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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 07994/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre.

Riteneva infatti il collegio di secondo grado che il giudizio di attualità della pericolosità sociale dell'odierna ricorrente operato dal Tribunale fosse corretto: in primo luogo, risultava pacifica la notorietà camorristica della [OSCURATO:PERSONA], la quale veniva addirittura evocata, al fine di intimidire le vittime, dagli esecutori materiali della tentata estorsione per cui la stessa era stata condannata.

Inoltre, la scelta di patteggiare la pena in appello non sarebbe stata indice di un apprezzabile recupero sociale, al cospetto di così spiccata pericolosità sociale.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della proposta, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) d.

Igs. 159 del 2011 ed all'art. 6 CEDU, con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Con il secondo motivo si denuncia invece l'erronea applicazione della norma dettata dalla Corte EDU in relazione al caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del 23 febbraio 2017, nell'ambito del quale era stata affrontata la questione di legittimità costituzio- nale degli artt. 1, 4, comma 1 lett. c), 6 e 8 d, Igs. n. 159 del 2011.

Va affermata l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto i motivi di ricorso hanno carattere generico, essendo dapprima intesi ad illustrare in astratto le caratteristiche dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., e successivamente diretti a richiamare, in forma altrettanto generica, pronunce di questa Corte di legittimità e della Corte EDU sul tema della pericolosità sociale, senza concreti agganci a criticità legate all'individuazione di detta pericolosità in capo alla ricorrente.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre. Riteneva infatti il collegio di secondo grado che il giudizio di attualità della pericolosità sociale dell'odierna ricorrente operato dal Tribunale fosse corretto: in primo luogo, risultava pacifica la notorietà camorristica della [OSCURATO:PERSONA], la quale veniva addirittura evocata, al fine di intimidire le vittime, dagli esecutori materiali della tentata estorsione per cui la stessa era stata condannata. Inoltre, la scelta di patteggiare la pena in appello non sarebbe stata indice di un apprezzabile recupero sociale, al cospetto di così spiccata pericolosità sociale. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della proposta, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) d. Igs. 159 del 2011 ed all'art. 6 CEDU, con conseguente vizio di motivazione sul punto. Con il secondo motivo si denuncia invece l'erronea applicazione della norma dettata dalla Corte EDU in relazione al caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 23 febbraio 2017, nell'ambito del quale era stata affrontata la questione di legittimità costituzio- nale degli artt. 1, 4, comma 1 lett. c), 6 e 8 d, Igs. n. 159 del 2011. Va affermata l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto i motivi di ricorso hanno carattere generico, essendo dapprima intesi ad illustrare in astratto le caratteristiche dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., e successivamente diretti a richiamare, in forma altrettanto generica, pronunce di questa Corte di legittimità e della Corte EDU sul tema della pericolosità sociale, senza concreti agganci a criticità legate all'individuazione di detta pericolosità in capo alla ricorrente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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