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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49076/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27344/22 Mogliotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; che, con riguardo alla doglianza relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto di formulare, con argomentazioni coerenti, un giudizio prognostico sfavorevole impeditivo del beneficio richiesto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27344/22 Mogliotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; che, con riguardo alla doglianza relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto di formulare, con argomentazioni coerenti, un giudizio prognostico sfavorevole impeditivo del beneficio richiesto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 49076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris