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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49929/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 152) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: assenza di motivazione, insussistenza della prova in ordine ai profili di responsabilità, errata qualificazione del reato ascritto, mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e eccessività della pena.

Le doglianze contenute nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Messina, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova a carico del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (si veda alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è preclusa dai limiti edittali ostativi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90 e la pena è stata determinata sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 152) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: assenza di motivazione, insussistenza della prova in ordine ai profili di responsabilità, errata qualificazione del reato ascritto, mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e eccessività della pena. Le doglianze contenute nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Messina, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova a carico del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (si veda alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata). La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è preclusa dai limiti edittali ostativi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90 e la pena è stata determinata sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 49929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris