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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19593/2026

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empore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –Numero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026avverso la sentenza n. 3424/02/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della PUGLIA, depositata il 15/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento ai fini IVA, IRES e IRAP con cui l’Agenzia delle entrate,con riferimento all’anno d’imposta 2017, recuperava a tassazione i costie disconosceva la detraibilità dell’IVA relativa a fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla SIA, [OSCURATO:PERSONA] perl'[OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della M D VOLSE DISTRIBUZIONEs.r.l., che l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze diuna verifica fiscale condotta nei confronti delle predette società fornitrici,riteneva essere relative ad operazioni inesistenti.2.

La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzialla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari che respinse ilricorso e stessa sorte subì l’appello proposto dalla predetta società allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.3.

Sostenevano i giudici di appello che le argomentazioni svolte dallasocietà contribuente al fine di giustificare l’omessa produzione delladocumentazione richiesta dall’Agenzia delle entrate, ovvero che«l'invito, che perviene in formato criptato per ragioni di riservatezza,non è leggibile per il contribuente, onde il file veniva girato allo studiodi consulenza per la decriptazione e in questi passaggi andava smarrito»e «che l'omessa produzione della documentazione in seguito all'invitodell'A.E. sia stato un fatto accidentale e del tutto indipendente dallavolontà del contribuente; esso è dipeso unicamente dall'errore umanodi chi, avendo ricevuto il file, assai probabilmente lo ha cestinato, senzapotersi avvedere del suo contenuto», «oltre ad essere generiche esfornite di prova risultano anche poco credibili atteso che l’invito firmatodigitalmente, come quelli che vengono inviati digitalmente dall'UfficioNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026ben può essere aperto e letto su un computer con uno dei software,anche gratuiti a disposizione di qualsiasi utente.

Inoltre se fosse statoinviato al proprio commercialista quest’ultimo l’avrebbe certamente lettoed avvertito la società del contenuto del file nel quale si esplicitava chela mancata esposizione di notizie e dati e la mancata produzione didocumenti avrebbero precluso la loro considerazione a favore di partecontribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa econtenziosa così come espressamente disposto dagli artt. 32 e 51 citati»(sentenza, pag. 3).4.

I giudici di appello, richiamando quindi i principi affermati daquesta Corte «(Cassazione n. 14605/2018 e ordinanza 16106 del 19giugno 2018.)» ritenevano che «Correttamente, infatti, il primo giudicenon ha preso in considerazione la documentazione allegata al ricorsointroduttivo a sostegno dei motivi di impugnazione e che la societàappellante non aveva «allegato e dimostrato […] che la mancataesibizione [era] dipesa da cause esterne alla sua sfera di controllo»(sentenza, pag. 4).5.

Affermavano, infine, che «Le considerazioni che precedonoassumono maggiore rilevanza ove si consideri che dalle indagini dellaG.d.F. è emerso in maniera incontrovertibile che [OSCURATO:SOCIETA]. e, ela S.I.A. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]., che risultano lefornitrici della merce alla odierna appellante erano in realtà dellecartiere.

Solo per completezza di esposizione deve rilevarsi che,contrariamente a quanto lamentato dall’appellante, il primo giudice haanche evidenziato l’inidoneità della documentazione tardivamenteprodotta ritenendo, correttamente, che la ricorrente non avesse“sufficientemente ed esaustivamente documentato la effettività e lareale esistenza delle operazioni effettuate, tenuto conto degliinconfutabili elementi evidenziati dall’Ufficio impositore”» (sentenza,pag. 4).Numero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/20266.

Avverso tale statuizione la società contribuente proponeva ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, cui replicava l’intimata concontroricorso.7.

In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., del 13/10/2025, avanzata dal Consigliere delegato inconsiderazione della manifesta infondatezza ed inammissibilità deimotivi di ricorso, con istanza del 4 dicembre 2025 la ricorrente hachiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odiernacamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Premesso, preliminarmente, che l’inammissibilità dei motivi diricorso, che la controricorrente eccepisce sul rilievo che essi«costituiscono un evidente tentativo di riesaminare il merito dellacontroversia», insindacabile in sede di legittimità, sarà oggetto di vaglioesaminando i singoli motivi, con il primo motivo la ricorrente deduce la«Illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,per violazione e falsa applicazione degli artt. 51, DPR n. 633/72 e 32 delDpr n. 600/73, art. 32 e art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, dell'art. 153 c.p.c., degli artt. 24, 53, 97 e 111 Cost., per averela sentenza impugnata ritenuto inutilizzabile tutta la documentazioneprodotta nei gradi di merito ai fini della prova dell'infondatezza dellapretesa dell’Ufficio», mentre invece l’inutilizzabilità poteva riguardaresolo i documenti espressamente indicati nella richiesta di esibizione,peraltro non essenziali ai fini del decidere, e non altri.2.

Al riguardo, nella proposta di definizione accelerata del ricorso siperviene all’inammissibilità del motivo perché con lo stesso la ricorrenteha prospettato una questione nuova, non trattata nella sentenzaimpugnata, così contravvenendo al principio giurisprudenziale in base alquale la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàdella censura in quanto nuova, aveva l'onere, in realtà non assolto, diNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avessefatto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis" laveridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questionestessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass.sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass. sez. 5, n. 40224del 2021).2.1.

Orbene, il Collegio condivide tale assunto posto che è la stessaricorrente ad ammettere, nell’istanza di decisione, «che il tema non erastato posto all’indagine del Giudice del merito».3.

Non giova alla ricorrente la tesi, sostenuta nella predetta istanza,secondo cui «la denuncia di cui al motivo che si ritiene inammissibile sifonda sul fatto che l’affermazione secondo la quale l’invito nonottemperato produce automaticamente la sanzione di inammissibilità,appare palesemente resa in violazione delle norme coinvolte e non tieneconto della loro interpretazione di questa Corte, secondo la quale ladetta sanzione si applica solo in presenza di un invito specifico epuntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione, e purchéaccompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancataottemperanza».3.1.

Invero, anche di tale questione deve rilevarsene la totale novità,non essendo stata trattata nella sentenza impugnata in cui si dà attoche la società appellante si era limitata ad eccepire «la circostanzapreminente che l'omessa produzione della documentazione in seguitoall'invito dell'A.E. era stato un fatto accidentale e del tutto indipendentedalla volontà del contribuente».3.2.

Pertanto, anche in relazione a tale deduzione deve pervenirsialla medesima conclusione di inammissibilità in applicazione del principiogiurisprudenziale sopra enunciato.4.

Nell’istanza di decisione la ricorrente sostiene che «Il relatore nonha tenuto conto che, come evidenziato nel ricorso, la Volse avevaNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026eccepito, anche, l'inesistenza della fattura n. 181 del 21.07.2017 di €.16.297,87 oltre IVA per €. 3.365,53, che avrebbe emesso la MABussiness, documento che l'Agenzia delle Entrate aveva contestatonell'accertamento impugnato, ma che nella realtà non era mai statoricevuto, né contabilizzato.

Si rinvia alle pagine 17 e 18 del ricorso, incui si indica anche in quale parte del giudizio di merito tale questioneera stata posta.

Come già denunciato nei gradi di merito, la preclusionedi inammissibilità della produzione documentale in giudizio non potevacerto estendersi alla dimostrazione della inesistenza della fattura n. 181,trattandosi, invero, di documento non della società, ed essendo stataprodotta dall’Agenzia solo in giudizio.

Spettava, dunque, alla Volse,senza preclusione alcuna, di poter provare, come in effetti ha fatto, chesi trattava di una fattura che, riferendosi ad una proforma che sirinveniva in altra fattura emessa dalla stessa società emittente, nonpoteva che, evidentemente, essere stata annullata e riemessa da questacon altro numero.

Non poteva addebitarsi alla Volse anche la provanegativa della esistenza di tale fattura».4.1.

Orbene, la questione dedotta è inammissibile in quanto laricorrente, in spregio al principio di specificità del ricorso, oltre a limitarsiad una riproduzione solo parziale del contenuto della fattura n. 181 del21/07/2017 e di quella n. 238 del 30/08/2017, non offre evidenza delfatto, dalla stessa semplicemente affermato, di non aver contabilizzatola prima - che nega pure di aver ricevuto, anche se contraddittoriamentene descrive il contenuto (v. pag. 18 del ricorso) – ma di aver registratosolo la seconda, la prima dovendosi ritenere «annullata dalla stessasocietà emittente, per effetto della riemissione» della seconda (ricorso,pag. 18).

La ricorrente neppure prova che tali fatture, in special modola seconda, fossero escluse dalla documentazione che avrebbe dovutoprodurre in giudizio.4.2.

In ogni caso, la censura in esame mira in realtà a sollecitare unarivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorioNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026sicché, pur apparentemente articolate che violazione di norme di legge,mira ad un inammissibile riesame dei fatti di causa, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).5.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza ex artt. 111 Cost.,artt. 1, co. 2, e 36 d.lgs. n. 546/1992, artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c.».6.

Il motivo è infondato condividendosi, al riguardo, quantosostenuto nella proposta di definizione accelerata del ricorso in cui siafferma, correttamente, che «la CGT, con una motivazione noncontenente affermazioni inconciliabili né tantomeno omessa (sul vizio dimotivazione apparente, v.

Cass.

S.U. n. 8053 del 2014) - ha rigettatol’appello per la ragione assorbente – a fronte dell’emerso carattere dicartiere delle società fatturanti - della ravvisata inammissibilità dellaproduzione documentale della società appellante ai sensi degli artt. 32del d.PR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72 (“Correttamente, infatti, ilprimo giudice non ha preso in considerazione la documentazioneallegata al ricorso introduttivo a sostegno dei motivi di impugnazione.Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazionel’inutilizzabilità della documentazione consegue automaticamenteall'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e puòessere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio» (cfr Cassazionen. 14605/2018 e ordinanza 16106 del 19 giugno 2018.).

Sempresecondo il giudice della nomofilachia la produzione, oltre i terminiassegnati nella richiesta formulata dall'ufficio e rimasta inevasa, èconsentito soltanto qualora venga allegato e dimostrato dal contribuenteche la mancata esibizione è dipesa da cause esterne alla sua sfera dicontrollo.

Tale prova come già evidenziato, non è stata fornitadall’appellante” …“La rilevata inammissibilità della produzionedocumentale della società appellante, per il suo carattere assorbente,Numero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026preclude e comunque rende superfluo l’esame degli altri motivi diappello”); ha poi precisato ad abundantiam (“per completezza diesposizione”) l’inidoneità della documentazione tardivamente prodottaaveva “sufficientemente ed esaustivamente documentato la effettività ela reale esistenza delle operazioni effettuate, tenuto conto degliinconfutabili elementi evidenziati dall’Ufficio impositore”».

Ogni ulterioreconsiderazione sulle ragioni dell’infondatezza del motivo in esameappare superflua.7.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «Illegittimità dellasentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione efalsa applicazione degli art. 7, co. 5, bis, d.lgs. n. 546/1992, art. 2697c.c., quanto alla prova della fittizietà delle operazioni e dellaconsapevolezza della contribuente».8.

Il motivo, così come correttamente rilevato dal Consiglieredelegato nella proposta opposta, non coglie la ratio decidendi avendo laCGT – a fronte della contestazione dell’Ufficio della inesistenza oggettivadelle operazioni fatturate (“le indagini esperite, indirizzate a verificarela effettività e veridicità delle operazioni commerciali hanno dimostratoper una serie di circostanze che le stesse si riferivano ad operazionicommerciali mai avvenute” v. avviso riprodotto in ricorso) - fondato ilrigetto dell’appello sulla ragione assorbente -a fronte dell’emersocarattere di cartiere delle società fatturanti- della inutilizzabilità delladocumentazione prodotta (a contrario) dalla contribuente per mancatorisposta all’invito ex art. 32 cit. e, in ogni caso, della inidoneità delladocumentazione tardivamente prodotta a documentare l’effettiva e realeesistenza delle operazioni effettuate.9.

Non colgono nel segno le argomentazioni svolte nell’istanza didecisione con riguardo alle conclusioni cui era pervenuto il Consiglieredelegato in ordine a tale motivo, posto che la questione della naturaoggettiva o soggettiva delle operazioni ritenute inesistenti restaNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026all’evidenza superata dalla mancata prova dell’esistenza delle stesse perinammissibilità della documentazione prodotta in giudizio.10.

In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento in favore della controricorrente delle speseprocessuali liquidate come in dispositivo.11.

La conformità tra la presente decisione e la proposta didefinizione accelerata comporta anche la condanna della ricorrente alpagamento delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96c.p.c., pure liquidate in dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente dell’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, cod. proc. civ. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc.civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –Numero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026avverso la sentenza n. 3424/02/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della PUGLIA, depositata il 15/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento ai fini IVA, IRES e IRAP con cui l’Agenzia delle entrate,con riferimento all’anno d’imposta 2017, recuperava a tassazione i costie disconosceva la detraibilità dell’IVA relativa a fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla SIA, [OSCURATO:PERSONA] perl'[OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della M D VOLSE DISTRIBUZIONEs.r.l., che l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze diuna verifica fiscale condotta nei confronti delle predette società fornitrici,riteneva essere relative ad operazioni inesistenti.2. La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzialla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari che respinse ilricorso e stessa sorte subì l’appello proposto dalla predetta società allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.3. Sostenevano i giudici di appello che le argomentazioni svolte dallasocietà contribuente al fine di giustificare l’omessa produzione delladocumentazione richiesta dall’Agenzia delle entrate, ovvero che«l'invito, che perviene in formato criptato per ragioni di riservatezza,non è leggibile per il contribuente, onde il file veniva girato allo studiodi consulenza per la decriptazione e in questi passaggi andava smarrito»e «che l'omessa produzione della documentazione in seguito all'invitodell'A.E. sia stato un fatto accidentale e del tutto indipendente dallavolontà del contribuente; esso è dipeso unicamente dall'errore umanodi chi, avendo ricevuto il file, assai probabilmente lo ha cestinato, senzapotersi avvedere del suo contenuto», «oltre ad essere generiche esfornite di prova risultano anche poco credibili atteso che l’invito firmatodigitalmente, come quelli che vengono inviati digitalmente dall'UfficioNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026ben può essere aperto e letto su un computer con uno dei software,anche gratuiti a disposizione di qualsiasi utente. Inoltre se fosse statoinviato al proprio commercialista quest’ultimo l’avrebbe certamente lettoed avvertito la società del contenuto del file nel quale si esplicitava chela mancata esposizione di notizie e dati e la mancata produzione didocumenti avrebbero precluso la loro considerazione a favore di partecontribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa econtenziosa così come espressamente disposto dagli artt. 32 e 51 citati»(sentenza, pag. 3).4. I giudici di appello, richiamando quindi i principi affermati daquesta Corte «(Cassazione n. 14605/2018 e ordinanza 16106 del 19giugno 2018.)» ritenevano che «Correttamente, infatti, il primo giudicenon ha preso in considerazione la documentazione allegata al ricorsointroduttivo a sostegno dei motivi di impugnazione e che la societàappellante non aveva «allegato e dimostrato […] che la mancataesibizione [era] dipesa da cause esterne alla sua sfera di controllo»(sentenza, pag. 4).5. Affermavano, infine, che «Le considerazioni che precedonoassumono maggiore rilevanza ove si consideri che dalle indagini dellaG.d.F. è emerso in maniera incontrovertibile che [OSCURATO:SOCIETA]. e, ela S.I.A. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]., che risultano lefornitrici della merce alla odierna appellante erano in realtà dellecartiere. Solo per completezza di esposizione deve rilevarsi che,contrariamente a quanto lamentato dall’appellante, il primo giudice haanche evidenziato l’inidoneità della documentazione tardivamenteprodotta ritenendo, correttamente, che la ricorrente non avesse“sufficientemente ed esaustivamente documentato la effettività e lareale esistenza delle operazioni effettuate, tenuto conto degliinconfutabili elementi evidenziati dall’Ufficio impositore”» (sentenza,pag. 4).Numero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/20266. Avverso tale statuizione la società contribuente proponeva ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, cui replicava l’intimata concontroricorso.7. In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., del 13/10/2025, avanzata dal Consigliere delegato inconsiderazione della manifesta infondatezza ed inammissibilità deimotivi di ricorso, con istanza del 4 dicembre 2025 la ricorrente hachiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odiernacamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Premesso, preliminarmente, che l’inammissibilità dei motivi diricorso, che la controricorrente eccepisce sul rilievo che essi«costituiscono un evidente tentativo di riesaminare il merito dellacontroversia», insindacabile in sede di legittimità, sarà oggetto di vaglioesaminando i singoli motivi, con il primo motivo la ricorrente deduce la«Illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,per violazione e falsa applicazione degli artt. 51, DPR n. 633/72 e 32 delDpr n. 600/73, art. 32 e art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, dell'art. 153 c.p.c., degli artt. 24, 53, 97 e 111 Cost., per averela sentenza impugnata ritenuto inutilizzabile tutta la documentazioneprodotta nei gradi di merito ai fini della prova dell'infondatezza dellapretesa dell’Ufficio», mentre invece l’inutilizzabilità poteva riguardaresolo i documenti espressamente indicati nella richiesta di esibizione,peraltro non essenziali ai fini del decidere, e non altri.2. Al riguardo, nella proposta di definizione accelerata del ricorso siperviene all’inammissibilità del motivo perché con lo stesso la ricorrenteha prospettato una questione nuova, non trattata nella sentenzaimpugnata, così contravvenendo al principio giurisprudenziale in base alquale la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàdella censura in quanto nuova, aveva l'onere, in realtà non assolto, diNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avessefatto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis" laveridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questionestessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass.sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass. sez. 5, n. 40224del 2021).2.1. Orbene, il Collegio condivide tale assunto posto che è la stessaricorrente ad ammettere, nell’istanza di decisione, «che il tema non erastato posto all’indagine del Giudice del merito».3. Non giova alla ricorrente la tesi, sostenuta nella predetta istanza,secondo cui «la denuncia di cui al motivo che si ritiene inammissibile sifonda sul fatto che l’affermazione secondo la quale l’invito nonottemperato produce automaticamente la sanzione di inammissibilità,appare palesemente resa in violazione delle norme coinvolte e non tieneconto della loro interpretazione di questa Corte, secondo la quale ladetta sanzione si applica solo in presenza di un invito specifico epuntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione, e purchéaccompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancataottemperanza».3.1. Invero, anche di tale questione deve rilevarsene la totale novità,non essendo stata trattata nella sentenza impugnata in cui si dà attoche la società appellante si era limitata ad eccepire «la circostanzapreminente che l'omessa produzione della documentazione in seguitoall'invito dell'A.E. era stato un fatto accidentale e del tutto indipendentedalla volontà del contribuente».3.2. Pertanto, anche in relazione a tale deduzione deve pervenirsialla medesima conclusione di inammissibilità in applicazione del principiogiurisprudenziale sopra enunciato.4. Nell’istanza di decisione la ricorrente sostiene che «Il relatore nonha tenuto conto che, come evidenziato nel ricorso, la Volse avevaNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026eccepito, anche, l'inesistenza della fattura n. 181 del 21.07.2017 di €.16.297,87 oltre IVA per €. 3.365,53, che avrebbe emesso la MABussiness, documento che l'Agenzia delle Entrate aveva contestatonell'accertamento impugnato, ma che nella realtà non era mai statoricevuto, né contabilizzato. Si rinvia alle pagine 17 e 18 del ricorso, incui si indica anche in quale parte del giudizio di merito tale questioneera stata posta. Come già denunciato nei gradi di merito, la preclusionedi inammissibilità della produzione documentale in giudizio non potevacerto estendersi alla dimostrazione della inesistenza della fattura n. 181,trattandosi, invero, di documento non della società, ed essendo stataprodotta dall’Agenzia solo in giudizio. Spettava, dunque, alla Volse,senza preclusione alcuna, di poter provare, come in effetti ha fatto, chesi trattava di una fattura che, riferendosi ad una proforma che sirinveniva in altra fattura emessa dalla stessa società emittente, nonpoteva che, evidentemente, essere stata annullata e riemessa da questacon altro numero. Non poteva addebitarsi alla Volse anche la provanegativa della esistenza di tale fattura».4.1. Orbene, la questione dedotta è inammissibile in quanto laricorrente, in spregio al principio di specificità del ricorso, oltre a limitarsiad una riproduzione solo parziale del contenuto della fattura n. 181 del21/07/2017 e di quella n. 238 del 30/08/2017, non offre evidenza delfatto, dalla stessa semplicemente affermato, di non aver contabilizzatola prima - che nega pure di aver ricevuto, anche se contraddittoriamentene descrive il contenuto (v. pag. 18 del ricorso) – ma di aver registratosolo la seconda, la prima dovendosi ritenere «annullata dalla stessasocietà emittente, per effetto della riemissione» della seconda (ricorso,pag. 18). La ricorrente neppure prova che tali fatture, in special modola seconda, fossero escluse dalla documentazione che avrebbe dovutoprodurre in giudizio.4.2. In ogni caso, la censura in esame mira in realtà a sollecitare unarivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorioNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026sicché, pur apparentemente articolate che violazione di norme di legge,mira ad un inammissibile riesame dei fatti di causa, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza ex artt. 111 Cost.,artt. 1, co. 2, e 36 d.lgs. n. 546/1992, artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c.».6. Il motivo è infondato condividendosi, al riguardo, quantosostenuto nella proposta di definizione accelerata del ricorso in cui siafferma, correttamente, che «la CGT, con una motivazione noncontenente affermazioni inconciliabili né tantomeno omessa (sul vizio dimotivazione apparente, v. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) - ha rigettatol’appello per la ragione assorbente – a fronte dell’emerso carattere dicartiere delle società fatturanti - della ravvisata inammissibilità dellaproduzione documentale della società appellante ai sensi degli artt. 32del d.PR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72 (“Correttamente, infatti, ilprimo giudice non ha preso in considerazione la documentazioneallegata al ricorso introduttivo a sostegno dei motivi di impugnazione.Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazionel’inutilizzabilità della documentazione consegue automaticamenteall'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e puòessere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio» (cfr Cassazionen. 14605/2018 e ordinanza 16106 del 19 giugno 2018.). Sempresecondo il giudice della nomofilachia la produzione, oltre i terminiassegnati nella richiesta formulata dall'ufficio e rimasta inevasa, èconsentito soltanto qualora venga allegato e dimostrato dal contribuenteche la mancata esibizione è dipesa da cause esterne alla sua sfera dicontrollo. Tale prova come già evidenziato, non è stata fornitadall’appellante” …“La rilevata inammissibilità della produzionedocumentale della società appellante, per il suo carattere assorbente,Numero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026preclude e comunque rende superfluo l’esame degli altri motivi diappello”); ha poi precisato ad abundantiam (“per completezza diesposizione”) l’inidoneità della documentazione tardivamente prodottaaveva “sufficientemente ed esaustivamente documentato la effettività ela reale esistenza delle operazioni effettuate, tenuto conto degliinconfutabili elementi evidenziati dall’Ufficio impositore”». Ogni ulterioreconsiderazione sulle ragioni dell’infondatezza del motivo in esameappare superflua.7. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «Illegittimità dellasentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione efalsa applicazione degli art. 7, co. 5, bis, d.lgs. n. 546/1992, art. 2697c.c., quanto alla prova della fittizietà delle operazioni e dellaconsapevolezza della contribuente».8. Il motivo, così come correttamente rilevato dal Consiglieredelegato nella proposta opposta, non coglie la ratio decidendi avendo laCGT – a fronte della contestazione dell’Ufficio della inesistenza oggettivadelle operazioni fatturate (“le indagini esperite, indirizzate a verificarela effettività e veridicità delle operazioni commerciali hanno dimostratoper una serie di circostanze che le stesse si riferivano ad operazionicommerciali mai avvenute” v. avviso riprodotto in ricorso) - fondato ilrigetto dell’appello sulla ragione assorbente -a fronte dell’emersocarattere di cartiere delle società fatturanti- della inutilizzabilità delladocumentazione prodotta (a contrario) dalla contribuente per mancatorisposta all’invito ex art. 32 cit. e, in ogni caso, della inidoneità delladocumentazione tardivamente prodotta a documentare l’effettiva e realeesistenza delle operazioni effettuate.9. Non colgono nel segno le argomentazioni svolte nell’istanza didecisione con riguardo alle conclusioni cui era pervenuto il Consiglieredelegato in ordine a tale motivo, posto che la questione della naturaoggettiva o soggettiva delle operazioni ritenute inesistenti restaNumero registro generale 9078/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 19593/2026Data pubblicazione 13/06/2026all’evidenza superata dalla mancata prova dell’esistenza delle stesse perinammissibilità della documentazione prodotta in giudizio.10. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento in favore della controricorrente delle speseprocessuali liquidate come in dispositivo.11. La conformità tra la presente decisione e la proposta didefinizione accelerata comporta anche la condanna della ricorrente alpagamento delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96c.p.c., pure liquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente dell’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, cod. proc. civ. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc.civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente