1)
Sull’errore di valutazione relativo al criterio a)
119
Nella specie, il ricorrente fa valere, in sostanza, che gli elementi di prova figuranti nel fascicolo WK iniziale e nel fascicolo WK iniziale aggiuntivo, nonché nel fascicolo WK di mantenimento 1 e nel fascicolo WK 17683/2022 INIT (v. precedente punto 19), sono insufficienti per dimostrare che lo stesso ha sostenuto o realizzato personalmente e individualmente le azioni o le politiche condotte dalla Federazione russa che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
120
A tal riguardo, il ricorrente afferma che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑252/22
, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione,
EU:T:2023:496
), non si può ritenere che egli abbia sostenuto personalmente le azioni o le politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, in circostanze in cui, come nella specie, un siffatto sostegno è fornito non dal medesimo, bensì tramite la [OSCURATO:PERSONA], nella quale, da un lato, egli non svolge alcuna funzione di amministratore e, dall’altro, è azionista di minoranza indiretto.
121
A tal fine, lo stesso indica che adottare un siffatto ragionamento equivale a negare qualsivoglia realtà alla personalità giuridica delle società e a contravvenire quindi ad «un principio fondamentale e universale del diritto societario», benché egli, in quanto azionista di minoranza, possa partecipare solo ad un numero ristretto di decisioni, fermo restando che gli orientamenti generali della società vengono adottati dal consiglio di amministrazione.
122
Egli aggiunge di non poter essere dichiarato personalmente responsabile della costituzione di filiali in Crimea da parte della [OSCURATO:PERSONA], atteso che una siffatta decisione rientra nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione di tale società. Quanto ai legami patrimoniali che uniscono la [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mediatico [OSCURATO:PERSONA], egli indica che, poiché la partecipazione di tale banca al capitale di detto gruppo è pari al 17%, la sua partecipazione effettiva in tale gruppo è pari unicamente all’1,7% del capitale.
123
Il Consiglio contesta tale linea argomentativa.
124
Per quanto riguarda il criterio a), occorre osservare che esso richiede che sia stabilita l’esistenza di un nesso, diretto o indiretto, tra le attività o le azioni della persona o dell’entità interessata e la situazione in Ucraina all’origine dell’adozione delle misure restrittive in esame. Ovvero, tali persone o tali entità devono, con la loro condotta, essersi rese responsabili di azioni o di politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio,
T‑720/14
,
EU:T:2016:689
, punto
74
).
125
Nella specie, e come menzionato al precedente punto 45, occorre rilevare che, nella motivazione degli atti impugnati, gli elementi ascrivibili al criterio a) sono relativi al fatto che il ricorrente è azionista della [OSCURATO:PERSONA] e che tale banca, in primo luogo, detiene importanti quote azionarie nel [OSCURATO:PERSONA], il quale controlla emittenti televisive che sostengono attivamente la politica del governo russo e, in secondo luogo, conduce una politica attiva di investimento in Crimea, costituendo filiali in tale regione. Inoltre, tale motivazione fa riferimento al [OSCURATO:PERSONA], il quale «contribuisce in modo significativo allo sviluppo dell’economia russa». Alla luce di tali elementi, il Consiglio ritiene che, tramite detta banca, il ricorrente sostenga la politica di annessione dell’Ucraina condotta dal governo russo.
126
Nella specie, per giustificare il mantenimento dell’inserimento del ricorrente sulla base del criterio a), il Consiglio si basa sui documenti figuranti nei fascicoli WK iniziale e WK iniziale aggiuntivo, nonché su quelli figuranti nel fascicolo WK di mantenimento 1 e, segnatamente, sui seguenti documenti:
–
il documento 6 del fascicolo WK iniziale, il quale è una schermata del sito Internet del [OSCURATO:PERSONA], non datata, a cui il Consiglio ha avuto accesso nel febbraio del 2022, che presenta tale gruppo, segnatamente dal punto di vista dei capitali da esso detenuti;
–
il documento 7 del fascicolo WK iniziale, il quale è una schermata del sito Internet di una ONG, pubblicata nel luglio del 2017, a cui il Consiglio ha avuto accesso nel febbraio del 2022, e presenta la composizione dell’azionariato della [OSCURATO:PERSONA];
–
il documento 1 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, il quale è una schermata del sito Internet del mezzo d’informazione russo ABR, pubblicata nel gennaio del 2019 e consultata dal Consiglio nell’ottobre del 2019;
–
il documento 2 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, il quale è una schermata del sito Internet del mezzo d’informazione russo RBC, pubblicata nell’agosto del 2016 e della quale il Consiglio è venuto a conoscenza nell’ottobre del 2019;
–
il documento 4 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, il quale è una schermata del sito Internet dell’agenzia TASS, non datata, ma che riporta eventi successivi al 1
o
marzo 2014 e a cui il Consiglio ha avuto accesso in data 23 febbraio 2015;
–
il documento 5 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, il quale è una schermata del sito Internet del mezzo d’informazione russo RIA del 10 settembre 2014 e riguarda un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA] inizia il suo lavoro in Crimea», a cui il Consiglio ha avuto accesso il 23 febbraio 2015;
–
il documento 6 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, il quale è una schermata del sito Internet della [OSCURATO:PERSONA], a cui il Consiglio ha avuto accesso il 23 febbraio 2015;
–
il documento 7 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, il quale è una schermata del sito Internet del mezzo d’informazione russo
[OSCURATO:PERSONA]
e riguarda un articolo intitolato «15 anni dei laghi più opachi del mondo», a cui il Consiglio ha avuto accesso nel febbraio del 2015;
–
il documento 8 del fascicolo WK di mantenimento 1, tratto dal sito Internet «eastwest.eu» e contenente un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA], la banca di [OSCURATO:PERSONA]», pubblicato nel giugno del 2016 e a cui il Consiglio ha avuto accesso nel novembre del 2022.
127
Infine, occorre rilevare che il Consiglio si è parimenti fondato, per configurare l’esistenza del criterio a) nei confronti del ricorrente, su due articoli del giornale
[OSCURATO:PERSONA]
allegati al controricorso (allegati B 19 A e B 19 B), il primo, non datato, intitolato «[OSCURATO:PERSONA], la banca preferita dal Cremlino, in procinto di essere tagliata fuori dal dollaro» e il secondo, risalente all’aprile del 2016, intitolato «Scoperta: la pista di 2 miliardi di dollari offshore che porta a [OSCURATO:PERSONA]». Occorre rilevare che il Consiglio ha avuto accesso a questi due articoli prima dell’adozione degli atti del marzo 2023, poiché in essi vengono richiamati i punti 82 e 83 della sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑252/22
, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione,
EU:T:2023:496
).
128
Nella specie, occorre anzitutto rilevare che il ricorrente non contesta l’efficacia probatoria di nessuno dei documenti menzionati ai precedenti punti 126 e 127.
129
Quanto alla questione di stabilire se il Consiglio, ritenendo che il ricorrente fornisse un sostegno alla politica di annessione dell’Ucraina e che rientrasse di conseguenza nel criterio a), abbia commesso un errore di valutazione, occorre constatare che dai documenti 5 e 6 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo si evince che la [OSCURATO:PERSONA] ha investito in Crimea per realizzare una rete di trenta filiali in tale regione dell’Ucraina.
130
Tale politica di investimento della [OSCURATO:PERSONA] nelle regioni dell’Ucraina annesse dalla Federazione russa è confermata, da un lato, dalle informazioni figuranti nel documento 1 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, le quali mettono in evidenza che, nel 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato un prestito alla compagnia ferroviaria della Crimea per un importo di 1 miliardo di rubli (RUB) (circa 14 milioni di euro) e, dall’altro, dalle informazioni figuranti nel documento 2 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo. Infatti, tali informazioni evidenziano che tale banca è divenuta azionista dell’aeroporto di Sebastopoli.
131
Orbene, siffatti eventi, i quali hanno avuto luogo successivamente all’invasione della Crimea da parte della Federazione russa, sono idonei a dimostrare che tali investimenti contribuiscono alla realizzazione della politica di annessione della Crimea da parte della Federazione russa.
132
Per quanto riguarda, inoltre, la questione di stabilire se, in ragione della politica di investimento condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] e che contribuisce all’annessione economica della Crimea, si possa ritenere che il ricorrente sostenga azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ai sensi del criterio a), occorre rilevare che il ricorrente riconosce di essere l’azionista unico del [OSCURATO:PERSONA], il quale detiene il 100% della [OSCURATO:PERSONA], la quale detiene a sua volta il 10,323% della [OSCURATO:PERSONA].
133
Orbene, un siffatto schema di detenzione del capitale implica che l’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] non incide sulla circostanza che, nei fatti e alla luce della detenzione del 100% della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente può essere considerato il detentore del 10,323% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], il che lo rende il secondo maggiore azionista di tale banca.
134
A tal riguardo, occorre rilevare che, come emerge dalla lettura combinata del documento 7 del fascicolo WK iniziale, del documento 8 del fascicolo WK di mantenimento 1 e dell’allegato B 19 B, la [OSCURATO:PERSONA] è nota per essere un istituto bancario molto vicino all’ambiente del sig. [OSCURATO:PERSONA], circostanza confermata dalla composizione del suo azionariato (il sig. [OSCURATO:PERSONA] ne detiene il 37%, il sig. [OSCURATO:PERSONA] il 9,64% e il sig. [OSCURATO:PERSONA] il 3,03%). Come risulta dal documento 4 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, tale cerchia di persone costituisce da più di dieci anni un gruppo di azionisti stabili della [OSCURATO:PERSONA], la cui capitalizzazione era pari, nel 2010, a 231 miliardi di rubli (circa 3 miliardi di euro).
135
Orbene, siffatti elementi sono sufficienti per ritenere che il ricorrente sia uno dei maggiori azionisti della [OSCURATO:PERSONA] e che faccia inoltre parte di un gruppo di stabili azionisti storici di tale banca.
136
Pertanto, poiché il ricorrente è un azionista importante della [OSCURATO:PERSONA] e tale banca contribuisce al sostegno o alla realizzazione delle azioni o delle politiche condotte dal governo della Federazione russa nei confronti della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina, si deve ritenere che il Consiglio abbia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente un nesso diretto o indiretto tra le attività o le azioni del ricorrente e la situazione in Ucraina, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 124.
137
A tal riguardo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente in udienza, gli elementi menzionati ai precedenti punti da 132 a 136 non possono essere considerati contrari alle sentenze del 10 aprile 2024, Aven/Consiglio (
T‑301/22
, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione,
EU:T:2024:214
), e del 10 aprile 2024, Fridman/Consiglio (
T‑304/22
, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione,
EU:T:2024:215
). Infatti, in queste due sentenze, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, in assenza di qualsivoglia elemento fattuale che consentisse di considerare che una banca avesse commesso atti rientranti nei criteri a) e d), non fosse possibile concludere che il nome degli azionisti di una siffatta banca, anche importanti, potesse essere inserito negli elenchi delle misure restrittive.
138
Da quanto suesposto risulta che il Consiglio ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore di valutazione, che, alla data di adozione degli atti del marzo 2023, il ricorrente soddisfacesse le condizioni richieste dal criterio a).
2)
Sull’errore di valutazione relativo al criterio d)
139
Per quanto riguarda il criterio d), il ricorrente fa valere, in sostanza, che la totalità degli elementi di prova di cui si avvale il Consiglio non dimostra che egli sostenga materialmente o finanziariamente il presidente della Federazione russa, né tantomeno che ne tragga vantaggio.
140
Egli indica che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑252/22
, non pubblicata, attualmente oggetto di impugnazione,
EU:T:2023:496
), nessuno dei documenti di cui si avvale in Consiglio identifica concretamente il sostegno finanziario fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] al presidente della Federazione russa, fermo restando che un siffatto elemento non può essere desunto dal mero fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia la banca di quest’ultimo.
141
Per quanto riguarda le affermazioni del Consiglio secondo le quali il ricorrente fornisce un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’invasione dell’Ucraina tramite azioni poste in essere sia al momento della crisi del COVID-19 sia tramite la sua partecipazione al Consiglio degli affari russo-cinesi, egli afferma di operare unicamente in funzione di interessi commerciali che non necessitano di essere orchestrati dallo Stato, e, come ha sempre dichiarato, di non avere mai seguito linee guida che gli sarebbero state dettate dalle autorità governative russe.
142
Il Consiglio contesta tale linea argomentativa.
143
A tal riguardo, occorre rilevare che il documento 8 del fascicolo WK di mantenimento 1, ossia un articolo tratto dal sito Internet «eastwest.eu», rileva segnatamente che l’analisi dei
[OSCURATO:PERSONA]
ha messo in evidenza le tecniche finanziarie poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] per sviare «fiumi» di dollari a favore di persone vicine all’ambiente del sig. [OSCURATO:PERSONA].
144
Tale informazione è confermata dall’articolo del giornale
[OSCURATO:PERSONA]
di cui all’allegato B 19 B, intitolato «La pista dei 2 miliardi di dollari che porta a [OSCURATO:PERSONA]» e che, a partire da un lavoro investigativo svolto da diversi giornalisti sulla base dei
[OSCURATO:PERSONA]
, pone in evidenza il modo in cui fondi, provenienti inizialmente da prestiti e convogliati da società offshore e tramite la [OSCURATO:PERSONA], andavano a beneficio del presidente della Federazione russa e dei suoi amici, ossia i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
145
A tal riguardo, occorre rilevare che il legame esistente tra il gruppo degli azionisti stabili della [OSCURATO:PERSONA], e di conseguenza tale banca, e il presidente della Federazione russa, è confermato dal documento 7 del fascicolo WK iniziale aggiuntivo, nella specie l’articolo della
[OSCURATO:PERSONA]
intitolato «15 anni dei laghi più opachi del mondo». Tale articolo di giornale, pur se redatto prima dell’invasione della Crimea da parte della Federazione russa, contiene tuttavia alcuni elementi di informazione rilevanti. Esso pone in evidenza il fatto che i legami che uniscono la cerchia ristretta degli amici del presidente della Federazione russa, più comunemente soprannominata la «cerchia della [OSCURATO:PERSONA]», di cui fanno segnatamente parte o cui sono vicini il ricorrente nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si basano su un’amicizia di lunga data che struttura tutto il capitalismo russo da quasi trent’anni. Quanto al sig. [OSCURATO:PERSONA], egli viene descritto come il migliore amico del presidente della Federazione russa dall’articolo del
[OSCURATO:PERSONA]
menzionato al precedente punto 139.
146
Orbene, dagli elementi menzionati ai precedenti punti da 143 a 145 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce un sostegno finanziario al presidente della Federazione russa.
147
Ne consegue che il Consiglio ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore di valutazione, che il ricorrente, nella sua qualità di importante azionista della [OSCURATO:PERSONA], abbia sostenuto finanziariamente il presidente della Federazione russa, e ricavarne la conseguenza che egli soddisfaceva le condizioni sancite dal criterio d).
148
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di annullamento degli atti del marzo 2023 deve essere respinta.
b)
Sull’errore di valutazione fatto valere nei confronti degli atti del settembre 2023
149
Per quanto riguarda gli atti del settembre 2023, occorre ricordare che la domanda di annullamento di tali atti si basa su due parti, la prima relativa all’assenza di efficacia probatoria dei documenti raccolti nei fascicoli WK di mantenimento 2 supplementari e la seconda ad un errore di valutazione del Consiglio per quanto concerne l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi in forza dei criteri a), d) e g) modificato.
1)
Sull’efficacia probatoria dei documenti figuranti nei fascicoli WK di mantenimento 2 supplementari
150
Per quanto riguarda la contestazione dell’efficacia probatoria dei documenti figuranti nei fascicoli WK di mantenimento 2 supplementari, il ricorrente fa valere che, in generale, i documenti ivi figuranti non sono analisi o relazioni realizzate dal Consiglio, bensì mere raccolte di documenti, schermate ed estratti collocati l’uno dopo l’altro, senza che lo stesso sia in grado di stabilire che cosa intenda dimostrare concretamente il Consiglio con l’ausilio di tali documenti, né di determinare le conclusioni che esso ne trae.
151
In proposito, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, per l’attività del giudice dell’Unione vale il principio della libera valutazione delle prove e che soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. A tal riguardo, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato e il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [v. sentenze del 31 maggio 2018, Kaddour/Consiglio,
T‑461/16
,
EU:T:2018:316
, punto
107
e giurisprudenza citata, e del 12 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑163/18
,
EU:T:2020:57
, punto
95
(non pubblicata) e giurisprudenza citata].
152
In assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, come rapporti, articoli di stampa, relazioni dei servizi segreti o altre fonti di informazione simili (sentenze del 14 marzo 2018, Kim e a./Consiglio e Commissione,
T‑533/15 e T‑264/16
,
EU:T:2018:138
, punto
107
, e del 1o giugno 2022, Prigozhin/Consiglio,
T‑723/20
, non pubblicata,
EU:T:2022:317
, punto
59
).
153
Inoltre, va osservato che la situazione di conflitto in cui sono coinvolte la Federazione russa e l’Ucraina rende, nella pratica, particolarmente difficile l’accesso a determinate fonti, l’indicazione espressa della fonte primaria di talune informazioni e l’eventuale raccolta di testimonianze da parte di persone che accettino di essere identificate. Le difficoltà di indagine che ne seguono possono così contribuire a ostacolare la produzione di prove precise e di elementi di informazione oggettivi (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
116
e giurisprudenza citata).
154
Nella specie, occorre rilevare che, per quanto riguarda gli atti del settembre 2023, gli estratti della relazione redatta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pubblicata nell’ottobre del 2018, intitolata
[OSCURATO:PERSONA]
(Amicizia senza prezzo) e alla quale il Consiglio ha avuto accesso nell’aprile del 2023, figuranti alle pagine da 227 a 232 del fascicolo WK di mantenimento 2, sono utili per analizzare la fondatezza delle misure restrittive di cui è destinatario il ricorrente.
155
Occorre rilevare che, nella specie, il ricorrente non deduce alcun elemento oggettivo idoneo a rimettere in discussione l’efficacia probatoria di tale documento, dalla cui lettura emerge che l’analisi ivi svolta si basa su elementi oggettivi e seri, i quali non vengono rimessi in discussione dal ricorrente.
156
Inoltre, alla luce delle considerazioni menzionate ai precedenti punti 152 e 153, il Consiglio non può essere censurato per aver fatto ricorso, come è avvenuto nella specie, a relazioni sulla situazione della Federazione russa per fornire la prova della fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi.
157
A tal riguardo, deve essere respinto l’argomento del ricorrente, secondo il quale il Consiglio avrebbe dovuto basarsi sulla propria analisi della situazione esistente nella Federazione russa, dal momento che una siffatta analisi non avrebbe potuto essere considerata una prova, non provenendo da un terzo.
158
Alla luce di tali elementi, le censure del ricorrente relative all’efficacia probatoria del documento menzionato al precedente punto 154 devono essere respinte.
2)
Sull’errore di valutazione relativo al criterio a)
159
Per quanto riguarda il criterio a), occorre rilevare che il ricorrente non ha dimostrato che la sua situazione personale si fosse evoluta, in quanto, in particolare, egli resta un importante azionista indiretto della [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno ha provato che tale banca avesse cessato la propria politica diretta a contribuire all’annessione economica della Crimea.
160
Pertanto, si deve constatare che il ricorrente non ha dimostrato che la sua designazione sulla base del criterio a) fosse viziata da un errore di valutazione.
3)
Sull’errore di valutazione relativo al criterio d)
161
Per quanto attiene al criterio d), occorre rilevare che il ricorrente non ha dimostrato che la sua situazione personale si fosse evoluta, in quanto, in particolare, egli resta un importante azionista indiretto della [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno ha provato che tale banca avesse cessato il proprio sostegno finanziario a favore del presidente della Federazione russa.
162
Inoltre, dagli estratti della relazione intitolata
[OSCURATO:PERSONA]
(Amicizia senza prezzo), menzionata al precedente punto 154, emerge che, a seguito delle sanzioni pronunciate nei suoi confronti, il ricorrente ha beneficiato, nell’aprile del 2017, di una legge qualificata da taluni come «legge [OSCURATO:PERSONA]», mediante la quale egli ha goduto di esenzioni fiscali. Questi stessi estratti indicano, inoltre, che le società Novatek e Sakhatrans hanno ricevuto aiuti da parte del governo della Federazione russa, pari rispettivamente, nel 2015, a 150 miliardi di rubli (all’epoca circa 2,2 miliardi di euro) e, nel 2016, a 1,5 miliardi di rubli (all’epoca circa 20 milioni di euro). Orbene, dal documento 6 del fascicolo WK iniziale risulta che il ricorrente, tramite il [OSCURATO:PERSONA], di cui è detentore al 100%, è azionista di entrambe le società citate, rispettivamente per il 23% e per l’89%, senza che egli abbia dimostrato il contrario.
163
Tali elementi attestano dunque che il ricorrente trae vantaggio, ai sensi del criterio d), dai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
164
Pertanto, dal momento che gli elementi già menzionati ai precedenti punti da 143 a 148 continuavano a sussistere alla data di adozione degli atti del settembre 2023 e che il Consiglio ha dimostrato, inoltre, che il ricorrente traeva vantaggio dai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, il Consiglio ha potuto ritenere, senza incorrere in errore, al momento dell’adozione di detti atti, che il ricorrente soddisfacesse le condizioni del criterio d).
4)
Sull’errore di valutazione relativo al criterio g) modificato
165
Come risulta dai precedenti punti 92 e 93, la prima parte del criterio g) modificato esige la compresenza di due condizioni, ossia, in primo luogo, che l’interessato possa essere qualificato come «imprenditore di spicco», il che implica che egli rivesta importanza nell’economia russa alla luce, segnatamente, del suo status professionale, dell’importanza delle sue attività economiche, della vastità dei suoi possedimenti di capitali o delle sue funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercita le sue attività, e, in secondo luogo, che l’interessato operi all’interno della Federazione russa.
166
Per quanto riguarda la prima condizione, occorre rilevare che, nella specie, il ricorrente è un imprenditore che detiene partecipazioni in diverse società stabilite in Russia tramite la società holding [OSCURATO:PERSONA], della quale egli è l’azionista unico.
167
A tal riguardo, occorre rilevare che il documento 6 del fascicolo WK iniziale e il ricorso attestano, da un lato, che quest’ultimo detiene principalmente, tramite il [OSCURATO:PERSONA], il 100% della [OSCURATO:PERSONA], il 10,323% della [OSCURATO:PERSONA], l’89% della Sakhatrans, il 23% della Novatek nonché il 12,5% della Sogaz e, dall’altro, che le società che compongono tale gruppo, le quali impiegano 90000 persone, generano un reddito annuale consolidato equivalente a 116 miliardi di dollari statunitensi.
168
Orbene, dal momento che il ricorrente non fa valere elementi che rimettano in discussione la veridicità e l’attualità delle informazioni menzionate al precedente punto 167, si deve constatare che il Consiglio ha fornito la prova che egli era un imprenditore di spicco in ragione dell’importanza dei suoi possedimenti di capitale.
169
Quanto alla seconda condizione, relativa all’esercizio di attività nella Federazione russa, occorre rilevare che essa è soddisfatta, poiché le imprese menzionate al precedente punto 167 sono tutte stabilite ed operano nella Federazione russa.
170
Ne consegue che il Consiglio non ha commesso un errore di valutazione allorché ha ritenuto, adottando gli atti del settembre 2023, che il ricorrente soddisfacesse le condizioni richieste dalla prima parte del criterio g) modificato.
171
Ne risulta che il primo motivo di ricorso deve essere respinto
in toto
.
5.
Sul quinto motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto fondamentale del ricorrente alla libertà di circolazione in quanto cittadino dell’Unione
172
Con il suo quinto motivo di ricorso, il ricorrente fa valere che le misure restrittive di cui è destinatario violano le disposizioni di cui all’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA] nonché quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].
173
Egli sottolinea che, sulla base dell’articolo 29 TUE, non è possibile, in assenza di una disposizione speciale in tal senso, limitare l’ambito di applicazione dell’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], relativo alla libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione.
174
A tal riguardo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che, contrariamente a quanto già dichiarato nella sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio (
T‑307/12 e T‑408/13
,
EU:T:2014:926
), le misure restrittive adottate sulla base dell’articolo 29 TUE non possono essere considerate alla stregua di una
lex specialis
e in grado di derogare ai testi normativi adottati sulla base dell’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA], tra cui segnatamente la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (
GU 2004, L 158, pag. 77
), il cui articolo 27 consente di limitare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la libertà di circolazione unicamente per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
175
Egli fa valere, inoltre, che dall’analisi della legislazione di diversi Stati dell’Unione emerge l’esistenza di una tradizione costituzionale comune agli Stati membri, in forza della quale la libertà di circolazione può essere limitata solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute e prevedendo un rigoroso controllo giudiziario.
176
Il ricorrente ne trae la conclusione che la contraddizione esistente tra la prassi dell’Unione e detta tradizione costituzionale comune implica che gli atti impugnati violano l’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA] e gli articoli 45 e 52 della [OSCURATO:PERSONA].
177
Il Consiglio contesta tale linea argomentativa.
178
In via preliminare, occorre rilevare che, interrogato in udienza, il ricorrente ha indicato e confermato di non sollevare un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 1 della decisione 2014/145, nella parte in cui tale disposizione prevedeva che gli Stati membri dovevano impedire il transito nel loro territorio delle persone destinatarie di misure restrittive. Egli ha aggiunto che contestava, per contro, la legittimità delle misure di cui era destinatario in quanto, in particolare, esse non rispettavano il principio di proporzionalità.
179
Si deve rilevare che il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], si esercita, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della stessa, alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati. Come risulta dalle spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2007, C 303, pag. 17
), il diritto sancito dall’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], è quello garantito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), [OSCURATO:PERSONA]. La portata di tale diritto è esplicitata all’articolo 21 [OSCURATO:PERSONA].
180
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la libertà di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si esercita fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Detta riserva, formulata nella seconda locuzione dell’articolo 21, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la quale fa riferimento ai trattati al plurale, include parimenti il Trattato UE e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Ne consegue che limitazioni all’esercizio del diritto alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell’Unione, sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], possono essere previste dalle decisioni rientranti nella PESC e adottate sulla base dell’articolo 29 TUE, come le decisioni 2023/572 e 2023/1767 (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio,
T‑307/12 e T‑408/13
,
EU:T:2014:926
, punti
195
e
196
, e del 4 dicembre 2015, Sarafraz/Consiglio,
T‑273/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:939
, punti
194
e
195
).
181
A tal riguardo, occorre rilevare che, nell’ambito della PESC, l’articolo 29 TUE, il cui testo è redatto in termini ampi, conferisce al Consiglio la competenza ad adottare decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, perseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, TUE, anche qualora ne risulti una limitazione della libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione nel territorio di Stati membri di cui essi non hanno la cittadinanza. Ciò implica che tale libertà può essere limitata, in applicazione delle disposizioni di tale articolo, per motivi diversi da quelli previsti dalla direttiva 2004/38.
182
Orbene, ciò avviene nel caso di specie, poiché le misure restrittive in questione mirano a esercitare una pressione sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina. Infatti, si tratta di un obiettivo di interesse generale che rientra tra quelli perseguiti nel quadro della PESC e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, quali il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi di diritto internazionale nonché la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale e della protezione delle popolazioni civili (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio,
T‑720/14
,
EU:T:2016:689
, punto
176
).
183
Tuttavia, per essere conformi al diritto dell’Unione, le limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] devono soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, il che implica che esse devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, rispondere ad una finalità di interesse generale riconosciuta come tale dall’Unione e non essere sproporzionate. Tale considerazione si applica parimenti ai diritti riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per i quali i trattati prevedono disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne,
C‑650/13
,
EU:C:2015:648
, punto
46
, e conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze,
C‑452/20
,
EU:C:2021:855
, paragrafo
60
). Pertanto, le limitazioni all’esercizio del diritto sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], previste nell’ambito dell’attuazione della PESC, devono soddisfare dette condizioni.
184
Nella specie, in primo luogo, le limitazioni al diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri risultanti dalle decisioni 2023/572 e 2023/1767 sono «previste dalla legge», poiché sono enunciate in un atto avente, segnatamente, portata generale, ossia la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e che presenta una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia l’articolo 29 TUE.
185
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se le limitazioni di cui al precedente punto 184 rispettino il «contenuto essenziale» del diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, occorre fare riferimento alla natura e alla portata delle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 luglio 2022, RT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑125/22
,
EU:T:2022:483
, punto
153
).
186
In proposito, occorre constatare che le limitazioni previste al precedente punto 184 rispettano il «contenuto essenziale» del diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri. Infatti, anzitutto, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, dette limitazioni rispettano il principio di diritto internazionale secondo cui uno Stato non può negare ai propri cittadini il diritto di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi. Ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, poi, gli elenchi controversi sono oggetto di periodico riesame affinché i nominativi delle persone che non soddisfano più i criteri di iscrizione siano cancellati. Infine, dette limitazioni non rimettono in questione questo diritto in quanto tale, poiché il loro effetto è di sospendere temporaneamente, in condizioni specifiche e in ragione della situazione individuale di determinate persone, il loro diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, ove dette condizioni continuino ad essere soddisfatte (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne,
C‑650/13
,
EU:C:2015:648
, punto
48
).
187
In terzo luogo, le limitazioni di cui al precedente punto 184 mirano a fare pressione sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina. Orbene, si tratta di un obiettivo di interesse generale che rientra tra quelli perseguiti nel quadro della PESC e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, quali il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi di diritto internazionale nonché la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale e della protezione delle popolazioni civili (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio,
T‑720/14
,
EU:T:2016:689
, punto
176
).
188
In quarto luogo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre ricordare che quest’ultimo, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi. Pertanto, qualora debba scegliere tra più misure appropriate, l’istituzione deve ricorrere a quella meno restrittiva e gli inconvenienti cagionati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio,
T‑720/14
,
EU:T:2016:689
, punto
178
e giurisprudenza citata).
189
Per quanto riguarda il carattere necessario delle limitazioni di cui al precedente punto 184, si deve constatare che il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il Consiglio potesse prendere in considerazione l’adozione di misure meno restrittive, ma altrettanto appropriate che quelle previste. Peraltro, l’applicazione delle misure restrittive in questione è contornata da un regime di deroghe previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, che autorizza gli Stati membri a derogare alle misure stabilite, segnatamente quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti.
190
Inoltre, pur riconoscendo le conseguenze negative per il ricorrente, come descritte da quest’ultimo, derivanti dall’applicazione delle misure restrittive in questione, va considerato che, alla luce dell’importanza delle finalità perseguite da dette misure, le limitazioni di cui al precedente punto 184 non sono sproporzionate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑390/08
,
EU:T:2009:401
, punto
71
).
191
A tal riguardo, occorre sottolineare che il fatto che il ricorrente non possa godere delle proprietà immobiliari da lui detenute nell’Unione a causa della restrizione alla libertà di circolazione a cui è soggetto non costituisce una restrizione sproporzionata, alla luce dell’importanza degli scopi perseguiti da dette misure (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑390/08
,
EU:T:2009:401
, punto
71
).
192
Inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri non sanciscono un diritto dei cittadini dell’Unione di circolare nel territorio di uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini. Ne consegue che il ricorrente non è legittimato a sostenere che dette tradizioni siano idonee a limitare la competenza del Consiglio ad adottare, nell’ambito della PESC, restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini per motivi diversi dall’ordine pubblico, dalla pubblica sicurezza e dalla salute.
193
Ne consegue che le limitazioni del diritto del ricorrente di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri rispettano le condizioni previste dai trattati.
194
Sulla base delle considerazioni che precedono, il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.
6.
Sul sesto motivo di ricorso, relativo alla violazione degli articoli 7 e 17 della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri
195
Con il suo sesto motivo di ricorso, il ricorrente fa valere che le misure restrittive di cui è destinatario violano gli articoli 7 e 17 della [OSCURATO:PERSONA], i quali tutelano il diritto di proprietà e il diritto al rispetto della vita privata.
196
Egli sottolinea che la lesione arrecata al diritto di proprietà è stata rafforzata dal fatto che, tramite il regolamento (UE) 2022/1273, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento n. 269/2014 (
GU 2022, L 194, pag. 1
), il Consiglio ha inserito nel regolamento n. 269/2014 un nuovo articolo 9, i cui paragrafi 2 e 3 impongono alle persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi di trasmettere le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, fermo restando che l’omissione di tale comunicazione è considerata un’elusione delle misure restrittive.
197
Egli indica che l’applicazione del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/1273, e di quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022 (
GU 2022, L 153, pag. 75
), è idonea a generare un rischio di confisca dei suoi beni ed averi.
198
Egli fa valere che la lesione arrecata al diritto di proprietà da parte delle misure restrittive costituisce un’ingerenza illegittima alla luce delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
199
A tal fine, egli indica che i diritti nazionali autorizzano un congelamento dei beni e degli averi solo a condizione che esista un nesso di causalità tra il comportamento personale dell’individuo e il bene o l’avere congelato, il che può avvenire, ad esempio, qualora un attivo abbia consentito la realizzazione di un’infrazione o costituisca il prodotto di tale infrazione.
200
Egli fa valere, inoltre, che le misure restrittive di cui è destinatario arrecano pregiudizio alla sua reputazione e implicano, di conseguenza, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, sulla base del rilievo che il fatto di designarlo come responsabile del sostegno alle azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina crea riprovazione nei confronti della sua persona per atti di cui non è responsabile.
201
In via preliminare, occorre rilevare che il ricorrente non deduce un’eccezione di illegittimità nei confronti delle disposizioni del regolamento n. 269/2014 e di quelle della decisione 2014/145 che prevedono il congelamento di beni e degli averi delle persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi e le deroghe relative a tali misure di congelamento di fondi, né tantomeno contesta, tramite eccezione, la legittimità del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/1273, e di quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/880.
202
Pertanto, poiché il ricorrente non ha dedotto, tramite eccezione, l’illegittimità di dette disposizioni, il Tribunale non può invalidare le misure restrittive di cui egli è destinatario sulla base del rilievo che le disposizioni su cui tali misure si fondano sarebbero illegittime.
203
Per quanto riguarda, inoltre, la violazione del diritto alla vita privata e del diritto di proprietà da parte delle misure restrittive di cui il ricorrente è destinatario, occorre constatare che le misure restrittive in questione costituiscono misure cautelari, non intese a privare le persone interessate di tali diritti, sanciti rispettivamente all’articolo 7 e all’articolo 17 della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tali misure implicano incontestabilmente, nella specie, una limitazione di detti diritti fondamentali (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑202/12
,
EU:T:2014:113
, punto
115
e giurisprudenza citata).
204
Tuttavia, come ricordato al precedente punto 183, per essere conformi al diritto dell’Unione, le limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, ossia che tali misure devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti, rispondere ad una finalità di interesse generale riconosciuta come tale dall’Unione e non essere sproporzionate.
205
Orbene, nella specie, è giocoforza constatare che queste quattro condizioni sono soddisfatte.
206
In primo luogo, occorre constatare che le limitazioni all’esercizio, da parte del ricorrente, del suo diritto di proprietà, nonché la lesione del suo diritto al rispetto della vita privata, sono «previste dalla legge», poiché sono enunciate in atti aventi, segnatamente, portata generale, ossia la decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, e che presentano una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, ossia, rispettivamente, l’articolo 29 TUE e l’articolo 215 [OSCURATO:PERSONA].
207
In secondo luogo, poiché gli atti impugnati si applicano per sei mesi e sono costantemente riesaminati, come previsto all’articolo 6 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, le limitazioni di cui al precedente punto 206 sono temporanee e reversibili. Pertanto, si deve ritenere che esse non pregiudichino il contenuto essenziale del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché del diritto di proprietà. Inoltre, gli atti impugnati prevedono la possibilità di concedere deroghe alle misure restrittive applicate. In particolare, per quanto riguarda i congelamenti di fondi, l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, e l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, prevedono la possibilità, da un lato, di autorizzare l’uso dei fondi congelati per soddisfare esigenze essenziali o taluni obblighi e, dall’altro, di accordare autorizzazioni specifiche che consentano di scongelare fondi, altri proventi finanziari o altre risorse economiche.
208
In terzo luogo, le limitazioni di cui al precedente punto 206 rispondono alla finalità di interesse generale menzionata al precedente punto 187.
209
In quarto luogo, per quanto riguarda il carattere adeguato di tali limitazioni, anzitutto, occorre rilevare che esse sono idonee a conseguire la finalità di interesse generale menzionata al precedente punto 187, nella misura in cui contribuiscono alla sua realizzazione. Per quanto riguarda il loro carattere necessario, poi, occorre constatare che il ricorrente non invoca misure alternative meno restrittive che consentirebbero di raggiungere in modo altrettanto efficace gli obiettivi perseguiti. Infine, si tratta di restrizioni temporanee e reversibili, e che prevedono possibilità di deroghe. Pertanto, occorre constatare che gli inconvenienti cagionati al ricorrente non sono sproporzionati rispetto all’importanza dell’obiettivo perseguito da tali atti.
210
Inoltre, occorre respingere la linea argomentativa del ricorrente fondata sull’esistenza di tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri relative al diritto di proprietà. Infatti, a parte il fatto che il ricorrente si basa su un numero limitato di analisi del diritto nazionale degli Stati membri, occorre rilevare che egli non ha dimostrato che tali diritti nazionali esigano il rispetto di condizioni sostanzialmente diverse da quelle previste all’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].
211
In considerazione di quanto suesposto, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto
in toto
.
7.
Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di proporzionalità
212
Con il suo quarto motivo di ricorso, il ricorrente fa valere, in sostanza, che le misure in questione violano il principio di proporzionalità in quanto, in primo luogo, non sono né adeguate né necessarie, in secondo luogo, l’interpretazione effettuata dal Consiglio dei criteri a) e d) avrebbe come effetto quello di sanzionare, eventualmente, ogni azionista di una società russa che, con la sua attività, contribuisca a creare ricchezza e, in terzo luogo, egli non esercita alcuna influenza personale sul presidente della Federazione russa.
213
A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare che, per le ragioni già menzionate ai precedenti punti 189, 190 e 209, le misure restrittive in questione sono necessarie ed adeguate e non violano dunque il principio di proporzionalità.
214
Per quanto riguarda, poi, la censura relativa all’interpretazione eccessivamente ampia dei criteri a) e d), occorre rilevare che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, dall’interpretazione di tali criteri da parte del Consiglio non discende la sua applicazione a qualsiasi azionista di una società che contribuisce all’economia russa, bensì, come risulta dai precedenti punti 135 e 136, ad ogni azionista importante di una società che soddisfa le condizioni previste da questi due criteri.
215
Infine, per quanto riguarda le misure restrittive adottate nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che il ricorrente contesta di essere all’origine delle azioni o politiche condotte dai leader della Federazione russa o di poter esercitare una qualsivoglia influenza nei loro confronti, occorre constatare che le restrizioni alla libertà di circolare negli Stati membri dell’Unione, così come il congelamento dei fondi o delle risorse di persone il cui nome è inserito negli elenchi controversi, sono idonei ad esercitare una pressione non solo su tali persone, ma anche sul funzionamento generale dell’economia russa e, in definitiva, quantomeno una pressione indiretta sui leader della Federazione russa, il che è conforme all’obiettivo perseguito dalle misure restrittive, come è menzionato al precedente punto 182.
216
Ne consegue che il quarto motivo di ricorso, nonché la domanda di annullamento nella sua globalità, devono essere respinti.
B.
Sulla domanda di risarcimento danni
217
A sostegno di tale domanda, il ricorrente fa valere che gli atti impugnati gli hanno cagionato un danno morale di cui chiede il risarcimento.
218
Il Consiglio chiede il rigetto di tale domanda.
219
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per comportamento illecito dei suoi organi, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, ossia l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato. Poiché queste tre condizioni della responsabilità sono cumulative, l’assenza di una di esse è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni, senza che si renda pertanto necessario esaminare le altre condizioni (v. sentenza del 22 giugno 2022, Haswani/Consiglio,
T‑479/21
, non pubblicata,
EU:T:2022:383
, punto
155
e giurisprudenza citata).
220
Per quanto riguarda il danno asseritamente subito a causa dell’adozione degli atti impugnati, dalle constatazioni illustrate in relazione alla domanda di annullamento si evince che il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi non è viziato da illegittimità. Pertanto, poiché difetta una delle condizioni menzionate al precedente punto 219, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta.
221
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, tale domanda e il ricorso nella sua globalità devono essere respinti.
IV.
Sulle spese
222
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
[OSCURATO:PERSONA]
Kalėda
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 aprile 2025.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.