CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa e più favorevole valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, volto a dedurre il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione di una misura sostitutiva di cui all'art. 20-bis cod. pen, è parimenti inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la prognosi negativa sull'ottemperanza alle prescrizioni connesse alla pena detentiva breve legittimamente espressa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre