CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 47302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Brescia confermò la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 30/6/2023 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 comma 7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 268, per non fornito le informazioni in ordine alle posizioni lavorative e contributive dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richieste dai funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, e l'aveva condannato, conces:se le attenuanti generiche, alla pena di giorni venti di arresto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo, denuncia I' "inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità" per aver la Corte territoriale omesso di valutare il motivo di gravame che contestata il trattamento sanzionatorio irrogato. Si assume che con l'atto di appello era stata chiesta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in considerazione "della mancanza di prova della conoscenza del procedimento amministrativo", "dell'esigua intensità dell'elemento psicologico del reato", "delle condizioni individuali e sociali dell'appellante che ne impedivano un giudizio di non proclività all'illecito penale" e si lamenta che con tali argomenti la Corte territoriale non si era "minimamente confrontata". 3. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché il travisamento della prova con riferimento alla non applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Si assume che la Corte territoriale, nel ritenere che non ricorressero gli estremi per l'applicazione della causa di non punibilità, non aveva tenuto conto che "l'illecito non aveva cagionato alcun danno all'erario e ai dipendenti stessi la cui posizione lavorativa non era stata comunicata". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché articolato in motivi non consentiti dinanzi alla Corte di cessazione. E' necessario premettere che il Tribunale di Bergamo ha fornito in relazione al trattamento sanzionatorio e alla non applicabilità della causa di non punibilità un'articolata motivazione che valorizza il "reiterato omesso riscontro" alle richieste di informazioni avanzate dall'Ispettorato del Lavoro, la pluralità di lavoratori interessati dall'omessa comunicazione, l'esteso periodo temporale dei rapporti lavorativi cui la violazione si riferiva, l'immediata ricaduta che la violazione dell'obbligo di comunicazione aveva avuto sul "corretto adempimento di prescrizioni poste a tutela dei lavoratori e concernenti anche il versamento di somme in favore dell'Erario per un periodo temporale esteso". 2. Con tale motivazione, i motivi di appello volti a ottenere la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'irrogazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio non si confrontano, esaurendosi, il primo motivo, nel richiamare il testo dell'art. 131 bis cod. pen. senza esplicitare ulteriormente la censura mosse, e, il secondo, nel valorizzare elementi che precludono la configurazione del reato o in espressioni generiche, quali l'esigua intensità dell'elemento psicologico" e le "condizioni individuali e sociali dell'imputato che impongono un giudizio prognostico di non proclività all'illecito penale", che non selezionano alcuna specifica informazione, emergente dall'incarto processuale, di cui si lamenta l'omessa o non adeguata valutazione ai fini della dosimetria. 3. Trattasi, quindi, di motivi che non si confrontano con la motivazione di primo grado e che per la loro genericità dovevano essere dichiarati inammissibili. Giova ricordare che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 2, n. 35493 del 3/7/2019, Boemi, Rv. 276435 - 01; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, Marinelli, Rv. 275522 - 01; Sez. 3, n. 19013 del 25/2/2015, Taddei; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 4. L'inammissibilità del motivo del gravame riverbera i suoi effetti anche nel successivo grado di giudizio. Costituisce espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello, comunque inammissibile, è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (Sez. 4, n. 32779 del 6/6/2024, Guermandi; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 5. A ciò si aggiunga che in relazione alla causa di non punibilità invocata la Corte d'appello ha fornito una motivazione con cui il ricorrente non si confronta non spiegando il ricorso perché l'intensità del dolo non dovesse assumere rilevanza ai fini del giudizio relativo alla causa di non punibilità e obliterando le ricadute della condotta accertata sulle posizioni lavorative e contributive dei due lavoratori, già valorizzate dal Tribunale, cui la sentenza di appello fa sinteticamente riferimento. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si determina, considerati i profili di inammissibilità rilevati, in € 3000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di